L’eredità può essere accettata o rifiutata. Quando si apre una successione, un soggetto acquisisce la qualità di erede attraverso l’accettazione volontaria, i cui effetti iniziano a decorrere dal momento della morte. Chi è chiamato all’eredità ha tempo 10 anni – dal momento in cui si apre la successione – per accettarla. Nel momento in cui questo termine viene superato, si prescrivono tutti i diritti (a prevederlo è l’articolo 480 del Codice Civile).
Sono diversi i motivi che possono determinare la rinuncia all’eredità. Una delle situazioni che possono ricorrere più di frequente sono i debiti del defunto, che risultano essere superiori ai suoi crediti. Con la rinuncia è possibile è possibile evitare che l’onere di pagarli ricada sull’erede, che dovrebbe coprire eventuali costi con i propri fondi. Nel momento in cui viene effettuata questa scelta i creditori non potranno rivalersi sull’erede.
Indice
Eredità, come funziona la rinuncia
Sono due le strade che si possono percorrere per rinunciare all’eredità:
- con una dichiarazione presso un notaio;
- attraverso un dichiarazione presentata al cancelliere del Tribunale del circondario nel quale si è aperta la successione.
La documentazione deve essere inserita all’interno del Registro delle successioni che viene conservato presso il Tribunale di competenza.
Rinunciare espressamente all’eredità
Prima che scada il termine per accettare, l’erede ha la possibilità di rinunciare espressamente all’eredità. L’articolo 518 del Codice Civile prevede che la rinuncia debba essere fatta espressamente – come abbiamo visto o da un notaio o dal cancelliere del Tribunale – e la relativa documentazione deve essere opportunamente archiviata.
Nel caso in cui l’erede sia in possesso, a qualsiasi titolo, dei beni del de cuius deve effettuare la rinuncia entro tre mesi dall’apertura della successione. Entro questa deve essere terminato anche l’inventario dei beni, se si ha intenzione di accettare con il beneficio dell’inventario. Le cose cambiano quando l’erede sottrae o nasconde dei beni ereditari: non può rinunciare più rinunciare all’eredità.
La rinuncia all’eredità non può essere sottoposta a dei termini o a delle condizioni. E, soprattutto, non può essere parziale. Eventuali operazioni effettuate a fronte di un corrispettivi implicano l’accettazione della stessa.
È importante sottolineare che il rifiuto dell’eredità ha valore retroattivo: il rinunciante è come se non vi fosse mai stato chiamato. Esercitando questa opzione, l’erede non perde completamente il diritto ad accettare l’eredità: per farlo ha tempo dieci anni. Potrà cambiare idea, però, solo e soltanto se gli altri eredi, nel frattempo, non abbiano già preso il suo posto. I creditori, nel caso in cui il rifiuto dell’eredità pregiudichi i propri diritti, hanno la possibilità di impugnarla. Ma con un limite: possono vedere soddisfatti i propri crediti solo con i beni ereditari.
Rinuncia all’eredità, quando diventa irregolare
Il fatto che la rinuncia all’eredità non venga iscritta nel registro delle successioni – benché non possa avere valore nei confronti di terzi sotto il profilo civilistico – non può essere nemmeno considerata come un’accettazione. Un erede che abbia rinunciato all’eredità in modo irregolare, per il fisco è in una situazione simile a quella degli altri eredi che non hanno ancora provveduto ad accettare l’eredità.
Le conseguenze della rinuncia all’eredità
Quali sono le conseguenze della rinuncia all’eredità? A chi spettano i beni? Sostanzialmente si vengono a verificare due differenti situazioni.
Successioni legittime
Di fronte ad una successione legittima, la rinuncia all’eredità di un erede si realizza nell’istituto della rappresentazione. L’articolo 467 del Codice Civile prevede che se un un erede non può o non vuole succedere, gli subentrino gli altri discendenti (rappresentanti). Quella che può essere definita come rappresentazione ha luogo solo e soltanto se il soggetto che ha rinunciato sia:
- uno dei figli del defunto;
- una sorella o un fratello del defunto.
L’articolo 469 prevede che la successione per rappresentazione avviene per stirpi. Questo significa, in altre parole, che tutti i discendenti del de cuius subentrano al rinunciatario, indipendentemente dal loro numero.
Successioni testamentarie
Per quanto riguarda la successione testamentaria, si può verificare una particolare ipotesi: che il testatore abbia previsto la figura del sostituto: abbia previsto, in altre parole, che un terzo soggetto sostituisca la prima scelta.
Se invece il testatore non dovesse aver previsto un eventuale sostituzione, torna ad operare la cosiddetta rappresentazione, laddove, però, ne sussistano le condizioni. Nel caso in cui non ci siano le condizioni per la rappresentazione entra in gioco l’institutio dell’accrescimento, previsto dall’articolo 522 del Codice Civile (l’eredità che spetta agli altri eredi citati del testamento viene accresciuta).
Chi subentra con la rinuncia
A indicare chiaramente quali siano i soggetti chiamati a subentrare in caso di rinuncia ci ha pensato direttamente il Codice Civile. Nella successione legittima la quota dell’eredità rinunciata si devolve:
- al coniuge e ai figli o ai nipoti);
- ai genitori e ai nonni;
- ai collaterali;
- agli altri parenti fino al sesto grado;
- allo Stato.
Le conseguenze fiscali della rinuncia
Sotto il profilo più strettamente fiscale, la rinuncia all’eredità non comporta alcun cambiamento per il rinunciante. La rinuncia, infatti, impedisce che i beni del de cuius entrino nel proprio patrimonio.
Ad ogni modo la rinuncia all’eredità è soggetta all’imposta di registro in misura fissa – pari a 200 euro – nel caso in cui si tratti di un atto privo di contenuto patrimoniale: a prevederlo è l’articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86. Nel caso in cui l’atto contenga più rinunce all’eredità è sottoposto ad una sola imposta di registro (in questo caso vedasi la circolare n. 44/E/2011 dell’ Agenzia Entrate).
Se la rinuncia viene effettuata dopo l’accettazione dell’eredità, si realizzano degli effetti traslativi, perché i beni sono entrati nel patrimonio dell’erede.
La circolare n. 44/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate prevede che debba essere sottoposta ad un’imposizione proporzionale, come un atto traslativo, nel momento in cui il rifiuto abbia una delle seguenti caratteristiche:
- sia stata preceduta da una accettazione dell’eredità espressa o tacita;
- l’operazione sia stata attraverso una donazione, una vendita o con la cessione dei diritti di successione.