Assegno ordinario d’invalidità: importo minimo, quando conviene, requisiti

L'assegno ordinario di invalidità è una tutela previdenziale a favore dei lavoratori: ecco come ottenerlo e i requisiti

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Alessandro Speziali

Esperto di Economia

Dopo la laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, durante gli studi magistrali vola all'Università della California dove ha modo di studiare la finanza da un punto di vista internazionale.

Nell’ordinamento previdenziale italiano vengono contemplate una serie di tutele a favore dei lavoratori nei casi di invalidità e inabilità che ne condizionano la capacità lavorativa. Situazioni che vanno a colpire negativamente anche la capacità di guadagno del lavoratore. Tra gli interventi previsti dal legislatore c’è l’assegno ordinario di invalidità: una prestazione economica, erogata dall’INPS su domanda specifica dei soggetti interessati. Ecco tutte le info utili per capire a chi è rivolto, come funziona, i requisiti e gli importi previsti.

Assegno ordinario invalidità: cos’è e a chi è rivolto

L’assegno ordinario di invalidità (IO) è una prestazione non reversibile ed incompatibile con eventuali indennità di disoccupazione. Regolamentato dalla Legge n. 222 del 12 giugno 1984, al comma 1 dell’Art. 1, si stabilisce che viene considerato invalido, ai fini dell’assegnazione del suddetto assegno, l’assicurato la cui capacità di lavoro, “in occupazioni confacenti alle sue attitudini”, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

Hanno diritto all’assegno di invalidità INPS: i lavoratori dipendenti privati e i lavoratori autonomi (tra i quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), ma anche gli iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria. La facoltà di domanda si estende ai parasubordinati, mentre non concerne i dipendenti del settore pubblico, per i quali valgono le discipline speciali previste dalla normativa attuale.

Assegno ordinario di invalidità: requisiti

Non esistono requisiti anagrafici particolari per il conseguimento della prestazione e non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Può richiedere l’assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, quindi, un’invalidità riconosciuta superiore ai due terzi. Il tasso minimo di incapacità fisica o mentale che il lavoratore deve accertare è dunque del 66% di invalidità. Coloro che, invece, hanno una riduzione della capacità lavorativa del 100% (invalidi civili totali) hanno diritto alla pensione di inabilità o alle prestazioni legate alla invalidità civile.

Altro requisito è la maturazione di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda. Dal computo dei contributi settimanali nel quinquennio per la sussistenza del requisito, sono esclusi i periodi di malattia. In mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti, anche nei casi di invalidità con percentuale superiore al 66%, non è possibile richiedere l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità.

Necessario l’accertamento medico-legale ai fini dell’assegnazione del contributo. La valutazione non si limita a quella di tipo biologico o quella concernente la capacità di lavoro considerata. Per procedere con lo stabilire il grado di invalidità, si prende in esame anche l’eventualità del soggetto di svolgere attività compatibili e realizzabili in concreto, vale a dire le opportunità di inserimento proficuo in occupazioni che possono differire da quelle svolte precedentemente, ma conformi.

Assegno ordinario di invalidità INPS: calcolo

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano osservati tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi. L’importo viene determinato come per i calcoli pensionistici, con i seguenti sistemi di calcolo.

  • Sistema retributivo: se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
  • Sistema misto: una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo, se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi.
  • Sistema contributivo: se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

Assegno ordinario di invalidità: importo e integrazione al minimo

L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con i redditi provenienti da un’attività lavorativa, ma si considera ridotto se i redditi di lavoro superano un determinato ammontare. La riduzione è pari:

  • al 25%, se il reddito di lavoro supera di quattro volte il trattamento minimo INPS (nel 2019 ammonta a 513,01 euro mensili ed è erogato per 13 mensilità);
  • al 50%, se il reddito di lavoro supera di cinque volte il trattamento minimo INPS.

L’assegno può essere soggetto ad una ulteriore riduzione: se quest’ultimo già ridotto rimane, comunque, superiore al trattamento minimo, cioè supera 513,01 euro mensili, può subire un secondo taglio, o meglio, una trattenuta, nel caso in cui l’anzianità contributiva sia inferiore a 40 anni. Se l’interessato percepisce redditi da lavoro dipendente, la trattenuta è pari al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo; se l’interessato percepisce redditi da lavoro autonomo, la trattenuta è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo, ma non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

L’assegno ordinario di invalidità ha validità triennale. Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza e dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.