Acqua del rubinetto negata al ristorante, perché la Cassazione dà ragione all’hotel?

Il cliente non ha sempre ragione. Una cosa può apparire dovuta, ma non esserlo se manca una norma, un accordo o una voce inclusa nel servizio.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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L’Hotel Sassongher di Corvara in Badia ha vinto anche in Cassazione la causa avviata da una cliente che, durante un soggiorno natalizio da oltre 5.700 euro, si era vista negare l’acqua del rubinetto a cena. La donna aveva acquistato un pacchetto in mezza pensione con bevande escluse e, durante i pasti, aveva chiesto di poter bere acqua del rubinetto, dichiarandosi disponibile anche a pagarla come servizio. La struttura ha rifiutato e ha servito solo acqua minerale in bottiglia, indicata nell’ordinanza al prezzo di 7 euro per 75 cl.

Da lì è nata una richiesta di risarcimento da 2.763 euro, respinta prima dal Giudice di pace, poi dal Tribunale di Roma e infine dall’ordinanza di Cassazione n. 11827 del 2026. La cliente è stata condannata anche a pagare 1.500 euro per lite temeraria (art. 96, co. 3, c.p.c.), la norma che consente al giudice di sanzionare una lite portata avanti senza un adeguato fondamento processuale.

L’acqua del rubinetto è potabile nella maggior parte dei Comuni italiani, eppure al ristorante il cliente può sentirsi rispondere che l’unica opzione è la minerale. Sul tavolo tornano così il coperto, l’acqua microfiltrata proposta come alternativa “green”, la riduzione della plastica e i prezzi delle bevande.

Vacanza da 5.700 euro, bevande escluse

Nel contratto di soggiorno acquistato dalla cliente, il trattamento di mezza pensione copriva solo i pasti. La formula “bevande escluse”, richiamata nell’ordinanza, delimita il perimetro della prestazione promessa dall’hotel ed è il primo dato da cui valutare l’eventuale inadempimento.

“La richiesta di acqua del rubinetto, anche a pagamento, non bastava da sola a far nascere un obbligo di somministrazione in capo alla struttura”.

Per ricondurre il rifiuto dell’hotel all’inadempimento contrattuale art. 1218 c.c., serviva individuare una fonte precisa della prestazione dovuta: una norma che imponesse il servizio, una pattuizione specifica, un impegno assunto nella fase di prenotazione, una comunicazione commerciale, un servizio dichiarato incluso o una prassi idonea a far rientrare l’acqua del rubinetto tra i servizi compresi nel soggiorno.

“Chi chiede il risarcimento deve provare i fatti che fondano il diritto fatto valere, compresa la fonte dell’obbligo che si assume violato (art. 2697 c.c)”.

Peraltro, la pretesa risarcitoria era rimasta “sfornita di prova” e, soprattutto, non era stata fornita prova del “contenuto delle pattuizioni contrattuali” tra cliente e struttura.

Richiamando la disciplina del pacchetto turistico, la Cassazione guarda alla vacanza come a un’esperienza complessiva, non alla somma meccanica delle singole prestazioni. Nei contratti “tutto compreso” conta il modo in cui il servizio incide sulla finalità turistica del soggiorno (Cass. civ., sez. III, n. 16315/2007; Cass. civ., sez. III, n. 1417/2023).

Il pacchetto turistico non bastava, da solo, a far entrare nel soggiorno ciò che il contratto aveva lasciato fuori. Per l’hotel di Corvara serviva un’altra base, come un accordo, una promessa della struttura, una comunicazione commerciale o una regola capace di imporre l’acqua pubblica durante i pasti.

Acqua pubblica e caraffa al tavolo non sono la stessa cosa

“L’acqua è un bene essenziale; il servizio al tavolo nasce solo se una norma, un accordo o l’offerta del locale lo rendono dovuto”.

Nel ricorso, l’acqua è descritta come un diritto umano fondamentale e un bisogno essenziale. Poter bere acqua del rubinetto durante i pasti in albergo sarebbe parte delle normali aspettative del cliente, al pari di servizi di base come lenzuola pulite, una stanza riscaldata o il sapone in bagno.

