Scioperi, Italia bocciata dall’Europa: cosa cambia davvero per lavoratori e cittadini

Una decisione del Comitato europeo dei diritti sociali indica tre violazioni del diritto di sciopero, nella legge italiana. Gli scenari

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Claudio Garau

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Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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L’Italia è stata ufficialmente richiamata sul diritto di sciopero. A stabilirlo è il Comitato europeo dei diritti sociali (Ceds), organismo del Consiglio d’Europa che vigila sul rispetto della Carta sociale europea, un trattato internazionale vincolante anche per il nostro Paese.

La decisione, adottata nel settembre scorso, è stata resa pubblica solo di recente. Accoglie un ricorso presentato dall’Unione sindacale di base (Usb) e individua tre violazioni principali nella normativa interna, in particolare nella legge 146/1990, che disciplina gli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Indubbiamente, è una pronuncia significativa perché — pur non avendo effetto diretto come una sentenza nazionale — obbliga il legislatore ad adeguarsi e può orientare sia i giudici sia le autorità amministrative nelle decisioni future. Vediamo allora più da vicino che cosa è successo e perché.

Eccessive limitazioni al diritto di sciopero

Secondo il Ceds, il problema principale è che in Italia il diritto di sciopero, pur essendo costituzionalmente garantito, viene sistematicamente compresso in modo eccessivo, soprattutto nei servizi pubblici.

Attenzione però, il Comitato non contesta il fatto che possano esservi limiti. Sono certamente ammessi, ma devono essere proporzionati, necessari e riferiti a servizi realmente necessari alla popolazione. In Italia, invece, le restrizioni sono valutate troppo ampie e rigide.

Non a caso, il primo punto critico riguarda proprio la definizione di “servizi pubblici essenziali“, giudicata eccessivamente estesa. Nel tempo, infatti, la normativa italiana e l’interpretazione della Commissione di garanzia hanno compreso ambiti molto diversi tra loro, come:

  • mense scolastiche;
  • trasporti non sempre indispensabili;
  • musei o attività culturali;
  • cure termali;
  • taxi.

Secondo il Ceds, questa impostazione è sbagliata: non tutto ciò che è pubblico è automaticamente essenziale. Anzi, le limitazioni allo sciopero dovrebbero riguardare soltanto attività la cui interruzione metterebbe concretamente a rischio diritti fondamentali dei cittadini, come salute e sicurezza.

Allargando troppo questa categoria, si finisce per ridurre ingiustificatamente il diritto di sciopero di molti lavoratori.

Il contestato obbligo di preavviso e durata

Un altro aspetto bocciato dal Ceds è l’obbligo, previsto dalla legge italiana, di comunicare lo sciopero con largo anticipo, almeno dieci giorni, e di indicarne preventivamente la durata.

Secondo il Comitato, questa regola indebolisce l’efficacia stessa dell’azione dello sciopero. Infatti, sapere in anticipo quanto durerà l’astensione consente ad aziende e datori di lavoro, o alle autorità, di:

  • organizzarsi per ridurre al minimo l’impatto;
  • limitare il disagio e modulare la risposta;
  • neutralizzare, di fatto, la pressione sindacale.

Peraltro, nel nostro Paese, gli scioperi nei servizi pubblici sono spesso limitati a poche ore (4 o 8), risultando meno incisivi.

Le restrizioni temporali

La terza violazione, individuata dal Ceds, riguarda le cosiddette “franchigie” e la rarefazione degli scioperi. In breve, ci si riferisce:

  • ai divieti di sciopero in determinati periodi (festività, vacanze, eventi pubblici);
  • all’obbligo di distanziare nel tempo le agitazioni.

Questi vincoli, secondo il Ceds, diventano sproporzionati se e quando applicati a settori che non sono realmente essenziali. In termini pratici, in Italia si è creato un sistema in cui scioperare è possibile esclusivamente in finestre molto ristrette del calendario, riducendo fortemente la libertà sindacale.

