Controlli a sorpresa sul lavoro, nuove regole per test antidroga e badge in cantiere

L'ispettorato aggiorna le norme su subappalti e sicurezza: arrivano sanzioni severe per le imprese e visite mediche pagate per i dipendenti

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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In una nuova circolare dell’Ispettorato del lavoro, si aggiorna la normativa vigente a partire dal 2026. Il testo fa riferimento all’articolo 17 del decreto legge 159/2025, convertito nella legge 198/2025. Con questo i controlli si fanno più stringenti, aumentano le multe per le imprese inadempienti e sono previsti nuovi elementi di controllo come il badge di cantiere. Sono anche stati inseriti test antidroga e alcol a sorpresa, cioè in qualsiasi momento in caso di sospetta assunzione.

Ragione motivo: cosa significa

Il documento non chiarisce cosa significhi “in presenza di ragionevole motivo”, ma viene anche specificato che per l’attuazione corretta della norma è necessario attendere la conclusione dell’accordo Stato-Regioni. Sarà questo a definire le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza.

Il via libera è previsto entro il 31 dicembre 2026. Fino a quel momento il ragionevole motivo viene inteso per comportamenti anomali come linguaggio confuso, sonnolenza, ma anche errori gravi e ripetuti e incidenti sul lavoro senza cause evidenti. Il testo comprende molte altre informazioni. Scopriamo cosa cambia per lavoratori e imprese.

Controlli ispettori: attenzione ai subappalti

Si stringe il cerchio intorno alle attività dove è più probabile che ci siano irregolarità lavorative. Nella nota infatti il primo punto toccato è la priorità data ai subappalti.

Viene così invitato l’ispettorato a mettere al primo posto della lista dei controlli per attestare la conformità, all’interno delle liste che premiano le aziende in regola, i datori di lavoro che operano in subappalto sia nel settore pubblico che in quello privato.

Per rendere i controlli più efficaci e mirati, gli ispettori non agiranno a caso ma attraverso due nuovi archivi digitali che monitorano i settori più sensibili. Si tratta della banca dati degli appalti in agricoltura e la banca dati degli appalti in logistica.

In altre parole, se un’azienda lavora in subappalto deve aspettarsi con una probabilità molto più alta di ricevere un’ispezione rispetto al passato nel momento in cui invia la notifica di inizio lavori, che è obbligatoria per legge.

Il nuovo badge di cantiere

Per badge di cantiere si intende un codice univoco anticontraffazione. Lo scopo è evitare che qualcuno possa circolare nel cantiere senza i documenti o con documenti falsi e prestati. Si tratta comunque di una tessera, che può essere sia fisica che digitale, quindi accessibile attraverso lo smartphone, e che fornirà le informazioni prese direttamente dalla piattaforma dello Stato (il sistema Siisl).

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano in un cantiere edile, sia pubblico che privato, sia in appalto che in subappalto, dovranno possederlo.

Attenzione: vale tanto per i muratori quanto per gli elettricisti, gli idraulici, le ditte di pulizia che operano dentro il cantiere.

In futuro il Ministero si apre alla possibilità di estendere quest’obbligo anche ad altri settori, quindi quelli non edili, ma comunque considerati “ad alto rischio”.

Nei cantieri era già attiva una tessera di riconoscimento che non verrà sostituita dal badge, ma si aggiunge ad essa. La tessera prevedeva foto e dati, il nuovo badge si integra con la tessera aggiungendo la tecnologia anticontraffazione e il collegamento digitale.

Non è ancora del tutto operativa e bisognerà attendere un decreto ministeriale, entro 60 giorni, per l’entrata in vigore. Da quel momento chi non possiede la tessera rischia sanzioni. Se il datore di lavoro non fornisce il badge ai propri dipendenti, rischia una multa che va da 100 a 500 euro per ogni singolo lavoratore trovato senza tessera.

Salute dei lavoratori: controlli su alcol e droghe

La sicurezza e la salute dei lavoratori viene presa molto sul serio e nella nota viene citata una serie di norme più stringenti su sicurezza delle scale, sistemi di protezione contro le cadute dall’alto come nuovi parapetti e reti di sicurezza e tanto altro.

Per il lavoratore invece cambia il sistema di sorveglianza sanitario. Viene infatti messa nero su bianco la regola sulle visite mediche e i controlli sanitari obbligatori, che fanno parte dell’orario di lavoro.

Attenzione: il tempo passato per la visita viene pagato come lavoro e non può essere scalato da permessi o da ferie, ma non si applica alle visite pre-assuntive, cioè quelle fatte prima di firmare il contratto.

Inoltre, il medico competente assume il ruolo di educatore della salute e, oltre al controllo di idoneità alla mansione, informa i lavoratori sull’importanza della prevenzione e l’adesione agli screening oncologici gratuiti previsti dal servizio sanitario nazionale.

Per il lavoratore, infine, sono previsti dei controlli a sorpresa per il consumo e l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Nella nota si legge che la visita può avvenire prima o durante il turno di lavoro nel caso di “ragionevole motivo” di sospetto che un lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o droghe.

Questa novità si applica a chi svolge mansioni ad alto rischio infortuni, come autisti, carrellisti, chi lavora in quota e simili. Al momento però la clausola “ragionevole motivo” resta troppo generica e l’ispettorato stesso avvisa che le modalità saranno chiarite con il nuovo accordo Stato-Regioni previsto entro fine 2026.