Licenziamento e obbligo di preavviso: presupposti e obblighi

Quali sono le ipotesi di licenziamento? E in quali casi spetta l'obbligo di preavviso?

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La regola generale che governa la materia dei licenziamenti è quella secondo cui il potere di licenziamento non è libero, ma condizionato alla sussistenza di determinati presupposti, in assenza dei quali il licenziamento è ingiustificato, e conseguentemente illegittimo.

Presupposti configurati nella giusta causa e nel giustificato motivo oggettivo o soggettivo.

La prima è quella definita dall’art. 2119 codice civile: “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Si tratta, in sostanza, di un inadempimento del contrato di lavoro talmente grave da essere incompatibile con la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, e da legittimare, pertanto, un licenziamento “in tronco” (ossia senza preavviso o relativa indennità sostitutiva).

Esempi di giusta causa sono il furto e il deliberato danneggiamento delle proprietà del datore di lavoro.

Anche un lavoratore dipendente può recedere dal contratto per giusta causa, quindi senza preavviso, se verificate e legittimate dalla presenza inequivocabile di un fatto imputabile all’azienda che ne impedisce il proseguo dell’attività lavorativa (ritardo nel pagamento dello stipendio o l’incapacità di fornire un ambiente di lavoro sicuro); ma di contro sul datore di lavoro incombe l’obbligo di versare al dipendente dimissionario per giusta causa un’indennità sostitutiva di mancato preavviso. Così come non è dovuto il preavviso e la sua indennità in nessun caso da ambo le parti durante il periodo di prova della durata stabilita da ogni CCNL di riferimento.

Il giustificato motivo, invece, non riveste gravità tale da eliminare la necessità del preavviso: si tratta infatti o di un inadempimento agli obblighi contrattuali di gravità minore rispetto a quello che configura la giusta causa (giustificato motivo soggettivo), o di “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e la regolare funzionamento di essa” (art. 3 Legge n. 604 del 1966 aggiornata alla L. 92/12).

La necessità del preavviso per recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato deriva dal dettato dell’art. 2118 codice civile, secondo il quale ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso del termine e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità. In mancanza del preavviso il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La durata del preavviso è fissata dai CCNL in riferimento al livello corrispondente di inquadramento e all’anzianità di servizio. Se il termine è espresso in giorni si deve far riferimento ai giorni di calendario a meno che non sia diversamente ed espressamente indicato.

Durante il periodo di preavviso, se lavorato, maturano regolarmente le ferie che saranno liquidate mediante pagamento di una indennità sostitutiva calcolata in base alle norme vigenti al momento dell’effettiva cessazione del rapporto. Nel caso in cui il preavviso non venga lavorato, ma sostituito dalla relativa indennità, le ferie spettano al lavoratore in misura proporzionale alla quantità di lavoro effettivamente prestato. L’art. 2109 c.c. dispone che non possono essere computati giorni di ferie nel periodo di preavviso; ciò comporta l’impossibilità di assegnare e/o richiedere ferie in concomitanza con il preavviso.

E’ giurisprudenza consolidata che il preavviso non decorre durante l’evento di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio. Quanto ai requisiti formali e procedurali il licenziamento deve rivestire la forma scritta come condizione di validità, quindi deve essere comunicato al lavoratore per iscritto. Il legislatore ha reso obbligatorio ciò che era onere del lavoratore domandare entro quindici giorni dalla comunicazione i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. In assenza di contestuale motivazione il licenziamento è inefficace.

A cura di Elisa Maria Villa
Consulente del Lavoro
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