Quali differenze ci sono tra le startup e le PMI innovative

Quali differenze ci sono tra le PMI e le startup innovative? Quali attività svolgono? E come ottengono questo status? Scopriamolo insieme.

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 10 Giugno 2023 17:30

Quali sono le differenze che intercorrono tra le startup e le PMI innovative? Dare una risposta precisa e dettagliata a questa importante domanda è importante, perché i due termini vengono confusi troppo spesso.

Le PMI e le startup innovative sono due tipologie diverse di aziende. Ma cerchiamo di entrare nel dettaglio e tentiamo di capire quali siano le differenze tra i due tipi diversi di società.

Cosa sono le startup innovative

Cosa sono le startup innovative? Sono delle imprese di nuova costituzione, che svolgono la propria attività nell’innovazione tecnologica.

Il Decreto Legge n. 179/2012 ha introdotto una serie di misure per sostenere questa tipologia di aziende, in modo da poterle supportare nel loro ciclo di vita. Per poter essere definita una startup innovativa, un’azienda deve avere un oggetto sociale ben definito, che si riferisca direttamente alla realizzazione di prodotti o servizi innovativi.

Il legislatore non ha posto alcun tipo di limitazione dal punto di vista settoriale. Questo significa che possono diventare delle startup innovative qualsiasi società che operi in qualsiasi settore del mondo produttivo. Possono ambire allo status di startup innovative le società di capitale – anche quando sono state costituite in forma cooperativa – le cui azioni, o, quanto meno una quota rappresentativa, non siano quotate in un qualsiasi mercato regolamentato.

Le norme che disciplinano ufficialmente le imprese che operano nel settore dell’innovazione tecnologica sono contenute all’interno dell’articolo 25 del Decreto Legge n. 179/2012 e dalla Legge n. 221/2012.

I requisiti per aprire una startup

A definire ufficialmente cosa sia una startup innovativa ci ha pensato l’articolo 25 del Decreto Legge n. 179/2012, che la definisce come:

una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Società Europea. Società le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Società che ha come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

All’interno di questa definizione vi possono rientrare:

  • le S.r.l., comprese la S.r.l. semplificate;
  • le S.p.A., le S.a.p.A.;
  • le società cooperative.

Nel caso in cui le imprese siano in possesso dei requisiti, hanno la possibilità di accedere allo status di startup innovativa attraverso un’autocertificazione del legale rappresentante. Grazie a questa autocertificazione, le imprese possono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di riferimento.

I requisiti per l’iscrizione

Ma quali sono i requisiti per poter diventare una startup innovativa? A definire nel dettaglio quali debbano essere ha provveduto l’articolo 25, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012, secondo il quale possono ottenere questo status le società di capitali che

  • siano state costituite da non più di cinque anni;
  • abbiano la residenza in Italia o in un qualsiasi altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • il fatturato annuo deve essere inferiore a 5 milioni di euro;
  • non sia quotata in un mercato regolamentato;
  • non distribuisce o non abbia distribuito degli utili;
  • abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.

Per essere una startup innovativa, la società deve necessariamente rispettare almeno uno di questi tre requisiti:

  • deve sostenere spese in R&S e innovazione che siano pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
  • stia impiegando personale altamente qualificato. Almeno un terzo deve essere costituito da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori. In alternativa almeno due terzi deve avere una laurea magistrale;
  • sia titolare depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Cosa sono le PMI innovative

Con il termine PMI innovative vengono identificate un nucleo di imprese, che contribuiscono attivamente allo sviluppo innovativo dell’Italia. In un certo qual modo possono ritenersi come la naturale evoluzione delle startup innovative.

Le aziende, che sono in possesso di determinati requisiti possono accedere allo status di PMI innovative. Anche in questo caso è necessaria un’autocertificazione del rappresentante legale dell’azienda, a seguito della quale è possibile iscriversi alla sezione speciale dedicata del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio.

Per le aziende che hanno intenzione di accedere alla sezione speciale dedicata alla PMI innovative non è previsto alcun limite d’età. A questo status, inoltre, è possibile accedere direttamente da quello di startup innovativa senza soluzione di continuità.

I requisiti per ottenere lo status

L’impresa, per poter ottenere lo status, prima di tutto deve essere una PMI. Deve, pertanto, avere:

  • meno di 250 dipendenti;
  • il fatturato annuo non deve superare i 50 milioni di euro;
  • il bilancio non deve superare i 43 milioni di euro.

Per essere una PMI innovativa deve essere in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti:

  • deve essere una società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • deve avere la sede in Italia o in un altro paese membro dell’Unione europea o negli Stati aderenti, purché abbia una sede operativa od una filiale in Italia;
  • deve aver effettuato la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato;
  • non deve essere quotata in un mercato regolamentato;
  • non deve essere contestualmente iscritta alla sezione speciale delle startup innovative.

È necessario, inoltre, che il carattere innovativo dell’impresa possa essere identificato dal possesso di almeno due dei seguenti criteri:

  • il volume della spesa effettuato in ricerca, sviluppo ed innovazione deve essere pari ad almeno il 3% del maggiore tra costi e valore della produzione;
  • una quota pari ad almeno un quinto della forza lavoro complessiva di dottorandi, dottori di ricerca, laureati, ricercatori o, in alternativa, una quota di almeno un terzo del personale in possesso di laurea magistrale
  • l’essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale attinente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Quali differenze ci sono tra startup e PMI innovative

Chi ci ha seguito fino a questo punto avrà compreso che le principali differenze tra le startup e le PMI innovative sono determinate:

  • dalla data di costituzione: per quanto riguarda le PMI innovative non ci sono dei limiti temporali, mentre le startup devono essere state costituite da meno di cinque anni;
  • una startup innovativa ha, all’interno del proprio oggetto fiscale, esclusivamente o prevalentemente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi o prodotti innovativi ad alto valore tecnologico. Per le PMI innovative, invece, non ci sono delle restrizioni;
  • sia le startup che le PMI innovative devono rispettare alcuni requisiti di innovatività, che riguardano brevetti specifici, titolarità del personale e volumi degli investimenti in ricerca e sviluppo.