Check-in digitale nei B&B, il Tar boccia l’obbligo di identificazione in presenza

Con la sentenza del Tar del Lazio finisce il check-in obbligatorio in presenza per i b&b, cade la circolare del Viminale e torna centrale il modello digitale per l’accoglienza extralberghiera

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Francesca Secci

Giornalista

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Pubblicato: 28 Maggio 2025 08:00

Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno che imponeva ai gestori di Bed & Breakfast e locazioni brevi l’obbligo di identificazione de visu degli ospiti, ovvero tramite controllo diretto dei documenti al momento del check-in.

La decisione, che riapre la strada al check-in da remoto, chiarisce i limiti dell’intervento amministrativo e rilancia la digitalizzazione dell’accoglienza turistica, riducendo vincoli burocratici e costi operativi per migliaia di piccoli operatori.

La circolare del Viminale contro il self check-in

Nel novembre 2024, il Ministero dell’Interno aveva emanato una circolare interpretativa che vietava il self check-in nelle strutture ricettive a breve termine.

Il documento, firmato il 18/11/2024 dal Capo della Polizia Vittorio Pisani, imponeva ai gestori di identificare de visu ogni ospite all’arrivo. In altre parole, non era più consentito consegnare le chiavi senza aver prima incontrato di persona i clienti e averne verificato il documento di identità.

La motivazione addotta dal Viminale era legata a esigenze di sicurezza. La gestione automatizzata del check-in senza incontro dal vivo è ritenuta una prassi che “rischia di disattendere la ratio” della legge, perché dopo l’invio telematico dei documenti l’alloggio potrebbe essere occupato da persone non note alla Questura, con potenziale pericolo per l’ordine pubblico.

Perché il Tar del Lazio ha annullato la circolare

Contro quel documento restrittivo ha presentato ricorso la Federazione F.A.R.E., impugnandola davanti al Tar del Lazio. I giudici amministrativi laziali hanno dato ragione ai ricorrenti, annullando la circolare in questione.

Il TAR ha stabilito che il Ministero dell’Interno non poteva imporre per via amministrativa un obbligo di identificazione in presenza non previsto da una norma di legge primaria vigente.

Le motivazioni della sentenza sono le seguenti:

  • l’assenza di fondamento normativo dell’obbligo de visu nell’art. 109 del Tulps;
  • la sproporzione e mancanza di motivazione adeguata da parte del Ministero;
  • un eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità.

Cos’è l’obbligo di identificazione de visu per B&B e affitti brevi

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) già prevede che i gestori di strutture ricettive raccolgano i dati anagrafici degli ospiti e li trasmettano alla Questura entro 24 ore dall’arrivo, senza specificare l’obbligo di verifica facciale diretta.

Dal 2011, infatti, una riforma normativa ha semplificato queste procedure, consentendo l’utilizzo di strumenti digitali per la registrazione. Non è più necessario controllare di persona i documenti, purché i dati vengano correttamente inviati alle autorità.

E così molti piccoli operatori extralberghieri hanno adottato il self check-in remoto.

Tornano le cassette portachiavi e le serrature smart

La pronuncia del Tar ha effetti immediati sulle modalità di accoglienza in migliaia di B&B, affittacamere e case vacanze in tutta Italia. Viene infatti ristabilita la piena legittimità del self check-in da remoto, una pratica ormai diffusa e apprezzata nel settore extralberghiero.

I gestori possono tornare a utilizzare cassette portachiavi (key box), serrature smart, codici di accesso e altre soluzioni digitali per consentire l’ingresso degli ospiti, senza dover essere fisicamente presenti a ogni check-in.

Resta invariato l’obbligo di registrare i dati anagrafici dei clienti e comunicarli tempestivamente alla Questura tramite il portale Alloggiati Web.

Nessun impatto fiscale, restano validi gli obblighi di legge

Dal punto di vista fiscale non cambia nulla per i gestori di B&B e affitti brevi. La sentenza non tocca gli aspetti tributari legati alla loro attività. Rimangono quindi in vigore tutti gli obblighi di legge preesistenti, a cominciare dalla dichiarazione dei redditi dei proventi da locazione e dall’eventuale versamento della tassa di soggiorno ai Comuni turistici.