Le dimissioni sono l’atto unilaterale attraverso cui il lavoratore comunica la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro subordinato. Per prevenire il fenomeno delle cosiddette dimissioni “in bianco”, dal 2016 è stata introdotta una particolare procedura telematica da rispettare, valida sia in caso di dimissioni che di risoluzione consensuale. Di seguito chiariremo gli aspetti più importanti da tenere presente nel caso in cui si intendano rassegnare le dimissioni.
Indice
Preavviso
Il lavoratore dimissionario (a tempo indeterminato) deve di norma rispettare il periodo di preavviso, solitamente fissato dal contratto collettivo di riferimento in relazione alla categoria, al livello e all’anzianità di servizio. Durante questo arco temporale il rapporto di lavoro continua regolarmente.
Il lavoratore che, senza accordo con il datore di lavoro, si rifiuta di lavorare durante il periodo di preavviso, dovrà risarcire il datore mediante la trattenuta netta sull’ultimo stipendio di un importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (c.d. mancato preavviso).
A questa regola, fanno eccezione le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre (o, in mancanza, dal lavoratore padre) durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (cioè, fino al compimento di un anno di età del figlio). In questo caso, non solo non c’è obbligo di rispettare il periodo minimo di preavviso stabilito dai CCNL, ma il datore di lavoro dovrà corrispondere la relativa indennità sostitutiva, così come prevista in caso di licenziamento.
Le dimissioni telematiche
In caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore deve presentare, a pena di inefficacia, l’apposito modulo in modalità online tramite:
- il sito del Ministero del lavoro (cliclavoro.gov.it),
- l’App “Dimissioni Volontarie” utilizzabile con tablet e smartphone.
Per accedere alle procedure telematiche, i lavoratori devono essere in possesso di SPID/CIE oppure possono scegliere di farsi assistere da un soggetto abilitato (ad es. consulenti del lavoro, patronati, associazioni sindacali, CAF ecc..).
Il modulo per le dimissioni deve essere inviato con le seguenti informazioni:
- dati del lavoratore: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo email;
- dati del datore di lavoro: codice fiscale, denominazione, indirizzo email, indirizzo PEC (a cui verranno inviate le dimissioni),indirizzo sede di lavoro;
- dati del rapporto di lavoro: data di inizio, tipo di contratto;
- causa delle dimissioni (dimissioni volontarie, revoca per giusta causa o risoluzione consensuale) e data decorrenza, che corrisponde alla data di interruzione del rapporto (quindi, al giorno successivo rispetto all’ultimo giorno di lavoro).
Entro i 7 giorni successivi a decorrere dall’invio del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni sempre in modalità telematica.
Esistono alcune casistiche per le quali non viene prevista la presentazione delle dimissioni telematiche, in particolare per:
- il rapporto di lavoro domestico,
- la risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta (o presso le commissioni di certificazione),
- le dimissioni durante il periodo di prova,
- il rapporto di lavoro marittimo,
- i rapporti di lavoro dipendente con la pubblica amministrazione,
- il recesso anticipato dei collaboratori coordinati e continuativi,
- l’interruzione anticipata del tirocinio,
- gli esodi volontari a seguito di accordo sindacale aziendale, realizzati anche attraverso il Fondo di Solidarietà di categoria e comunque in sede protetta).
Casi particolari di dimissioni
Dimissioni di genitori con figli fino a 3 anni
Modalità di dimissioni e risoluzione consensuale specifiche sono previste a maggior tutela della genitorialità.
Infatti, la richiesta di dimissioni presentate:
- dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza,
- dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di vita del figlio,
- dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
devono essere convalidate presso gli uffici dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio: in mancanza di ciò, il rapporto di lavoro non può essere risolto.
La procedura può essere svolta anche on line con strumenti che permettono l’identificazione degli interessati e l’acquisizione della loro volontà espressa. In questi casi il provvedimento finale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato dell’Ispettorato del Lavoro.
Dimissioni in caso di matrimonio
La lavoratrice che presenta le proprie dimissioni nel periodo che va dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ad un anno dopo la celebrazione, deve confermarle entro un mese presso l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, a pena di nullità, anche in modalità on line, così come previsto al punto precedente.
Le informazioni hanno carattere generale. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.