Tutela del software: normativa e regole

La tutela del software segue la legge sul diritto d’autore ampliata e modificata negli anni

La tutela del software segue la legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941) ampliata e modificata negli anni anche a seguito del recepimento della Direttiva Europea 91/250/CEE, successivamente aggiornata.

In pratica, la legge sul diritto d’autore protegge i programmi, il loro codice, al pari dei testi letterali. Per la precisione, protegge “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

Per tutela del software si intende la tutela del codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto e la compilazione del programma. Si tutela anche la progettazione del software ma non l’idea in sé. Ovvero, si tutela la forma espressiva, come è realizzato e come viene “rappresentato” il software.

La regola generale è che il titolare dei diritti d’autore sul software realizzato è solo colui che lo ha creato, ovvero l’azienda che lo rappresenta. Anche senza bisogno di registrare eventuali brevetti.

Per il software non si parla di proprietà, quanto piuttosto di titolarità dei diritti d’autore. Mentre la legge sul diritto d’autore protegge l’idea nella sua forma espressiva, per quanto riguarda il software, invece, ad essere protetto è solo la forma con cui il programma è espresso, cioè il codice sorgente, inteso come il linguaggio in cui sono scritti i programmi stessi (praticamente il listato) ed i programmi oggetto intesi come la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina, e non l’innovazione o i principi sui quali si basa il software.

Non è necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti in questi casi: realizzazione di una copia di riserva, osservazione, studio e prova del funzionamento da parte di chi abbia regolarmente acquistato il software.
L’art. 64 della legge sul diritto d’autore non prevede l’autorizzazione per chi voglia modificare la forma del codice (adattamento) per fini di interoperabilità con altri programmi (integrazione), e solo della forma necessaria, a patto che chi lo fa sia regolare licenziatario o acquirente del software e che le info necessarie non siano già disponibili (grazie alla disponibilità di Api, per esempio).

Nel caso si renda necessario agire, è vietato comunicare a terzi informazioni riservate riguardanti il software e, soprattutto, è vietato utilizzare le info per “lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva” (insomma clonarlo).