Quando eravate bambini, avete mai utilizzato il monopattino? Quel “mezzo di trasporto” giocattolo su due ruote su cui ci si spostava grazie alla spinta di una sola gamba!? Ora potrete godere di quello stesso divertimento infantile anche in età avanzata grazie al monopattino elettrico da adulti: un vero e proprio mezzo di locomozione a propulsione elettrica che consentirà a chiunque di spostarsi agilmente per medie distanze in modo totalmente green…si tratta della svolta della micromobilità elettrica!
E per quanto riguarda il suo utilizzo in strada? Essendo dotato di un motore elettrico, il monopattino è soggetto alle stesse regole della strada, o quasi, cui è soggetto qualsiasi altro veicolo a motore circolante su suolo pubblico? Prima di acquistarne uno, quindi, vi sarà utile sapere quali sono le normative e le leggi in merito alla circolazione del monopattino elettrico.
Indice
Cos’è un monopattino elettrico
Il monopattino elettrico non è considerabile un vero e proprio mezzo di trasporto ma un acceleratore di andatura che si compone di una piattaforma poggia piedi, all’estremità della quale sono poste due ruote dotate di sospensioni. Alla pedana è poi collegato un attacco verticale a forma di T, il manubrio, dotato di acceleratore ed eventualmente di freno a mano. La domanda che più spesso ci si pone, quando si sta per acquistare un monopattino elettrico è la seguente: “il monopattino elettrico è più simile ad un motorino o ad una bicicletta?”. A questa domanda risponde la normativa in merito ai monopattini elettrici
Il monopattino elettrico non deve in alcun modo essere dotato di posti a sedere per l’utilizzatore, in quanto questi dispositivi sono pensati per essere utilizzati con postura “in piedi”. Solo in questo caso, il monopattino elettrico sarà normativamente considerato alla stregua di un velocipede. Di conseguenza, è considerato un dispositivo elettrico assimilabile al motociclo e non più al velocipede, quando presentano un sedile o una sella per consentire al conducente di guidare in posizione diversa da quella in piedi.
La circolazione dei monopattini elettrici su strada
Con la legge del 28 febbraio 2020, in vigore dal 1° marzo 2020 (la quale apporta modifiche al decreto-legge 20 dicembre 2019 n. 162), il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha disciplinato la circolazione su strada dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quindi, assieme a segway, hoverboard e monowheel, anche dei monopattini elettrici, anche al di fuori dell’ambito della sperimentazione.
In base a quanto già stabilito dall’art.1 c.75 della legge 160/2019, vengono fissate le caratteristiche alle quali, il monopattino elettrico, viene paragonato ad un velocipede. Non ad un piccolo motorino, dunque, ma ad una bicicletta.
Nello stesso art.1 c.75 della legge 160/2019 viene affrontata la problematica relativa alla circolazione che, per effetto del sopra citato paragone con i velocipedi, non deve essere soggetta a particolari prescrizioni relative ad omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura o copertura assicurativa.
Ma, per la corretta circolazione su strada, un monopattino elettrico ha la necessità di corrispondere ad alcune caratteristiche:
- Il monopattino elettrico deve avere un motore elettrico di potenza nominale continua (avere cioè un motore che è in grado di erogare una potenza in modo continuativo nel tempo in condizioni elettriche e meccaniche di normale utilizzo) non superiore a 0,50 kW (500 Watt).
- Il monopattino elettrico può essere fatto circolare solo su strade urbane di limite di velocità fissato a 50 km/h, dove cioè è consentita anche la circolazione dei velocipedi. Rimangono interdette alla sua circolazione, così come alla circolazione di tutti i velocipedi, tutte le strade urbane con limite di velocità fissato ad una velocità superiore a 50 km/h, come ad esempio le strade urbane a scorrimento veloce.
- Il monopattino elettrico non deve essere in alcun modo dotato di posti a sedere per l’utilizzatore, in quanto questi dispositivi sono pensati per essere utilizzati con postura “in piedi”.
- Il monopattino elettrico deve essere dotato di una velocità limitata, che non consenta cioè allo stesso di superare i 25 km/h durante la circolazione sulla carreggiata stradale, ed i 6 km/h durante la circolazione nelle aree pedonali.
