Che cos’è il recupero compensativo e come funziona

Il riposo compensativo è un giorno di riposo per il lavoratore che non ha staccato per 7 giorni consecutivi: ecco come funziona

Per riposo compensativo si intende quel giorno di riposo che spetta al dipendente che ha lavorato per 7 giorni consecutivi, quindi senza lo stacco di 24 ore consecutive dopo un periodo di lavoro continuato di 6 giorni. I riposi compensativi hanno dunque la funzione di compensare la particolare onerosità del lavoro festivo, notturno, in turni a orario ed altre condizioni di lavoro particolarmente gravose o usuranti.

Recupero compensativo secondo la Legge

Il terzo comma dell’articolo 36 della Costituzione stabilisce che: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Ogni lavoratore, quindi, è obbligato a rispettare uno stacco di 24 ore dopo 6 giorni continuativi di lavoro. Qual ora siano previste eccezioni e il dipendente lavora per più di 6 giorno consecutivi allora subentra il diritto al riposo compensativo. Questo è un diritto del lavoratore che viene impiegato anche nel 7° giorno della settimana ma può essere riconosciuto anche al dipendente che lavora durante una festività oppure nel suo giorno di riposo se lavora 5 giorni su 7.

Riposi compensativi del giorno festivo

Il riposo settimanale compensativo del lavoro domenicale, in particolare, è previsto nel caso in cui il lavoratore svolga del lavoro straordinario nel giorno festivo. In questo caso, ai dipendenti occupati per tutta la domenica spetta, oltre al riposo per il periodo residuo, un riposo di durata pari a quella delle ore di lavoro svolte durante la domenica o comunque non inferiore a 12 ore consecutive. Il riposo compensativo deve quindi avere una durata uguale alle ore di lavoro eseguite nei giorni festivi, con la garanzia di un riposo non inferiore a 12 ore consecutive.

Cosa accade se l’azienda non concede i riposi compensativi?

Se il datore di lavoro non concede il riposo compensativo dopo che il lavoratore ha svolto del lavoro straordinario non compensato da una maggiorazione retribuita, oppure quando non ha usufruito del riposo settimanale egli commette un illecito e il dipendente, a seconda dei casi, può avere diritto:

  • alla retribuzione, con le relative maggiorazioni connesse alle ore in più di prestazione eseguite compreso il pagamento dei giorni festivi;
  • al risarcimento del danno subito a causa dell’usura psico-fisica che la maggior mole di lavoro ha comportato.

Eccezioni alle disposizioni sui riposi

La legge sull’orario di lavoro prevede in alcuni casi eccezioni alle disposizioni sui riposi settimanali. Tali eccezioni si applicano nei casi di:

  • attività di lavoro a turni, ogni volta che il lavoratore cambia turno o squadra egli non può usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
  • attività caratterizzate da più momenti di lavoro frazionati durante la giornata;
  • personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari;
  • previsioni differenti stabilite dai contratti collettivi.

Tuttavia, come chiarito dal ministero del Lavoro, il diritto al riposo compensativo spetta comunque: in buona sostanza, è possibile organizzare turni di lavoro che prevedano anche più di sei giorni di lavoro consecutivo, purché nell’arco di 14 giorni vi siano 48 ore di riposo.

Riposo compensativo nel CCNL del commercio

Il riposo settimanale nel contratto commercio è disciplinato dall’art. 140 del CCNL Terziario Confocommercio. Tale articolo richiama esplicitamente le disposizioni normative in termini di diritto al riposo settimanale dei lavoratori, che quindi va applicato anche nel contratto commercio. L’art. 140 del ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi stabilisce che: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Lavoro festivo CCNL commercio con retribuzione maggiorata

Chi lavora durante i giorni festivi o di riposo ha diritto ad una retribuzione maggiorata per il giorno festivo in cui ha lavorato anche se non esiste una regola fissa che stabilisce di quanto deve aumentare la retribuzione durante i giorni di festa perché le regole per il calcolo variano a seconda del contratto collettivo applicato. Ad esempio, il CCNL Commercio prevede una retribuzione maggiorata del 30% per chi lavora nei giorni di riposo o festivi, mentre ai dipendenti pubblici viene riconosciuto un 50% sulla retribuzione giornaliera oltre al riposo compensativo.

Riposo compensativo metalmeccanici

Per quanto riguarda il contratto dei metalmeccanici, anche in questo caso il riposo settimanale coincide con la domenica salvo eccezioni e deroghe. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita – all’art. 7, del presente Titolo III – per il lavoro festivo.