Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro, che prevede un primo periodo formativo seguito, in accordo di ambo le parti, dalla sua evoluzione in contratto a tempo indeterminato a tutti gli effetti.
Come meglio vedremo tra poco, nell’apprendistato troviamo un contratto di lavoro subordinato mirato alla formazione professionale dei più giovani. In esso formazione e attività lavorativa si combinano, allo scopo di perfezionare il bagaglio di conoscenze dell’apprendista e costituire per l’azienda una nuova risorsa da integrare in organico.
Di seguito analizzeremo le tre tipologie contrattuali dell’apprendistato, focalizzandoci sulle principali caratteristiche come il vincolo dell’età e la retribuzione. Infine vedremo l’ultima novità, rappresentata dall’apprendistato nella PA. I dettagli.
Indice
Contratto di apprendistato, nozione e fonti normative di riferimento
Sono due le caratteristiche basilari dell’apprendistato. Esso è infatti per definizione:
- un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- mirato alla formazione e all’occupazione dei giovani
In ragione del tipo di impegno richiesto all’apprendista, ma anche per la formazione impartita, i giuslavoristi lo definiscono un rapporto a “causa mista”, in cui cioè la prestazione lavorativa è affiancata all’essenziale formazione.
Fonti normative di riferimento sono il d. lgs. n. 167 del 2011, il cd. Testo Unico sull’Apprendistato, il Jobs Act e il d. lgs. n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro – compreso quello di apprendistato.
Come indicato all’art. 42 comma 1 di quest’ultimo decreto, il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e quindi a garanzia di ambo le parti.
Finalità dell’apprendistato e eventuale recesso
Di fatto il contratto di apprendistato si sostanzia in un rapporto di lavoro qualsiasi, con la particolarità di avere al suo interno – dicevamo – una formazione specifica.
Essa mira al raggiungimento di una qualificazione, o riqualificazione professionale, che costituirà parte integrante del proprio CV e che sarà raggiunta grazie al cd. Piano Formativo Individuale. Quest’ultimo compone il contratto di lavoro e di ciò si trova menzione nell’art. 42 comma 1 del d. lgs. attuativo del cd. Jobs Act.
Tra poco vedremo nello specifico le tre distinte tipologie di apprendistato, ma intanto ricordiamo che al termine della fase di formazione, generalmente compresa tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 3 anni, se ambo le parti (datore di lavoro e lavoratore) non si avvalgono del cd. recesso (con preavviso) e dunque se non troncano il rapporto in essere, questo proseguirà come un ordinario rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Infatti al comma 4 dell’art. 42 si trova scritto quanto segue:
Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La formazione obbligatoria: termini e durata attraverso il Piano individuale
La formazione è parte essenziale del contratto senza la quale questo non sussisterebbe, per questo esistono delle sanzioni a cui può andare in contro il datore di lavoro che non assolva entrambe le fasi (apprendistato più lavoro).
Il percorso professionalizzante avviene sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Nel primo caso, si fa riferimento ad un piano formativo personale, allegato al contratto di assunzione, che definisce gli scopi da raggiungere tramite il contributo di un tutor o altro referente. Riguardo la formazione esterna, invece, ci si avvale di strutture formative specializzate.
La durata della formazione, così come avviene per l’apprendistato, è vincolata alle tre tipologie: il percorso preparatorio per la qualifica e per il diploma professionale contempla almeno 400 ore nel corso dell’anno, per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere si ha una durata di 120 ore nel triennio, mentre per l’alta formazione e ricerca è variabile in base agli accordi regionali con le parti sociali e le Università, nonché a seconda del titolo di studio da conseguire.
Le 3 tipologie di apprendistato
Non una ma più tipologie di contratto di apprendistato. Scopriamo insieme quali sono, alla luce di quanto indicato dall’art. 41 del d. lgs. n. 81 del 2015:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
Inoltre nel testo del decreto si trova utilmente specificato quanto segue:
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
In linea generale, il contratto di apprendistato accoglie i giovani fino ai 29 anni d’età. Il limite anagrafico non sussiste nel caso di disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll o dell’indennità speciale di disoccupazione edile. Le norme aggiornate hanno ampliato la possibilità di assunzione, per riaccogliere i lavoratori che utilizzavano i sussidi.
Ricordiamo altresì anche la cancellazione del limite di età pari a 29 anni, previsto per il comparto turistico, dal decreto Lavoro.
Vediamo ora i singoli tipi di apprendistato.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
La prima tipologia contrattuale – cd. apprendistato di primo livello – per la qualifica e per il diploma professionale si rivolge al giovane pubblico di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Si tratta di chi al giorno d’oggi è spesso e volentieri impegnato in un percorso formativo scolastico (liceale e di seguito universitario) o che, ad ogni modo, ha intrapreso altri percorsi professionalizzanti e ha il desiderio di maturare esperienza nel mondo del lavoro.
Il contratto di apprendistato di primo livello ha una durata minima di un semestre e non può in ogni caso essere maggiore di 3 anni o 4 anni, in ipotesi di diploma professionale quadriennale. Sono previste specifiche norme in tema di retribuzione.
Ricapitolando, tale apprendistato per la qualifica professionale mira espressamente a consentire a tutti coloro impegnati negli studi e, più in generale, nella formazione di far pratica nel mondo del lavoro.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante prende in esame una fetta di lavoratori di poco maggiori di età: dai 18 ai 29 anni e se in possesso di qualifica professionale, anche i giovani a partire dall’età di 17 anni.
