Pensioni, impignorabilità sotto i 1000 euro. Come funziona

L'Inps ha fornito le indicazioni sui nuovi limiti di impignorabilità delle pensioni. Ecco cosa succede d'ora in poi.

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Le pensioni sono impignorabili fino a 1.000 euro: questa regola è stata stabilita dal Decreto Aiuti bis. Ma praticamente, questa norma, come va ad impattare sui contribuenti che mensilmente incassano il proprio assegno previdenziale? A cosa devono stare attenti i diretti interessati? Ma soprattutto, in consiste questa nuova tutela riservata alle persone che ogni mese ricevono la pensione?

A fornire dei chiarimenti sui limiti di impignorabilità delle pensioni fino a 1.000 euro è intervenuta la circolare n. 38 del 3 aprile 2023 dell’Inps, che ha fornito una serie di chiarimenti sulla soglia, che era stata stabilita dal Decreto Aiuti Bis. Secondo questa norma, i trattamenti previdenziali fino a 1.000 euro al mese non possono essere pignorati.

Pensioni, i nuovi limiti di impignorabilità

Il Decreto Aiuti Bis ha fissato il nuovo limite di impignorabilità delle pensioni. Questo importo, in estrema sintesi, corrisponde al doppio della misura massima dell’assegno sociale, a cui viene imposto un limite minimo pari a 1.000 euro. Su questo tema, per fornire le istruzioni utili ai pensionati e alle parti in causa, l’Inps ha provveduto a dare le indicazioni necessarie attraverso la circolare n. 38, che è stata pubblicata lo scorso 3 aprile 2023.

Il nuovo limite, che è stato posto a 1.000 euro, decorre dallo scorso 22 settembre 2022. Coinvolge anche i procedimenti esecutivi pendenti, quelli, per intenderci, per i quali non risulti ancora essere stata notificata direttamente all’Inps l’ordinanza di assegnazione. Questo atto, è bene ricordarlo, rappresenta l’ultimo capitolo dell’esecuzione forzata.

I chiarimenti dell’Inps

Attraverso la circolare n. 38, l’Inps ha provveduto a fornire una serie di chiarimenti circa il nuovo limite di impignorabilità, che è stato imposto alle pensioni. La nuova soglia è stata introdotta attraverso il Decreto Aiuti bis, con il quale il legislatore ha provveduto ad alzare l’importo di quello che viene considerato come il minimo vitale: al di sotto di questo importo non è possibile procedere con nessun tipo di pignoramento.

Questo particolare provvedimento è stato inserito nel momento in cui si procedeva con la conversione in legge del Decreto Aiuti bis – articolo 21 bis del Decreto Legge n. 115/2022 – ed è andato ad intervenire direttamente sul comma 7 dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile. Entrando nello specifico, il nuovo testo stabilisce esplicitamente che:

le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Pensioni, i precedenti limiti di impignorabilità

A quanto ammontava, in precedenza, il limite di impignorabilità? Introdotto dall’articolo 13, comma 1, lettera I), del Decreto Legge n. 83/2015, in precedenza il limite di impignorabilità delle pensioni corrispondeva esattamente alla misura massima dell’assegno sociale, che doveva essere aumentato della metà del suo importo.

Il decreto Aiuti Bis ha introdotto una serie di novità, tra le quali il cambiamento di questo limite, che è stato rivisto e corretto e, ora come ora, corrisponde al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale: per il 2023 l’importo di questo emolumento è stato fissato a 503,27 euro. Nel 2022, invece, era pari a 469,03 euro.

Matematicamente parlando, questo significa che il limite di impignorabilità per le pensioni, nel 2023, è pari a 1.006,5 euro, mentre nel 2022 era pari a 938,06 euro. La nuova normativa ha introdotto, inoltre, un nuovo limite minimo al di sotto del quale – in ogni momento – non è possibile scendere: 1.000 euro.

Al momento, comunque vada, continuano a rimanere ancora applicabili gli articoli 545 del c.pc., che non sono stati mai modificati.

Cosa cambia per i procedimenti pendenti

Sicuramente uno dei nodi più importanti da sciogliere, riguarda i procedimenti pendenti. La circolare n. 38 dell’Inps si sofferma a dare dei chiarimenti anche su questo punto: le nuove disposizioni hanno efficacia anche sui procedimenti che risultano essere esecutivi e che siano pendenti dallo scorso 22 settembre, giorno nel quale è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto Aiuti bis.

Volendo entrare un po’ più nello specifico, cerchiamo di comprendere di cosa si tratta. Stiamo parlando dei procedimenti esecutivi che generalmente vengono notificati ai sensi dell’articolo 543 del Codice di Procedura Civile e che, per i quali, non risulti ancora essere stata notificata all’Inps l’eventuale ordinanza di assegnazione. Questo documento rappresenta, a tutti gli effetti, l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. La data di notifica dell’atto di pignoramento non ha alcuna rilevanza per l’applicazione o meno della nuova norma. Nella circolare, infatti, l’Inps ha indicato espressamente che

la novella normativa in argomento non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione, per effetto della quale l’Istituto è obbligato, in qualità di terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni ivi contenute, attenendosi alle statuizioni rese.

Questo significa che, ai fini pratici, anche quando l’ordinanza di assegnazione è stata notificata in una data antecedente al 22 settembre 2022, l’atto si considera concluso e perfezionato per il pignoramento presso terzi anche se il provvedimento giudiziario è rimasto in attesa di un’esecuzione. A determinare il perfezionamento dell’atto sono le procedure esecutive che risultano essere attive sulla pensione.

L’applicazione della nuova norma

Per quanto riguarda l’applicazione della nuova norma e delle disposizioni che da questa ne conseguono, le strutture territoriali Inps provvederanno a verificare gli importi che sono stati accantonati, che dovranno essere rimodulati al nuovo limite a partire dalla mensilità di ottobre 2022.

Questo significa, in estrema sintesi, che gli accantonamenti dovranno essere distinti in base all’arco temporale nel quale sono collocati:

  • gli importi accantonati fino all’entrata in vigore delle novità (settembre 2022) continueranno a rimanere accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione;
  • gli accantonamenti effettuati dal mese di ottobre 2022 in poi, dovranno essere rimodulati o azzerati. Il pensionato debitore si vedrà rimborsare quanto è stato trattenuto in eccesso.

Gli eventuali rimborsi verranno effettuati attraverso gli accrediti sulle pensioni dei diretti interessati.