Permessi legge 104, assiste la madre solo pochi minuti: licenziamento confermato

Per la Suprema Corte usare il beneficio prevalentemente per fini personali è abuso del diritto: nel caso l'assistenza è stata solo il 17,5%

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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I permessi retribuiti previsti dalla legge 104 sono uno degli strumenti più importanti a tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari. Tuttavia, il loro utilizzo deve essere coerente con la finalità per cui sono stati concessi: garantire assistenza al familiare con problemi di salute. Se il lavoratore impiega quel tempo prevalentemente per interessi personali, abusa del diritto e rischia il posto.

È quanto ribadisce la Cassazione con la sentenza 13155/2026, che ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente sorpreso a dedicare soltanto una parte minima del permesso all’assistenza familiare.

Il caso concreto, permesso 104 con pochi minuti di assistenza

La vicenda riguarda un autista-magazziniere espulso dopo che il suo capo aveva incaricato un’agenzia investigativa di verificare il corretto utilizzo dei permessi fruiti ai sensi del terzo comma dell’art. 33 legge 104/1992.

Gli accertamenti hanno riguardato due pomeriggi di circa tre anni fa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva chiesto il permesso per assistere la madre con disabilità, trascorrendo però con lei soltanto mezz’ora circa nel primo caso e poco meno di quaranta minuti nel secondo. Per il resto del tempo era rimasto presso la propria casa oppure aveva svolto attività del tutto estranee alle esigenze assistenziali.

Dopo la procedura disciplinare conclusasi col licenziamento in tronco, sia il tribunale sia la Corte d’Appello di Torino hanno ritenuto che il comportamento costituisse una grave irregolarità e una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel lavoro. Quanto bastava, insomma, a confermare la correttezza della decisione della Srl datrice.

Perché il ricorso in Cassazione è stato bocciato

Non dandosi per vinto, il dipendente ha giocato l’ultima carta disponibile. In Cassazione ha contestato la pronuncia della Corte territoriale sostenendo che i giudici avessero dato un peso eccessivo e sproporzionato al tempo materialmente trascorso con la madre, adottando un criterio puramente quantitativo e non qualitativo.

Secondo la sua difesa, la magistratura avrebbe dovuto valutare anche altri elementi, come il contesto complessivo dell’assistenza prestata, l’assenza di un intento fraudolento e la sua lunga anzianità di servizio.

La Suprema Corte però ha respinto il suo ricorso dichiarandolo inammissibile per due diversi motivi. Oltre a essere tecnicamente impreciso, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione che — per legge (e come recentemente visto in un caso di co.co.co e contratti a termine) — non può essere svolta nel giudizio di legittimità.

Non solo. In questa vicenda ricorreva anche quella che, in gergo, è la “doppia conforme”, cioè una situazione nella quale sia il tribunale sia la Corte d’Appello avevano raggiunto le stesse conclusioni sulla base dello stesso quadro fattuale. Sono circostanze in cui, come intuibile, la possibilità di contestare in Cassazione l’accertamento dei fatti è limitatissima.

I permessi 104 non sono tempo libero e l’abuso configura un duplice danno

Pur dichiarando inammissibile il ricorso, la Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire principi sì consolidati sull’uso dei permessi 104, ma frequentemente oggetto di tentativo di aggiramento.

Il beneficio è espressamente riconosciuto perché il lavoratore possa prestare un’assistenza al familiare con disabilità, che altrimenti sarebbe impossibile. Ma se il tempo viene utilizzato per farsi gli affari propri, decade la finalità stessa del permesso. Si realizza un abuso del diritto che produce una duplice conseguenza negativa:

  • il datore viene privato ingiustificatamente della prestazione (con un possibile danno all’organizzazione, alla produzione e, quindi, al profitto);
  • l’ente previdenziale eroga un’indennità per una finalità che, in concreto, non viene perseguita.

L’assistenza non significa presenza continua

Attenzione però, l’assistenza non coincide necessariamente con una presenza fisica costante accanto all’assistito in tutto il periodo del permesso. A scanso di equivoci, fanno parte delle finalità assistenziali anche attività cosiddette “indirette” (già viste in una precedente vicenda), a patto che siano effettivamente svolte nell’interesse del familiare. Si pensi ad esempio:

  • all’acquisto di farmaci;
  • al disbrigo di pratiche amministrative;
  • alla prenotazione e organizzazione di visite mediche;
  • altre incombenze necessarie alla cura e alla gestione della persona con disabilità.

Di conseguenza non è richiesto che ogni minuto del permesso sia trascorso insieme al familiare.

Non conta il cronometro ma la finalità del permesso

I permessi 104 sono giornalieri e non orari: lo dice la giurisprudenza della Cassazione. Non esiste un obbligo di perfetta coincidenza tra l’orario lavorativo e quello di assistenza, né è previsto un controllo “al minuto” del tempo con il familiare.

Il giudice non deve quindi limitarsi a una “valutazione aritmetica”. La Corte parla di “funzionalizzazione” del tempo liberato dall’obbligo di lavorare. Il periodo di assenza deve essere perciò orientato alla soddisfazione delle esigenze assistenziali dell’invalido:

senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro.

In ossequio alla Costituzione, il lavoratore mantiene la possibilità di soddisfare anche esigenze personali o familiari. Tuttavia, queste non possono diventare prevalenti al punto da svuotare di contenuto la funzione del beneficio.

Perché in questo caso è stato confermato il licenziamento

Nella vicenda i giudici avevano accertato le colpe del lavoratore con pochi dati numerici. In particolare, nelle due giornate oggetto di contestazione l’uomo aveva dedicato in totale soltanto 84 minuti all’assistenza della madre su circa 480 minuti di permesso. Circa il 17,5% del tempo disponibile.

La parte restante era stata utilizzata per attività esclusivamente personali e il dipendente non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza di attività assistenziali indirette, che potessero giustificare il resto del periodo.

È uno scenario che ha spinto la magistratura a ritenere tradita la finalità del beneficio, qualificando la condotta come vero e proprio abuso. Il licenziamento disciplinare è stata così la naturale conseguenza.

Che cosa cambia

La sentenza 13155/2026 della Cassazione è di orientamento per la generalità di aziende e dipendenti. Ribadisce che i permessi legge 104 costituiscono un importante strumento di solidarietà sociale, strettamente collegato ai valori costituzionali di tutela della persona con disabilità, della salute e dell’assistenza familiare.

Secondo i giudici di piazza Cavour, il permesso non può essere utilizzato come semplice momento di riposo o compensazione delle energie spese nell’assistenza prestata in altri momenti della giornata o della settimana. La legge, infatti, collega direttamente il diritto all’assenza dal lavoro all’effettiva esigenza assistenziale.

E questa tutela non può mai essere “libera”: deve esserci un collegamento effettivo tra il tempo sottratto al lavoro e l’assistenza al familiare.

Non serve una presenza fisica fissa ma, quando la parte prevalente del tempo viene destinata a interessi esclusivamente personali e manca qualsiasi prova di attività assistenziali, sarà il giudice ad accertare la responsabilità del dipendente. E all’abuso del diritto non corrisponde mai un “alleggerimento” della sanzione disciplinare. Il licenziamento per giusta causa va confermato e la causa non può che concludersi con una bocciatura del ricorso e il pagamento delle spese processuali.

Infine, in presenza di fondati sospetti di utilizzo illecito dei permessi, il datore può sempre incaricare investigatori privati di verificare il comportamento del dipendente, purché i controlli riguardino fatti esterni alla prestazione lavorativa e — come in questo caso — siano finalizzati ad accertare condotte fraudolente o abusive.