Fino a che età si parla di scuola dell’obbligo in Italia

Scopri cosa prevede la legge riguardo la scuola dell'obbligo e quali sono le sue funzionalità

Foto di Francesca Cimellaro

Francesca Cimellaro

Avvocato Civilista

Laureata presso l'Università degli Studi di Milano, in seguito alla formazione presso il Foro di Milano, è iscritta all'albo degli avvocati di Varese e si occupa principalmente dell'ambito civilistico.

La scuola dell’obbligo rappresenta un diritto costituzionale riconosciuto a tutti i cittadini italiani, con il quale bisogna garantire l’accesso all’istruzione dei figli fino a un’età minima obbligatoria e per un numero specifico di anni. Si tratta di una grande conquista dell’epoca moderna, per assicurare che tutti i bambini e i ragazzi possano usufruire di questa opportunità, offrendo a chiunque la possibilità di seguire un percorso di studi essenziale e contrastare la dispersione scolastica.

L’obiettivo dello Stato italiano e delle Istituzioni europee è infatti la riduzione del tasso di abbandono degli studi, portandolo a un livello inferiore al 10%. Attualmente la media nazionale è del 16,6% per i ragazzi e del 12% circa per le ragazze, tuttavia la situazione non è omogenea tra le varie regioni d’Italia, dove si rilevano differenze considerevoli superiori anche a 10 punti percentuali. Vediamo cosa dice la legge sulla scuola dell’obbligo, come funziona il sistema scolastico italiano e fino a che età l’istruzione è un dovere di studenti e famiglie.

Come funziona la scuola dell’obbligo in Italia

Il sistema scolastico nel nostro Paese prevede tre cicli di studi differenti. Il primo è quello relativo alla scuola elementare o primaria, con un’età degli studenti dai 6 agli 11 anni e una durata complessiva di 5 anni. Dopodiché esiste la scuola secondaria di primo grado, anche indicata come scuola secondaria inferiore o scuola media. Qui il ciclo di studi dura 3 anni, accompagnando i ragazzi dagli 11 anni fino al compimento dei 14 anni d’età.

Successivamente si passa alla scuola superiore secondaria, anche indicata come scuole superiore o scuola di secondo grado. In questo caso il percorso di studio dura 5 anni, con gli studenti che entrano a 14 anni ed escono a 19 anni d’età. Ovviamente è possibile entrare e uscire con un’età anagrafica differente, ad esempio per gli studenti che iniziano il cammino formativo un anno prima se compiono 6 anni d’età entro il 30 aprile dell’anno successivo, oppure per gli alunni che devono ripetere uno o più anni scolastici posticipando la conclusione del ciclo educativo.

Ogni ciclo di studio prevede il superamento di un esame per passare a quello successivo, prova che bisogna affrontare al termine della scuola elementare, media e di quella superiore. Nei primi due casi l’esame serve per continuare il cammino scolastico e iscriversi alla scuola successiva, mentre per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l’esame permette di ottenere il diploma, un’abilitazione essenziale per essere assunti presso un’azienda o iscriversi all’università.

L’adempimento completo del percorso di studi prevede dunque una durata complessiva di 13 anni, iniziando a un’età di 6 anni per concludere a 19 anni d’età. In alternativa alla scuola secondaria il legislatore prevede anche un’alternativa, ovvero la possibilità di conseguire una qualifica professionale frequentando un corso tecnico della durata di almeno 3 anni. Naturalmente il sistema scolastico italiano è gratuito e accessibile a tutti i residenti, tuttavia sono previste anche scuole paritarie equiparate a quelli pubbliche e scuole non paritarie che richiedono un esame di idoneità per validare il titolo di studio.

Scuola dell’obbligo: età minima

Una parte del cammino educativo viene indicato come scuola dell’obbligo, in quanto le leggi italiane prevede l’obbligo scolastico per un determinato numero minimo di anni e un’età specifica. In particolare, in Italia l’istruzione è obbligatoria per una durata di 10 anni, un adempimento che deve essere rispettato da tutti i bambini e i ragazzi da un’età minima di 6 anni fino al raggiungimento dei 16 anni d’età. Lo scopo è l’ottenimento di un titolo di studio di scuola di secondo grado, oppure una qualifica professionale acquisita entro i 18 anni d’età (Legge n. 296 del 27/12/2006).

La scuola dell’obbligo dunque riguarda il percorso di studi fino a 16 anni d’età (CM n. 101 del 30/12/2010), partendo da un’età di 6 anni, perciò tutti i cittadini devono necessariamente frequentare un cammino scolastico per almeno 10 anni (DM n. 139 del 22/08/2007) fino al compimento di 16 anni. La legge prevede la possibilità di adempiere a questo obbligo tramite scuole pubbliche, scuole paritarie oppure istituti accreditati presso la propria Regione per la qualifica professionale. Inoltre è possibile rispettare l’obbligo attraverso l’istruzione parentale, tuttavia bisogna osservare particolari requisiti.

