Come cambiano le etichette dell’olio d’oliva

Il MASAF ha pubblicato la nuova guida per le etichettature dell'olio venduto in bottiglia e riservato a privati e ristoranti: ecco cosa cambia nel 2023

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha pubblicato la nuova guida per le etichettature dell’olio venduto in bottiglia e riservato a privati e ristoranti: cosa cambia nel 2023?

Tra le novità sicuramente più impattanti c’è quella relativa all’obbligo della cd. “etichettatura ambientale”, entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2023, adempimento di carattere generale che riguarda tutti i comparti. Inoltre, i format di etichette sono stati aggiornati con l’etichetta ambientale e l’informazione sulla categoria di olio così come ora prevista dal Reg. UE n. 2022/2104.

Etichette olio d’oliva per ristoranti e privati: le regole

Come specificato nella guida aggiornata al 2023 dal MASAF, PER l’olio confezionato destinato ai consumatori finali è stat vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”. I ristoranti e i ristoratori in generale, invece, per rifornirsi di “olio extra vergine di oliva”, di “olio di oliva vergine”, di “olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini” e di “olio di sansa di oliva”, devono acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. Infatti, non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso.

L’olio “extra vergine di oliva”, l’olio di “oliva vergine”, l’olio di “oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini” e l’olio di “sansa di oliva” devono essere presentati infatti al consumatore finale in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri, provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti. Inoltre, qualora al cliente gli venga messo a disposizione un olio extra vergine di oliva o un olio di oliva vergine, oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo “antirabbocco”, che non permettere il riutilizzo della medesima bottiglia.

Infine, l’olio destinato al consumatore finale o alle collettività (ristoranti, mense, ospedali, etc) deve riportare in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di confezionamento. Tuttavia, gli oli destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale stesso, oppure anche quelli destinati alle collettività (ristoranti, mense, ospedali, etc), per essere utilizzati nella preparazione dei pasti possono riportare l’indicazione della sede di confezionamento sui documenti commerciali anziché sulla confezione, purché tali documenti accompagnino l’olio a cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna. Comunque, nel momento in cui l’olio sarà messo in vendita al consumatore finale l’indicazione della sede dello stabilimento di confezionamento deve essere presente in etichetta.

L’obbligo dell’indicazione della sede di confezionamento non si applica agli oli preimballati, fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Le informazioni obbligatorie da riportare nelle etichette di olio di oliva

Il MASAF ha inoltre specificato che, le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta, per quanto riguarda l’olio d’oliva sono le seguenti:

  • la denominazione di vendita;
  • la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine);
  • l’informazione sulla categoria di olio;
  • la quantità netta;ùil termine minimo di conservazione;
  • le condizioni particolari di conservazione;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
  • il lotto;
  • una dichiarazione nutrizionale;
  • la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine;
  • la sede dello stabilimento di confezionamento; l’etichettatura ambientale.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Quindi non vanno in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Infine, la “denominazione di vendita” e la “quantità netta” devono comparire nel medesimo “campo visivo”, ovvero in superfici che possono essere lette da un unico angolo visuale.

Come riconoscere l’olio italiano

Il ministero ha fornito indicazioni precise anche per quanto riguarda il riconoscimento dell’olio d’oliva italiano e le informazioni in etichetta che vanno riportate affinché possa essere riconosciuto e certificato in quanto tale. Sapere quali sono (e come vanno riportate) serve quindi anche al consumatore per riconoscere l’origine del prodotto che consuma.

In linea generale, l’origine dell’olio è determinata da due componenti e cioè dallo Stato in cui le olive sono state raccolte e dallo Stato in cui è situato il frantoio che le ha molite. Quindi, quando la designazione dell’origine indica uno Stato membro o l’Unione europea significa che entrambe le fasi (raccolta delle olive e la successiva molitura) sono avvenute in quello Stato membro dichiarato o nell’Unione europea. Ad esempio, dire che un olio è:

  • “italiano” significa dichiarare che le olive sono state raccolte in Italia e la loro molitura è avvenuta in Italia;
  • “dell’Unione europea” significa dichiarare che le olive sono state raccolte nell’Unione europea e la loro molitura è avvenuta nell’Unione europea.

Una novità 2023 riguarda proprio le diciture previste per l’indicazione dell’origine, vi è quella che riguarda l’olio ottenuto da olive raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo ma molite in un frantoio situato in un paese diverso da quello in cui sono state raccolte. Attenzione quindi, qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o in un Paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, si deve dare evidenza di tale circostanza.

A questa regola generale c’è però un’eccezione e riguarda l’olio importato da un Paese terzo (cioè non appartenente all’Unione Europea). In questo caso, l’origine può essere determinata dal solo frantoio che ha molito le olive. Ad esempio, dire che un olio è «tunisino» può significare che le olive sono state ottenute in Tunisia e la loro molitura è avvenuta in Tunisia oppure che la sola molitura è avvenuta in Tunisia in quanto le olive sono state raccolte in un altro Paese (es. in Marocco). Inoltre, la designazione dell’origine:

  • è sempre obbligatoria per l’olio extra vergine di oliva e per l’olio di oliva vergine;
  • è vietata per l’olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini e per l’olio di sansa di oliva.

E a proposito di olio italiano: qui la classifica dei migliori premiati in Italia. Se invece volete conoscere le previsioni riguardo l’andamento dei prezzi, qui il nostro articolo di approfondimento.

Etichettatura ambientale: cos’è e perché è obbligatoria

Dal 1° gennaio 2023 è diventato obbligatorio riportare in etichetta le informazioni che facilitano la corretta raccolta differenziata degli imballaggi per migliorarne il riciclo. In estrema sintesi, l’imballaggio deve riportare quello che genericamente si chiama l’etichettatura ambientale.

L’etichettatura ambientale quindi consente ai consumatori di identificare la composizione delle singole parti dell’imballaggio e il loro corretto smaltimento al fine di permetterne il riciclo e quindi ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti stessi. Tuttavia, bisogna tenere presente anche che l’obbligo di riportare l’etichettatura ambientale riguarda esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché quelli prodotti, riempiti e importati in Italia.

Tutte le indicazioni sui codici alfanumerici (e i loro significati) che vanno riportati in etichetta, nonché gli obblighi e le regole per il raccolto, la conservazione e i valori nutrizionali sono riportati nel documento integrale “Guida pratica all’etichettatura degli oli d’oliva”, redatto da Roberto Ciancio e da Roberta Capecci, Ispettori dell’ICQRF, aggiornato con i l’«etichettatura ambientale» di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 e pubblicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).