Il ruolo della Commissione di garanzia e le critiche

Ma, nel mirino della decisione europea, finisce indirettamente anche la sopra citata Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Questa autorità amministrativa indipendente ha il ruolo di vigilare sul bilanciamento tra esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e gli altri diritti della persona.

Ebbene, dal Ceds è stata accusata di aver interpretato la normativa in modo da restringere eccessivamente il diritto allo sciopero. In particolare, negli ultimi anni, sono stati segnalati:

  • richiami e limitazioni agli scioperi generali;
  • interventi contro sindacati di base;
  • blocchi di scioperi legati a eventi specifici (anche locali).

Emblematico è il caso di uno sciopero fermato per la concomitanza con una fiera locale, oppure il blocco di mobilitazioni legate a cause internazionali.

Il contesto politico attuale tra precettazioni e linea dura

Vero è che la decisione in oggetto arriva in un momento particolare, segnato da una linea politica che appare orientata a rafforzare i limiti allo sciopero. Il ministero delle Infrastrutture ha evidenziato più volte la volontà di ricorrere allo strumento della precettazione (si pensi ad es. al recente caso delle Olimpiadi invernali), cioè l’ordine di ridurre o sospendere uno sciopero per garantire servizi minimi.

In alcuni casi, queste decisioni sono state contestate anche davanti ai giudici amministrativi, che hanno rilevato possibili eccessi di potere. Parallelamente, sono state avanzate proposte per introdurre ulteriori obblighi, come la comunicazione preventiva dell’adesione individuale allo sciopero da parte dei lavoratori del settore trasporti.

Un precedente importante, il caso Jobs Act

Non è la prima volta che il Comitato europeo interviene sull’Italia. In passato aveva già censurato il Jobs Act, ritenendo insufficienti le tutele in caso di licenziamento illegittimo.

È una decisione che ha avuto effetti concreti, perché diversi giudici del lavoro hanno sollevato la questione, portandola innanzi alla Corte costituzionale. Il risultato è che, in seguito, alcune norme sono state modificate o ridimensionate.

Perciò, questo precedente dimostra che — anche senza effetto immediato e diretto — le decisioni del Ceds possono produrre cambiamenti reali nel sistema giuridico.

Che cosa succede adesso

Il tema degli scioperi è assai delicato e divisivo. Lo dimostrano ad es. le polemiche sullo sciopero illegittimo dello scorso ottobre. Ora, la decisione del Ceds non annulla automaticamente la legge italiana, ma produce effetti da non sottovalutare. In sostanza:

  • c’è un obbligo politico e giuridico di adeguamento da parte del Parlamento, che dovrà intervenire per correggere le norme incompatibili con la Carta sociale europea;
  • se il legislatore non agirà, i giudici potranno utilizzare questa decisione per interpretare le norme in modo più favorevole ai lavoratori;
  • anche la Commissione di garanzia dovrà rivedere il proprio orientamento, alla luce dei rilievi del Ceds.

Il punto di fondo è e resta l’equilibrio tra il diritto dei cittadini a fruire dei servizi essenziali, da un lato, e il diritto dei lavoratori a scioperare, dall’altro.

Ricapitolando, il Comitato europeo non nega la necessità di limiti, ma ribadisce un principio fondamentale: le restrizioni devono essere eccezionali e proporzionate, non la regola generale. Secondo la valutazione europea, il nostro Paese ha superato tale limite, costruendo nel tempo un sistema che comprime eccessivamente la libertà sindacale, tutelata in Costituzione.

Concludendo, la “bocciatura” europea rappresenta, quindi, un passaggio chiave. Non si tratta solo di una questione tecnica, ma di un tema centrale per la democrazia. Il diritto di sciopero è uno degli strumenti principali con cui i lavoratori possono far valere le proprie rivendicazioni. Ora la responsabilità passa alla politica e alle istituzioni italiane: adeguarsi o lasciare che siano i giudici a riscrivere, pezzo dopo pezzo, le regole del conflitto sindacale.