L’art. 144 del D.lgs. n. 152 del 2006 qualifica le acque superficiali e sotterranee come risorsa pubblica appartenente al demanio dello Stato, da tutelare e utilizzare secondo criteri di solidarietà. La norma attribuisce all’acqua una tutela pubblicistica forte, anche nell’interesse delle generazioni future, senza trasformare il singolo ristorante in un punto obbligatorio di somministrazione di acqua pubblica.

L’accesso all’acqua potabile appartiene al piano pubblico della salute, dell’ambiente, della qualità della risorsa idrica e del servizio essenziale. In questa prospettiva si collocano anche la Direttiva (UE) 2020/2184, che mira a migliorare l’accesso all’acqua destinata al consumo umano, e l’art. 17 del D.lgs. n. 18 del 2023, che prevede:

“Misure per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto e incoraggiare o incentivare la messa a disposizione gratuita di acqua potabile ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione”.

Al tavolo, però, si entra nel rapporto tra cliente e struttura, dove conta ciò che la legge impone, ciò che le parti hanno pattuito o ciò che il servizio offerto include.

La Corte non nega il valore pubblico dell’acqua e non decide una battaglia ideologica sulla risorsa idrica. Verifica se, in quel rapporto privato di soggiorno e ristorazione, l’acqua pubblica fosse diventata una prestazione dovuta. Senza una norma che lo imponga, senza un accordo tra le parti e senza un servizio incluso, il carattere essenziale dell’acqua non basta a trasformare la richiesta del cliente in un obbligo dell’albergatore.

Se l’unica acqua è a pagamento, il conto si può contestare?

“Il cliente può non avere diritto all’acqua del rubinetto servita al tavolo; ha però diritto a conoscere prima il prezzo dell’alternativa che gli viene proposta”.

La stessa chiarezza serve quando la formula scelta esclude le bevande, quando l’unica opzione è l’acqua in bottiglia, quando viene servita acqua microfiltrata a pagamento o quando il coperto comprende alcune voci e non altre.

L’art. 180 del Regolamento di esecuzione del TULPS impone ai pubblici esercenti di tenere esposte nel locale, in luogo visibile al pubblico, le tariffe dei prezzi. Nel servizio al tavolo questa regola pesa ancora di più, perché la scelta del cliente si forma mentre ordina. Una voce essenziale come l’acqua non dovrebbe emergere solo quando arriva il conto.

Lo stesso criterio attraversa gli artt. 18-27-quater del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette.

“Una condotta, un’omissione o una comunicazione collegata alla vendita di un prodotto o alla fornitura di un servizio può diventare rilevante se altera la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole”.

Se il locale propone acqua microfiltrata come alternativa sostenibile, prezzo e natura del prodotto devono restare chiari. Farla pagare non è illecito di per sé e può rientrare in una scelta commerciale legata anche alla riduzione delle bottiglie e della plastica. Il cliente, però, deve capire se sta acquistando acqua trattata dal locale, quanto costa, se sostituisce l’acqua della rete e se è l’unica alternativa proposta.

Un prezzo alto, una scelta commerciale sgradita o un servizio poco elegante possono giustificare una recensione negativa; per ottenere i danni serve un inadempimento. Il disagio del cliente, da solo, non trasforma il conto in una voce del danno non patrimoniale risarcibile. Anche quando viene collegato alla lesione di diritti di rango costituzionale, resta un “danno conseguenza” e deve essere allegato e provato (Cass. Sezioni Unite sent. n. 26972 del 2008).

Nel soggiorno alberghiero, il danno da vacanza rovinata segue la stessa esigenza di prova. L’art. 46 del Codice del Turismo presuppone un inadempimento delle prestazioni del pacchetto non di scarsa importanza, capace di incidere sul tempo di vacanza e sull’occasione perduta. Una bottiglia costosa può rendere il soggiorno meno piacevole; per diventare danno risarcibile deve inserirsi in una violazione seria e provata del pacchetto acquistato.