Leggi e normativa sul monopattino elettrico

Scopri cosa prevedono le regole per il monopattino elettrico e quali sono le sue caratteristiche

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Redazione

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Chi non ricorda con nostalgia i giorni dell’infanzia trascorsi sfrecciando su un monopattino, affidandosi alla forza di una sola gamba per spingersi avanti? Bene, ora quel divertimento è alla portata anche degli adulti, grazie al monopattino elettrico. Questo autentico mezzo di locomozione a propulsione apre le porte a un nuovo modo di spostarsi, agile e completamente ecologico, rendendo accessibili medie distanze senza alcun impatto ambientale. È la svolta della micromobilità elettrica.

E per quanto riguarda il suo utilizzo in strada? Essendo dotato di un motore elettrico, il monopattino è soggetto alle stesse regole della strada, o quasi, cui è soggetto qualsiasi altro veicolo a motore circolante su suolo pubblico? Prima di acquistarne uno, quindi, vi sarà utile sapere quali sono le normative e le leggi in merito alla circolazione del monopattino elettrico.

Cos’è un monopattino elettrico

Il monopattino elettrico non è considerabile un vero e proprio mezzo di trasporto ma un acceleratore di andatura che si compone di una piattaforma poggia piedi, all’estremità della quale sono poste due ruote dotate di sospensioni. Alla pedana è poi collegato un attacco verticale a forma di T, il manubrio,  dotato di acceleratore ed eventualmente di freno a mano. La domanda che più spesso ci si pone, quando si sta per acquistare un monopattino elettrico è la seguente: “il monopattino elettrico è più simile ad un motorino o ad una bicicletta?”. A questa domanda risponde la normativa in merito ai monopattini elettrici

Il monopattino elettrico non deve in alcun modo essere dotato di posti a sedere per l’utilizzatore, in quanto questi dispositivi sono pensati per essere utilizzati con postura “in piedi”. Solo in questo caso, il monopattino elettrico sarà normativamente considerato alla stregua di un velocipede. Di conseguenza, è considerato un dispositivo elettrico assimilabile al motociclo e non più al velocipede, quando presentano un sedile o una sella per consentire al conducente di guidare in posizione diversa da quella in piedi.

La circolazione dei monopattini elettrici su strada

Con la legge del 28 febbraio 2020, in vigore dal 1° marzo 2020 (la quale apporta modifiche al decreto-legge 20 dicembre 2019 n. 162), il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha disciplinato la circolazione su strada dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quindi, assieme a segway, hoverboard e monowheel, anche dei monopattini elettrici, anche al di fuori dell’ambito della sperimentazione.

In base a quanto già stabilito dall’art.1 c.75 della legge 160/2019, vengono fissate le caratteristiche alle quali, il monopattino elettrico, viene paragonato ad un velocipede. Non ad un piccolo motorino, dunque, ma ad una bicicletta.

Nello stesso art.1 c.75 della legge 160/2019 viene affrontata la problematica relativa alla circolazione che, per effetto del sopra citato paragone con i velocipedi, non deve essere soggetta a particolari prescrizioni relative ad omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura o copertura assicurativa.

Ma, per la corretta circolazione su strada, un monopattino elettrico ha la necessità di corrispondere ad alcune caratteristiche:

  • Il monopattino elettrico deve avere un motore elettrico di potenza nominale continua (avere cioè un motore che è in grado di erogare una potenza in modo continuativo nel tempo in condizioni elettriche e meccaniche di normale utilizzo) non superiore a 0,50 kW (500 Watt).
  • Il monopattino elettrico può essere fatto circolare solo su strade urbane di limite di velocità fissato a 50 km/h, dove cioè è consentita anche la circolazione dei velocipedi. Rimangono interdette alla sua circolazione, così come alla circolazione di tutti i velocipedi, tutte le strade urbane con limite di velocità fissato ad una velocità superiore a 50 km/h, come ad esempio le strade urbane a scorrimento veloce.
  • Il monopattino elettrico non deve essere in alcun modo dotato di posti a sedere per l’utilizzatore, in quanto questi dispositivi sono pensati per essere utilizzati con postura “in piedi”.
  • Il monopattino elettrico deve essere dotato di una velocità limitata, che non consenta cioè allo stesso di superare i 25 km/h durante la circolazione sulla carreggiata stradale, ed i 6 km/h durante la circolazione nelle aree pedonali.
  • Il monopattino elettrico deve essere dotato di campanello per le segnalazioni acustiche, esattamente come lo deve essere un qualsiasi altro velocipede.
  • Il monopattino elettrico deve riportare la marcatura “CE” prevista per legge dalla direttiva 2006/42/CE. Tale documento non deve essere sempre portato con sé dal conducente ma, la Polizia Stradale, in caso di dubbi sulla conformità del mezzo, potrà riservarsi di chiedere l’esibizione del citato documento in conformità con l’art. 180, comma 8, CdS.
  • Il monopattino elettrico, da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di buio e durante il giorno qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano, deve essere equipaggiato con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri posteriori per consentire la corretta segnalazione luminosa. In mancanza di questi requisiti, il monopattino elettrico dovrà essere soltanto condotto o trasportato a mano.

Regolamentazione per i conducenti di monopattini elettrici

Nuove norme relative ai monopattini elettrici sono state incluse nel recente progetto di legge del Nuovo Codice della Strada,  che ha superato la fase di approvazione alla Camera. La  popolarità crescente dei monopattini ha spinto quindi il legislatore a intervenire con una serie di regolamenti mirati.

Obbligo di casco e targa identificativa

Uno dei punti chiave della riforma riguarda l’introduzione dell’obbligo di indossare il casco per tutti gli utenti di monopattini elettrici, non solo per i minori come avveniva precedentemente. Questa misura mira a migliorare la sicurezza stradale e a prevenire lesioni gravi in caso di incidente. Inoltre, viene introdotto un contrassegno identificativo obbligatorio, simile a una targa, che deve essere apposto su ogni monopattino. Questo permetterà un maggiore controllo da parte delle autorità e una migliore tracciabilità dei veicoli.

Assicurazione obbligatoria e restrizioni sulla circolazione

Un’altra novità importante è l’obbligo di assicurazione per tutti i monopattini elettrici in circolazione. Questa disposizione, in linea con quanto stabilito dall’articolo 2054 del Codice civile, impone che ogni monopattino sia coperto da una polizza RC terzi. Questa misura mira a garantire una maggiore tutela per gli utenti e per i terzi coinvolti in eventuali incidenti. Inoltre, la riforma del Codice della strada circoscrive la circolazione dei monopattini alle sole strade urbane con limite di velocità massimo di 50 km/h, vietando la circolazione contromano e introducendo restrizioni sulla sosta sui marciapiedi.

Regolamentazioni per i servizi di sharing

La riforma introduce anche regolamentazioni specifiche per le aziende che offrono servizi di sharing di monopattini elettrici. I gestori dovranno dotare i monopattini di sistemi automatici che ne inibiscano l’uso al di fuori delle zone consentite, garantendo così un utilizzo responsabile e sicuro. In caso di violazione delle norme del Codice della strada relative ai monopattini elettrici, sono previste sanzioni specifiche che vanno da multe fino alla confisca del dispositivo.