La qualifica prevista da questa tipologia di apprendistato è differente sulla base di quanto previsto dai CCNL di categoria. Stesso principio vale per il compenso e la durata, che in genere non può essere al di sotto dei 6 mesi, ma può oltrepassare i tre anni. Il contratto dovrà presentare per iscritto la qualifica, che risulterà possedere il lavoratore in questione alla fine dell’apprendistato.
Come accennato, le riforme del Jobs Act hanno allargato la platea di utenza, accogliendo anche i disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll ed includendo altri ammortizzatori sociali senza esclusione d’età.
Il contratto d’apprendistato prevede uno stipendio regolare, e la retribuzione in linea generale parte dal 60% della retribuzione prevista per il proprio livello d’assunzione, che gradualmente nel corso degli anni passerà al 100%.
Apprendistato per l’alta formazione e ricerca
Contratto di apprendistato per l’alta formazione e ricerca: la terza tipologia contrattuale accoglie le richieste di persone in cerca di lavoro dai 18 fino ai 29 anni. L’obbiettivo madre è acquisire il diploma di istruzione secondaria così come la laurea, un master, il dottorato di ricerca e il praticantato per l’accesso agli ordini professionali.
Può facilitare l’entrata dei neo lavoratori impegnati nelle aree di ricerca delle aziende. La durata è variabile in base al titolo di studio che si intende conseguire. Riguardo il compenso, questo è stabilito dal CCNL e in relazione al livello di inquadramento.
In linea generale, il periodo dell’apprendistato varia sulla base delle proprie esperienze e in funzione delle qualifiche conseguite. Perciò, nel rispetto del periodo minimo di sei mesi e entro la scadenza massima, il datore di lavoro ha la facoltà di scegliere la durata del contratto di apprendistato – in base alle competenze e alle esperienze del lavoratore.
Retribuzione dell’apprendista
Essendo esso un contratto di lavoro vero e proprio, il datore di lavoro dovrà corrispondere all’apprendista lo stipendio per la prestazione di lavoro effettuata, ma decurtata rispetto ad un ordinario contratto a tempo indeterminato – per l’inesperienza dell’apprendista.
L’apprendistato presenta distinti fattori di vantaggio che facilitano il datore di lavoro (si tratta principalmente di agevolazioni retributive e contributive), così come sul giovane occupato. Si tratta di un contratto con una retribuzione variabile sulla scorta della classificazione, che prevede parallelamente all’attività operativa vera e propria un iter di formazione specifico.
Sul piano del compenso, questo cambia in rapporto a tre elementi: il tipo di apprendistato, la qualifica da ottenere e il livello di inquadramento (il quale non può essere al di sotto di due livelli rispetto a quelli di un lavoratore che ha lo stesso incarico).
In linea generale, l’obiettivo è quello di rendere sempre più omogenea la retribuzione dei contratti d’apprendistato rispetto a quella di un lavoratore qualificato.
Ad es. nel caso dello stipendio dell’apprendista di primo livello, questo è definito dal CCNL di categoria, ossia il contratto per il settore in cui opera. L’apprendista può essere inquadrato fino a massimo due livelli al di sotto di quello dei lavoratori addetti a mansioni che hanno già la qualifica a cui è mirato il contratto.
In alternativa, la retribuzione può essere fissata in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che impongono la qualifica a cui è mirato il contratto.
Rimarchiamo che, al fine di impedire abusi e un uso irregolare del contratto di apprendistato, che si avvale di agevolazioni sia contributive che retributive, il legislatore ha fissato specifici limiti numerici – in relazione al numero di dipendenti dell’azienda, per il suo utilizzo.
Contratto di apprendistato: agevolazioni
L’aumento di datori di lavoro che richiedono tale modalità contrattuale sono incentivati anche dalla possibilità di far ricorso a delle agevolazioni fiscali. È infatti possibile con l’apprendistato dedurre contributi e spese dalla base imponibile Irap, l’esclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal calcolo dei limiti numerici stabiliti dalle leggi e dai contratti collettivi e la possibilità di impiegare ad un costo minore rispetto a quanto stabilito per altre tipologie contrattuali.
Il contratto in questione, inoltre, ha un’aliquota contributiva agevolata che si ripercuote sia sull’azienda che sul dipendente. Se il contratto è stato firmato dopo la conferma di un tirocinio aderente al programma di Garanzia Giovani, l’impresa può beneficiare di un ulteriore bonus contributivo.
La novità della Legge di Bilancio del 2020 ha accolto delle agevolazioni per i contratti di apprendistato di primo livello registrati da aziende che hanno fino a 9 dipendenti. L’esenzione contributiva per tutte quelle aziende che assumono è pari al 100% per i primi tre anni di contratto.
In seguito, l’aliquota per il calcolo dei contributi sarà pari al 10%. Come si può notare si tratta di aspetti connessi al contratto di apprendistato, che incentivano non poco i datori di lavoro.
La novità dell’apprendistato nella Pubblica Amministrazione
Nel periodo compreso tra il 23 gennaio e il 31 dicembre 2026, gli interessati potranno contare anche sulla possibilità anche di essere assunti grazie al cd. apprendistato nella PA. Questo in virtù del cd. Decreto PA 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, successivamente convertito in legge.
Il provvedimento concede alle Amministrazioni nazionali la facoltà di assumere giovani laureati di massimo 24 anni tramite il contratto di apprendistato, nel rispetto del 10% o 20% delle loro facoltà di assunzione. In alternativa, le PA possono assumere altresì studenti al di sotto dei 24 anni, in base a specifiche convenzioni con gli atenei del territorio italiano.
Gli apprendisti sono assunti con il meccanismo del concorso pubblico bandito territorialmente e pubblicato sul portale reclutamento inPA.