- Il monopattino elettrico deve essere dotato di campanello per le segnalazioni acustiche, esattamente come lo deve essere un qualsiasi altro velocipede.
- Il monopattino elettrico deve riportare la marcatura “CE” prevista per legge dalla direttiva 2006/42/CE. Tale documento non deve essere sempre portato con sé dal conducente ma, la Polizia Stradale, in caso di dubbi sulla conformità del mezzo, potrà riservarsi di chiedere l’esibizione del citato documento in conformità con l’art. 180, comma 8, CdS.
- Il monopattino elettrico, da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di buio e durante il giorno qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano, deve essere equipaggiato con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri posteriori per consentire la corretta segnalazione luminosa. In mancanza di questi requisiti, il monopattino elettrico dovrà essere soltanto condotto o trasportato a mano.
Regolamentazione per i conducenti di monopattini elettrici
- La norma non prescrive titoli abilitativi per condurre un monopattino elettrico, imponendo però, come limite anagrafico minimo, il compimento del quattordicesimo anno di età.
- I conducenti di monopattini elettrici devono assicurarsi di non superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e i 6 km/h quando invece circolano nelle aree pedonali
- Durante la corsa, il conducente del monopattino elettrico deve procedere su un’unica fila e, comunque, mai affiancati in numero uguale o superiore a 2.
- Il conducente del monopattino elettrico deve avere libero l’uso di entrambe le braccia ed entrambe le mani e reggere saldamente il manubrio con entrambe le mani, tranne nel caso in cui sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è quindi consentito, durante la corsa, guidare senza mani o tenere una o entrambe le mani impegnate nel reggere borse, ombrelli o altri oggetti d’uso comune.
- Per la regolare conduzione del monopattino elettrico, il conducente deve sempre avere piena visuale dello spazio davanti a sé e ai suoi lati, così da avere la possibilità di compiere con prontezza e facilità le manovre necessarie
- Il conducente del monopattino elettrico deve avere, a partire da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di buio e durante il giorno qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
- Durante la corsa non è consentito trasportare con sé oggetti, persone o animali; trainare veicoli, condurre animali o farsi trainare da un altro veicolo.
Il casco sul monopattino elettrico
Quella del casco è sempre stata una questione ritenuta annosa: è necessario o non è necessario indossare il casco quando si conduce un monopattino elettrico? Secondo le regole e le norme previste per condurre il monopattino elettrico, specie secondo l’art.1 c.75 della legge 160/2019, il casco deve essere indossato soltanto se alla guida si trova un minorenne. I monopattini elettrici possono quindi essere guidati anche da conducenti minorenni, i quali sono però obbligati all’utilizzo dell’idoneo casco di protezione.
Quest’obbligo differisce da quelli richiesti ai minorenni per la conduzione di altri velocipedi a causa della maggiore pericolosità del monopattino elettrico rispetto alla bicicletta. All’interno del c.75 si va a porre in risalto il termine “idoneo” in quanto, come casco “non idoneo” si intende quando per realizzazione o per caratteristiche esterne il casco non è in condizione di fornire adeguata e completa protezione alla testa.
Per la valutazione dell’idoneità del casco, di seguito, si indicano alcune circostanze a titolo esemplificativo:
- Il casco deve essere “resistente allo scalzamento”, nel senso che il casco deve rimanere ben adeso al capo anche a fronte di forze esterne che tendono a scalzarlo
- Il casco deve avere la capacità di assorbire gli urti, nel senso che il casco deve apparire integro, senza fratture, fessurazioni o profonde abrasioni della superficie
- Il casco deve avere dimensioni aderenti a quelle del capo del conducente, nel senso che deve essere di adeguata misura così da riuscire a proteggere effettivamente le varie parti sensibili della testa, mantenendosi sempre nella posizione di protezione.
Se il casco è provvisto di omologazione di qualsiasi tipo, come l’omologazione per la strada o l’omologazione per ambiti sportivi in cui è necessario proteggersi il capo da eventuali urti, allora è da considerarsi idoneo in quanto ha già superato i test previsti dalla normativa.