Che cos’è e come è regolato il periodo di prova

In fase di stipula di un contratto di lavoro può essere previsto un periodo di prova: vediamo cosa prevede la legge in questi casi per tutelare le parti

Quando si stipula un contratto di lavoro, solitamente al suo interno viene previsto un periodo di prova, ossia un periodo in cui sia il datore di lavoro che il dipendente avranno modo di valutare l’effettiva intenzione di voler proseguire il rapporto. Dal punto di vista giuridico, il “patto di prova” è disciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile, che ne regola le modalità di esecuzione, mentre durata e retribuzioni vengono stabilite all’interno dei contratti collettivi nazionali.

Quanto dura il periodo di prova

Il periodo di prova non ha una durata prestabilita, in quanto ogni CCNL prevede, in base alle qualifiche e alle mansioni, diversi criteri per definire la durata di tale periodo. È evidente che, dovendo servire al datore di lavoro per valutare il lavoratore e al dipendente stesso per capire se le condizioni di lavoro sono congrue alle proprie richieste, il periodo di prova deve avere una durata tale da rendere possibile la formazione del giudizio.

Per legge, in caso di contratto a tempo indeterminato, la durata del patto di prova può essere concordata per iscritto tra le parti ma non deve mai eccedere l’intervallo stabilito dai CCNL e, comunque, non essere superiore ai 6 mesi. Se, invece, si tratta di contratto a tempo determinato, la clausola relativa alla prova può essere inserita nel contratto individuale e la sua durata calcolata in proporzione alla durata del contratto stesso.

Il periodo di prova può essere concordato anche in presenza di altre forme contrattuali, come:

  • contratti part-time, in proporzione all’orario di lavoro;
  • apprendistato;
  • formazione lavoro;
  • collocamento obbligatorio.

Per essere efficace, la clausola relativa al periodo di prova deve comunque essere sempre inserita per iscritto, deve indicare ruolo e mansioni da svolgere e deve prevedere una retribuzione.

Retribuzione del periodo di prova

Come detto, la legge prevede che anche il periodo di prova debba essere oggetto di regolare retribuzione, così come prevista dal contratto collettivo nazionale. Non è possibile, invece, prevedere forme sostitutive dello stipendio, come per esempio rimborsi spese e buoni pasto: è infatti previsto che durante il periodo di prova la retribuzione non potrà mai essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.

Il lavoratore in prova, inoltre, matura al pari degli altri lavoratori il diritto alle ferie, alla tredicesima e quattordicesima e al trattamento di fine rapporto, che dovranno essere riconosciuti anche in caso di recesso anticipato per dimissioni o licenziamento.

Dimissioni durante il periodo di prova

Il periodo di prova garantisce una certa flessibilità sia al datore di lavoro che al dipendente in materia di recesso, permettendo a entrambe le parti di porre fine al contratto senza preavviso e senza motivazione, alleggerendo dunque gli obblighi burocratici invece previsti per il normale recesso dal contratto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore riscontri che le condizioni di lavoro non rispondano a quanto discusso in sede di trattativa, che le mansioni non siano soddisfacenti, che non si trovi bene nell’ambiente di lavoro o per qualsiasi altro motivo personale, questo può dare dimissioni dal periodo di prova e non sarà tenuto a rispettare alcun termine di preavviso, né a fornire motivazioni per la sua scelta. Solo nel caso in cui sia stata esplicitamente fissata una durata minima della prova, le dimissioni possono essere date solo al termine della stessa. Per le dimissioni, inoltre, non vige l’obbligo di comunicazione on line ma basta una lettera scritta da consegnare al datore di lavoro.

Licenziamento durante il periodo di prova

Così come per il lavoratore può essere semplice recedere dal contratto durante il periodo di prova, similmente il datore di lavoro avrà la libertà di ricorrere al licenziamento senza preavviso e senza giustificazioni. Nel caso in cui non si siano raggiunti gli obiettivi prefissati e non si abbia intenzione di proseguire il rapporto di lavoro, per esempio perché il lavoratore non risponde ai requisiti richiesti per quella mansione specifica, il datore di lavoro può infatti ricorrere al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

Così come per le dimissioni, anche per il licenziamento dal periodo di prova non è previsto un preavviso, fatto salvo il caso in cui sia stata stabilita una durata minima della prova: in questa eventualità, infatti, il licenziamento può essere comunicato solo al termine della prova.