Sblocca concorsi, come cambiano le prove nel pubblico impiego

Le nuove modalità di concorso prevedono prove decentrate, anche in modalità telematica, e test di accesso più rapidi.

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Qualche giorno fa il Senato ha dato l’ok al dl 44/2021, il cosiddetto decreto legge Covid che, tra le altre cose, si occupa della riforma dei concorsi pubblici. In particolare l’articolo 10 del dl si pone l’obiettivo di accelerare, semplificare e digitalizzare le procedure concorsuali in tempi di Covid, per contrastare l’epidemia ma anche per permettere assunzioni più veloci nella Pubblica amministrazione.

“Niente più carta e penna, a regime una sola prova scritta digitale, ma in presenza, e una prova orale” ha detto con soddisfazione il ministro per la Pa Renato Brunetta. “Valutazione iniziale dei titoli di studio per le figure ad alta specializzazione tecnica, nel segno della corrispondenza ragionevole tra richiesta dell’amministrazione e livello del posto messo a bando”.

Concorsi pubblici, le nuove norme

Come riportano le slide aggiornate messe a disposizione sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica a partire dall’ok del Senato (il 13 maggio scorso), le norme del dl si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (Ripam).

Non si applicano alle procedure di reclutamento del personale di di regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001, tra cui: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di Polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

Concorsi pubblici, il nuovo protocollo

Il nuovo protocollo per i concorsi pubblici validato dal Cts prevede:

  • durata massimo di 1 ora della prova in presenza e a partire dal 3 maggio 2021;
  • candidati e personale dell’organizzazione devono effettuare il tampone nelle 48 ore antecedenti (anche se vaccinati);
  • utilizzo degli strumenti informatici e digitali con il rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza;
  • utilizzo di sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati), per limitare al massimo gli spostamenti;
  • obbligo di indossare la mascherina ffp2 fornita dall’organizzazione;
  • prevedere adeguati ricambi di aria e distanziamento tra i candidati;
  • percorsi differenziati per ingressi e uscite;
  • collaborazione con il sistema di protezione civile regionale e nazionale per l’organizzazione e la gestione delle prove.

Concorsi a regime post emergenza Covid, le modalità

Per quanto riguarda le “modalità obbligatorie”, l’articolo 10 prevede:

  • una sola prova scritta e una prova orale;
  • per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
  • utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza;
  • la commissione definisce, in una seduta plenaria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri sono pubblicati sul sito dell’amministrazione contestualmente alla graduatoria finale.

In caso di necessità:

  • il concorso può essere svolto anche in sedi decentrate;
  • il concorso può essere svolto in videoconferenza nel caso della prova orale;
  • i titoli e l’eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

Concorsi ancora da bandire, le modalità

I concorsi ancora da bandire prevedono in sostanza le stesse modalità di quelli a regime. Sono i bandi che verranno pubblicati successivamente all’entrata in vigore del dl 44/2021, e avranno:

  • una sola prova scritta (la prova orale è eventuale);
  • per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
  • si potranno utilizzare strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità e sicurezza;
  • sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati);
  • anche eventuale videoconferenza per prova orale;
  • titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore ad un terzo;
  • eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove.

Concorsi già banditi ma non ancora svolti, le modalità

Per i concorsi già banditi, ma ancora non svolti, è obbligatorio l’utilizzo di strumenti informatici per le prove e nel caso di risorse disponibili tutte le altre regole previste per il regime post-emergenziale.