Innanzitutto i genitori devono essere in possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie per l’insegnamento, oppure disporre di risorse economiche per garantire un’istruzione domiciliare di qualità al proprio figlio. Questa condizione deve essere accertata dal dirigente scolastico, infatti i genitori che vogliono avvalersi di questa opzione devono inviare una dichiarazione alla scuola statale più vicina. Il bambino/ragazzo deve anche sostenere ogni anno un esame di idoneità, per verificare che l’istruzione ricevuta sia equiparabile a quella ottenibile presso una scuola pubblica o paritaria.

L’obbligo formativo in Italia

Oltre all’obbligo scolastico le normative italiane prevedono anche l’obbligo formativo, un diritto/dovere di ogni ragazzo che ha già concluso il suo adempimento con la scuola dell’obbligo. Si tratta in particolare dei ragazzi che hanno conseguito un titolo di studio di una scuola secondaria, oppure una qualifica professionale con una durata di non meno di 3 anni. In queste circostanze esiste il diritto di continuare gli studi fino a 18 anni d’età, con la possibilità del ragazzo di scegliere come proseguire.

La prima opzione è continuare il percorso di studi presso lo stesso l’istituto scolastico, per concludere l’intero ciclo formativo previsto dalla scuola pubblica o paritaria. In alternativa è possibile preferire la formazione professionale, un sistema di competenza della Regione e non dello Stato. Altrimenti si può seguire un corso per adulti presso un centro provinciale d’istruzione, oppure cominciare l’apprendistato con l’ingresso graduale nel mondo del lavoro finalizzato all’acquisizione di competenze professionali.

Iscrizione scuola dell’obbligo: come funziona?

Per iscriversi alla scuola dell’obbligo di qualsiasi grado e ordine bisogna inviare una richiesta alla scuola di proprio interesse, domanda che deve essere presentata da parte di un genitore o dalla persona che dispone della podestà genitoriale del minore. Dall’anno scolastico 2013/14 è prevista come unica modalità l’iscrizione online, come disciplinato dal DL 95/2012 e dalla Legge 135/2012, un metodo obbligatorio per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

L’iscrizione digitale avviene attraverso la piattaforma del MIUR, il portale ufficiale messo a disposizione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La procedura prevede la scelta di un istituto scolastico, oltre all’indicazione di due scuole alternative, in questo modo se non fosse possibile l’inserimento del ragazzo nel primo istituto è possibile procedere con una delle scuole subordinate selezionate al momento dell’invio della domanda di iscrizione.

Inoltre è necessario compilare il questionario online, riportando tutte le informazioni anagrafiche richieste dal modulo e i dati di contatto. Per le scuole paritarie l’utilizzo del servizio online del MIUR è facoltativo, mentre non è previsto per l’iscrizione alle scuole per l’infanzia le quali non sono obbligatorie. Per l’accesso il sistema di iscrizione online richiede lo SPID, il Sistema pubblico per l’identità digitale, oppure basta effettuare la registrazione con un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale.

L’iscrizione per la scuola dell’obbligo deve essere realizzata entro delle date prestabilite, secondo quanto indicato ogni anno dal Ministero, tuttavia è necessario appena una registrazione in quanto per le iscrizioni successive è possibile utilizzare le stesse credenziali. Inoltre con una registrazione si possono iscrivere più figli a scuole pubbliche differenti, adoperando il medesimo profilo d’accesso creato nel sistema del MIUR. Il Ministero propone anche Jolly, un assistente virtuale che aiuta i genitori nella registrazione e nella presentazione della domanda d’iscrizione.

Legge scuola dell’obbligo: sanzioni e provvedimenti

Le famiglie sono tenute ad osservare l’obbligo scolastico, una responsabilità che ricade sui genitori dei ragazzi. In caso di mancato rispetto della frequenza del minore alla scuola dell’obbligo, l’articolo 731 del Codice Penale prevede per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado l’applicazione di apposite sanzioni, tra cui una multa fino a 30 euro. Al contrario, l’abbandono delle scuole secondarie di secondo grado non è punito, quindi in questi casi il genitore non viene sanzionato.

Anche per i dirigenti scolastici esistono degli obblighi, tra cui la vigilanza sulla frequenza scolastica degli alunni e la segnalazione di eventuali anomalie al Ministero. I dirigenti sono anche tenuti a promuovere iniziative che favoriscono il rispetto dell’obbligo scolastico, attraverso programmi di educazione e informazione realizzati anche in collaborazione con gli enti pubblici locali. In più devono inviare ogni anno gli elenchi con i minori iscritti ai Comuni, per controllare l’iscrizione dei ragazzi e denunciare qualsiasi tipo di violazione all’Autorità competente.

La scuola dell’infanzia è obbligatoria?

La scuola dell’obbligo va da un’età di 6 anni fino a 16 anni, con una durata di 10 anni, quindi la scuola dell’infanzia non è obbligatoria ma facoltativa. Fa parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione, con una proposta educativa che dura 3 anni ed è disponibile per tutti i bambini e le bambine con un’età compresa fra 3 a 5 anni.

L’iscrizione può essere fatta direttamente, con la possibilità in base alla disponibilità dei posti di rivolgersi a una scuola dell’infanzia pubblica e dunque gestita dallo Stato e gratuita, oppure paritaria in quanto amministrata da un ente privato e soggetta al pagamento di una retta.