Successione, come funziona la legittima: quali sono le quote e i tempi

Scopriamo in cosa consiste e come funziona la successione legittima. Ecco tutte le norme che la regolamentano

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

La successione legittima si apre nel momento in cui il defunto non ha redatto un regolare testamento. O quando questo sia presente, ma risulti essere nullo o sia stato annullato.

Attraverso la successione legittima del de cuius – ossia del defunto – il suo patrimonio viene ripartito tra tutti gli eredi, seguendo delle quote, che sono state stabilite dalla legge e non dalla diretta volontà del defunto. Quando si vengono a verificare questi casi, l’articolo 565 del Codice Civile prevede che gli eredi siano:

  • il coniuge;
  • i figli (ossia i discendenti);
  • i genitori e i nonni (gli ascendenti);
  • eventuali fratelli o sorelle (i collaterali);
  • cugini e gli altri parenti fino al sesto grado;
  • nel caso in cui manchino anche questi ultimi, lo Stato;

Non tutti gli eredi succedono contemporaneamente, ma solo nell’ordine e secondo le regole che sono stabilite attraverso l’articolo 565 del Codice Civile. I fratelli, le sorelle ed i genitori, ad esempio, diventano degli eredi solo e soltanto nel caso in cui il defunto non abbia avuto dei figli. Non si verificherà mai, con la successione legittima, che i figli o i fratelli del defunto succedano contemporaneamente al de cuius.

L’apertura della successione legittima

Quando si apre la successione legittima? Si verifica nel momento in cui un determinato soggetto subentra nelle posizioni giuridiche di un’altra persona. Uno degli esempi classici di successione è quella legata all’eredità: in questo caso gli eredi subentrano in tutto e per tutto nelle posizioni del defunto.

Sono due le strade attraverso le quali l’eredità si può devolvere: attraverso la successione legittima o a seguito dell’apertura di un testamento. In alcuni casi, anche quando il testamento è stato redatto, si procedete con la successione legittima: questo avviene quando il testamento contiene delle norme invalide o inefficaci e dichiarate tali a seguito di un’impugnazione. Questo tipo di documento può essere annullato da un erede nel momento in cui il de cuius abbia deciso di disporre delle quote di eredità che il legislatore ha riservato agli eredi legittimi.

Nell’ordinamento italiano sono previste tre tipologie diverse di successione:

  • legittima, che si apre in assenza di un testamento o quando questo dispone solo di una parte del patrimonio ereditario. Per la parte restante l’indicazione dei beneficiari avviene secondo legge;
  • testamentaria, quando il de cuius ha provveduto a redigere un testamento. In questo caso gli eredi sono quelli indicati dal defunto;
  • necessaria, quando il defunto ha redatto un testamento, ma non ha provveduto a rispettare i diritti garantiti ai soggetti che hanno dei rapporti di parentela più stretti, a cui deve sempre spettare una quota dell’eredità.

Chi sono gli eredi?

Chi sono gli eredi, nel caso in cui si dovesse aprire una successione legittima? In questo caso l’eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e agli eventuali parenti fino al sesto grado. Nel momento in cui dovessero mancare tutti questi soggetti, l’unico erede sarà lo Stato.

L’eredità che spetta, nel momento in cui si apre la successione legittima, cambia in base al grado di parentela con il defunto e dell’eventuale concorso di altri eredi. Vediamo chi e quanto eredita:

  • coniuge e un figlio: 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio;
  • coniuge e due o più figli (anche in presenza di fratelli-sorelle e genitori): 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli;
  • coniuge in assenza degli altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle): l’intero patrimonio ereditario spetta al coniuge;
  • coniuge ed ascendenti (genitori del defunto) o fratelli e sorelle in assenza di figli: 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti – fratelli e sorelle;
  • figlio senza altro coniuge: l’intero patrimonio ereditario spetta al figlio;
  • più figli senza altro coniuge: una quota ciascuno in parti uguali;
  • solo ascendenti: 1/2 agli ascendenti in linea paterna – 1/2 agli ascendenti in linea materna
  • solo fratelli e sorelle: una quota ciascuno in parti uguali.

La successione legittima del coniuge

Nel caso in cui il defunto non avesse dei figli e non ci siano i genitori del defunto, l’intera eredità si devolve al coniuge. Nel caso in cui sia presente un solo figlio, entrambi hanno diritto a metà dell’eredità. Quando il coniuge concorre con più figli ha diritto a ricevere un terzo del patrimonio.

Nel caso in cui il coniuge dovesse concorrere all’eredità con i genitori, i fratelli e le sorelle – anche con gli uni e gli altri insieme – ha diritto a ricevere due terzi dell’eredità.

Al coniuge, inoltre, spetta il diritto di abitazione nella casa familiare e l’uso dei mobili che la corredano. Lo stesso diritto spetta anche al coniuge separato senza addebito; se c’è l’addebito, invece, gli spetterà un assegno vitalizio, solo se alla morte gli spetta un assegno alimentare.

L’eventuale coniuge divorziato perde il diritto all’eredità, anche se quando si verificano particolari casistiche potrebbe aver diritto ad un assegno a carico dell’eredità, al TFR e alla pensione di reversibilità.

Il convivente

Quando si apre il capitolo dei conviventi è necessario effettuare una distinzione tra il convivente di fatto e la persona unita civilmente. Ricordiamo che l’unione civile si viene a costituire alla presenza di un ufficiale di stato civile e di due testimoni. L’unione civile, per legge, ha uno status civile analogo a quello del matrimonio: in questo caso il convivente ha diritto ad essere chiamato alla successione allo stesso modo di un coniuge.

Caso diverso per la convivenza di fatto, che vede una coppia unita stabilmente da legami affettivi e da una reciproca assistenza morale e materiale, ma che non sono vincolati da rapporti di parentela. La convivenza può essere attestata attraverso un’autocertificazione, presentata al comune di residenza. La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 prevede che il convivente di fatto superstite possa continuare ad abitare nella stessa casa dopo la morte del convivente per un periodo pari a due anni o pari alla convivenza, se superiore, comunque non può superare i 5 anni.

Nel caso di una convivenza di fatto, le due persone non diventano reciprocamente eredi.

Cosa spetta ai figli, agli ascendenti ed ai collaterali

Nel caso in cui dovesse non esserci l’altro coniuge, ai figli spetta l’intera eredità, divisa in parti di pari valore.

In presenza di un solo figlio con il coniuge superstite, a questo spetta metà eredità. Se i figli sono più di uno, a loro spettano due terzi dell’eredità, divisa in parti uguali, mentre il restante spetta al coniuge superstite.

Genitori, gli altri ascendenti, i fratelli e le sorelle sono chiamati alla successione legittima nel caso in cui il de cuius non abbia lasciato dei figli. La persona, che dovesse morire senza aver lasciato figli, sorelle o fratelli, succedono il padre e la madre. I collaterali succedono in parti uguali a colui che muore senza lasciare né coniuge né figli né genitori né altri ascendenti.