Il riscatto della laurea è un sistema per accorciare la vita lavorativa e andare in pensione anticipatamente, in cambio del pagamento di una somma di denaro.
Riscatto laurea: cosa significa
In pratica gli anni passati all’università vengono fatti valere ai fini previdenziali come se si trattasse di contribuzione figurativa. Possono essere riscattati solo gli anni di corso effettivi (niente anni fuori corso dunque) e valgono anche i dottorati e determinati diplomi di specializzazione.
Esistono due opzioni per riscattare la laurea:
- Il riscatto nel sistema retributivo permette di riscattare la laurea con un importo di denaro che varia in base a età, periodo da riscattare, sesso, l’anzianità contributiva retribuzione percepita negli ultimi anni.
- Il riscatto nel sistema contributivo permette di riscattare la laurea pagando un importo di denaro quantificato in base alla contribuzione degli ultimi 12 mesi rispetto alla data della domanda. Nel sistema contributivo è poi permesso il riscatto agevolato della laurea, per chi abbia maturato determinati requisiti.
Riscatto laurea: conviene o no?
Il riscatto della laurea ai fini pensionistici può essere un’opportunità, ma anche un’arma a doppio taglio dal momento che in determinati casi permette sì di andare in pensione anticipatamente, ma con un assegno ridotto. Meglio dunque soppesare le opzioni insieme a un consulente dopo essersi opportunamente informati su come funziona il riscatto della laurea.
Il riscatto laurea contributivo
Con il messaggio numero 2564 del 07 luglio 2023 l’Inps ha chiarito alcuni punti che riguardano il riscatto della laurea con il sistema contributivo.
L’opzione contributiva è prevista dall’articolo 1 comma 23 della legge 335 del 1995. Può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o al momento della domanda di pensionamento. La facoltà di accesso alla misura è subordinata al possesso di alcuni requisiti:
- avere maturato meno di 18 anni di contribuzione (pari a 936 settimane) al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro l’1 ottobre 2001);
- avere maturato almeno 15 anni anni (pari a 780 settimane) di cui almeno 5 anni (260 settimane) dall’1 gennaio 1996;
- avere maturato almeno un contributo anteriormente all’1 gennaio 1996.
Col messaggio del 7 luglio l’istituto previdenziale considera i casi in cui l’interessato abbia matura i requisiti appena elencati richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo, ma soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare. Per fare un esempio, il caso si applica a un soggetto che raggiunga i 15 anni di contribuzione o che acquisisca anzianità anteriore all’1 gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare.
In tutti gli altri casi, che rientrano nel campo di applicazione della circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, restano valide le istruzioni fornite con il messaggio n. 1631 del 13 aprile 2022.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l’Inps precisa che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione.
Il restante onere è invece caricato sulle 119 rate del piano di ammortamento.
La quota deve essere obbligatoriamente versata in unica soluzione con modello F24 entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto. Il mancato pagamento viene considerato una rinuncia alla domanda di riscatto. Il datore di lavoro è tenuto ad accertare l’avvenuto pagamento in un’unica soluzione acquisendo la copia del versamento effettuato con F24. Qualora si scelga la modalità di pagamento a rate verrà generata una quota di onere di importo differente dal resto del piano di ammortamento.
Per approfondire si rimanda al messaggio numero 2564 del 07 luglio 2023 pubblicato sul sito dell’Inps.