Permessi legge 104: quando scatta il licenziamento per abuso

L’abuso dei permessi retribuiti della legge 104 si concretizza quando durante le ore di assenza da lavoro si svolgono mansioni diverse a quelle necessarie per l’assistenza del disabile.

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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I permessi previsti dalla legge 104 devono essere utilizzati solo per compiere attività compatibili con l’assistenza al familiare disabile. L’utilizzo improprio dei permessi non solo costituisce un abuso del diritto, ma viola i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore e dell’ente assicurativo. Per questo, chi abusa dei permessi 104 va incontro a licenziamento e procedimento penale per reato di indebita percezione dei contributi Inps.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che è tornata a pronunciarsi sull’utilizzo improprio dei permessi riconosciuti dalla legge 104 per assistere i parenti disabili.

Permessi legge 104, abuso e sanzioni

Ricordiamo che la legge 104 dà diritto a tre giorni retribuiti di permesso al mese, anche continuativi, a tutti i lavoratori che assistono un parente fino al secondo grado con handicap in situazione di gravità. L’abuso dei permessi retribuiti per l’assistenza di un familiare disabile si concretizza quando durante le ore di assenza da lavoro si svolgono mansioni diverse a quelle necessarie per l’assistenza del disabile.

Ciò non vuol dire che il lavoratore debba rimanere a casa o che i permessi legge 104 siano fruibili soltanto per scopi strettamente legati a cure mediche ma che, nel caso in cui le ore di permesso retribuite siano utilizzate per motivi totalmente estranei all’assistenza del familiare disabile, si tratterebbe di una vera e propria frode e quindi di abuso punito con relative sanzioni.

Il datore di lavoro può applicare sanzioni che portano al licenziamento per giusta causa del lavoratore titolare di permessi legge 104 qualora le ore di assenza dal lavoro siano utilizzate per svolgere attività personali diverse da quelle riconducibili all’assistenza.

Permessi legge 104 e abuso, la sentenza

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 17102 del 16 giugno 2021, ha respinto il ricorso presentato da un dipendente contro il licenziamento per giusta causa irrogatogli dall’azienda. L’azienda aveva accertato, a seguito di indagini investigative, che nelle giornate in cui il dipendente aveva utilizzato i permessi previsti ai sensi della legge n. 104/1992 per assistere la madre, aveva compiuto una serie di attività che non erano compatibili con l’assistenza “essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l’abitazione della madre, convivente con il marito“.
Era inoltre emerso che il cambio di residenza della genitrice non era mai stato comunicato al datore di lavoro, se non dopo le contestazioni disciplinari, con conseguente impossibilità, per parte datoriale, di svolgere i controlli.

Il comportamento del dipendente lede irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro dando origine a un valido motivo per interrompere in tronco il rapporto di lavoro. A tal fine, basta anche un solo episodio per giustificare il licenziamento, non essendo necessario un comportamento reiterato.

Inoltre, il comportamento in questione costituisce una truffa ai danni dell’Inps. Difatti, le giornate di permesso vengono comunque retribuite e, sebbene la paga venga versata in prima battuta dal datore di lavoro, questi recupera le somme dall’Inps. Si tratta di un reato procedibile d’ufficio, per cui non è necessaria la segnalazione dell’azienda.

Permessi legge 104, cosa si può fare e cosa no

Nei giorni di permesso dal lavoro per la legge 104, è necessario dedicarsi alla cura del familiare portatore di handicap. Non sono richieste una prestazione continuativa e una presenza costante, tuttavia la legge impone che gran parte del tempo venga destinato all’assistenza del disabile. Tale attività di assistenza dovrebbe essere prestata soprattutto nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere l’attività lavorativa. 

Sono compatibili con i permessi 104 lo svolgimento di commissioni personali di breve durata e di carattere essenziale, come fare la spesa, acquistare le medicine, accompagnare i figli a scuola, spostarsi di tanto in tanto dal domicilio del disabile in casa propria per controllare il lavoro degli operai. 

È esclusa la possibilità, ad esempio, di prendere un aperitivo con gli amici, svolgere un secondo lavoro, rimanere a casa per riposarsi, fare una gita e così via.

Pertanto, costituisce abuso dei permessi 104 l’impiego della giornata di assenza dal lavoro per finalità estranee a quelle previste dalla legge, ossia la cura e l’assistenza del familiare portatore di handicap.