Disdetta e recesso: differenze e diritti esercitabili

La disdetta e il recesso sono termini legali che indicano la decisione unilaterale di una delle parti di terminare anticipatamente un contratto, rispettivamente per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato

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Silvia Baldassarre

Avvocato Civilista

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano nel 2011 dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza a pieni voti, ha maturato esperienza professionale in diversi studi civilistici di Milano.

Pubblicato: 19 Settembre 2019 15:00Aggiornato: 9 Maggio 2024 12:58

Sebbene i più siano portati a confondere i due termini, c’è una precisa differenza tra disdetta e recesso. Il primo è un atto unilaterale con cui si impedisce il rinnovo automatico di un contratto di durata, ad esempio l’affitto di un immobile o un abbonamento telefonico; il secondo è un atto unilaterale con cui si esprime la volontà di sciogliere un contratto ancora in essere.

Disdetta e recesso sono dunque due concetti ben distinti, disciplinati dal Codice Civile, ciascuno con le sue regole. Vediamo, nel dettaglio, come esercitare tali diritti.

Come esercitare il diritto di recesso

Sebbene il Codice Civile stabilisca che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non in determinati casi previsti dalla legge o per effetto di un accordo tra le parti, oggi la quasi totalità dei contratti non vincola a vita e neppure per lunghissimi periodi temporali (ad eccezione del mutuo, che può comunque essere ridiscusso o estinto).

Il diritto di recesso è pressoché sempre esercitabile, il più delle volte – per la verità – concordando prima il pagamento di una somma di denaro alla controparte (la cosiddetta penale). Cosa significa recedere da un contratto? Significa sciogliere l’accordo e sottrarsi agli obblighi che ne derivano, secondo le modalità previste dal contratto stesso quindi concordate dalle parti o – in alcuni casi – dalla legge.

Ad esempio, quando si stipula un contratto per via telefonica (quindi, non all’interno di un esercizio commerciale), magari per un’utenza o per la telefonia, il consumatore ha il diritto, ex lege, di esercitare il recesso dal contratto entro 14 giorni dall’attivazione senza dover affrontare alcuna spesa e senza dover dare alcuna motivazione.

Come si calcolano i 14 giorni, nel caso dei contratti conclusi a distanza? A partire dalla conclusione del contratto se questo ha per oggetto un servizio oppure la fornitura di acqua, gas o elettricità, o a partire dal giorno in cui lo si riceve se ha per oggetto un bene (l’ultimo bene in caso di oggetti acquistati con un unico ordine, ma consegnati separatamente).

Ci sono poi casi in cui il diritto di recesso non può essere esercitato. Ad esempio, quando il contratto riguarda un bene personalizzato o realizzato su misura, oppure un bene che scade o si deteriora rapidamente, o ancora un bene sigillato che per motivi igienici o di salute non può essere restituito una volta aperto. Non si può recedere neppure quando si tratta di beni o servizi il cui prezzo è determinato da fluttuazioni di mercato che possono verificarsi durante il periodo di recesso, o quando si tratta di registrazioni audio-video o software informatici sigillati e aperti dopo la consegna.

Altri casi in cui non si può esercitare il recesso sono:

  • contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio (se l’esecuzione è iniziata e si è conclusa, con la piena esecuzione del contratto da parte del professionista è implicita l’accettazione della perdita del diritto di recesso)
  • contratti in cui il consumatore ha espressamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione
  • fornitura di giornali, periodici e riviste
  • contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica
  • trasporto di beni, servizi di noleggio di autovetture o servizi di catering qualora il contratto preveda una data d’esecuzione specifica

Che cos’è e come avviene la disdetta

La disdetta, dal recesso, è ben diversa. Esercitandola, infatti, non si interrompe bruscamente il contratto ma – semplicemente – se ne impedisce il rinnovo una volta che esso sia concluso.

La differenza tra disdetta e recesso sta nel fatto che la prima è gratuita mentre con il recesso si può prevedere che alla controparte venga corrisposta una somma di denaro a ristoro dello scioglimento del vincolo contrattuale. Inoltre va comunicata con il preavviso previsto dalla legge o dal singolo contratto – mentre il recesso può essere effettuato in genere in ogni momento e avere effetto immediato se così concordato dalle parti o ex lege – e presuppone un rapporto a tempo determinato a differenza del diritto di recesso che è previsto soprattutto nei rapporti a tempo indeterminato o comunque a lunga durata).

Esercitando la disdetta, dunque, si impedisce al contratto di rinnovarsi in automatico alla scadenza. Le modalità con cui questa va effettuata sono indicate all’interno del contratto che, in genere, stabilisce l’obbligo di comunicarla entro e non oltre il termine di x giorni che precedono la data di scadenza. Fondamentale è dunque comunicarla entro i termini fissati per non vedersi rinnovare automaticamente un contratto a cui non si vuol più essere vincolati.