Cosa succede in caso di assenza alle prove di maturità

Il decreto ministeriale ha specificato come comportarsi se per il maturando risulta impossibile partecipare all’esame di Stato

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Redazione

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Il Ministero dell’Istruzione ha diramato l’ordinanza riguardante la maturità 2019, che avrà inizio effettivo mercoledì 19 giugno alle ore 8:30. Ma, in caso di assenza, cosa succede agli alunni che non si presentano alle prove?

L’ordinanza del Ministero prende in esame tutti i casi definiti come “particolari o eccezionali” di assenza, per i quali verrà istituita una sessione suppletiva e/o straordinaria.

Tutti gli alunni assenti all’esame a causa di malattia, nello specifico, avranno la possibilità di partecipare alle prove scritte tramite un’apposita sessione suppletiva. Per non essere esclusi, inoltre, dovranno fare esplicita richiesta, presentando documentazione probante entro il giorno successivo a quello della prova.

Gli alunni assenti e che fanno richiesta per la sessione suppletiva, successivamente, subiranno accertamenti tramite visita fiscale, che ne accerterà “l’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte”.

Nel caso eccezionale in cui per il candidato non fosse possibile sostenere le prove scritte neanche durante la sessione suppletiva, oppure non riuscisse a svolgere l’esame orale entro il termine fissato dal calendario della commissione, allo studente verrà data comunque la possibilità di diplomarsi.

L’alunno impossibilitato, anche in quest’ultimo caso, dovrà giustificare l’assenza con apposita documentazione e presentare richiesta per l’istituzione di una sessione straordinaria per poter sostenere le prove non ancora svolte.

Compito della commissione esaminatrice sarà quello di prendere una decisione in merito e darne comunicazione all’Ufficio scolastico regionale competente. Questo, a sua volta, farà richiesta al Ministero e, in caso di esito positivo, fisserà “i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria”, prendendosi carico di riferire il tutto all’alunno.

L’esame orale straordinario potrà svolgersi in giorni differenti rispetto a quello inizialmente stabilito per la convocazione, ma non oltre il termine fissato della commissione.

Se anche questo termine dovesse essere superato, sarà compito e responsabilità del Presidente di commissione stabilire se esistano, o meno, i presupposti affinché l’esame possa proseguire e se debbano essere scelte ulteriori date per le prove suppletive.

I candidati alle prove scritte suppletive, “qualora nello stesso istituto operino più commissioni”, verranno assegnati dall’Ufficio scolastico regionale a un’unica commissione.

Una volta concluse le prove, gli elaborati verranno consegnati alle rispettive commissioni di provenienza degli studenti.