Come impugnare un testamento olografo o pubblico

Se presenta vizi di forma o contenuto, un testamento può essere impugnato da terze parti. Ecco come

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Il testamento è un atto giuridico in cui un individuo esprime le sue volontà in merito alla destinazione dei propri beni agli eredi al momento del decesso, ma può contenere anche altre indicazioni di natura morale o legate all’utilizzo dei beni stessi.

Si tratta dunque di un documento dalla forte valenza non solo economica ma anche personale, che in alcuni casi potrebbe però ledere gli interessi di altri aventi diritto. Quando ciò accade, gli interessati possono impugnare il testamento e richiedere l’intervento del giudice. Vediamo in quali casi ciò avviene e come agire.

Tipologie di testamento

In primo luogo, è bene fare un breve excursus riguardo alle diverse tipologie di testamento. Il testamento olografo è quello redatto di proprio pugno dal testore, ossia colui che esprime le proprie volontà. Deve essere scritto a penna o con altri strumenti simili su carta, cartoncino, stoffa e non solo, purché l’identità del testore sia ben individuabile: un testamento scritto al computer, per esempio, non viene considerato valido dalla legge perché non attribuibile con certezza al diretto interessato. Non essendo necessariamente redatto di fronte a un notaio, o da quest’ultimo validato, il testamento olografo potrebbe essere facile oggetto di manomissioni o distruzione, oltre a poter rimanere nascosto per anni prima di essere ritrovato.

Diverso è il discorso del testamento pubblico che, essendo redatto dal notaio alla presenza di due testimoni, garantisce la piena certezza del contenuto e delle volontà del testore. Quanto espresso nel testamento pubblico deve comunque rimanere strettamente riservato fino al momento della morte del de cuius e coloro che ne sono a conoscenza sono tenuti a non divulgare alcuna informazione in merito. Una copia del testamento pubblico rimane al notaio, il quale provvede anche alla registrazione presso il Registro dei Testamenti.

Come impugnare un testamento e perché

Sia il testamento olografo che quello pubblico possono essere impugnati dai terzi interessati, secondo le modalità previste dalla legge. Per quanto riguarda le cause di impugnazione, queste fanno riferimento a specifici vizi formali, sostanziali, di volontà e di difetto della capacità.

I vizi formali attengono alla forma, per esempio nel caso di testamento olografo non scritto di proprio pugno o di assenza dei testimoni nel testamento pubblico. Quelli sostanziali, invece, riguardano il contenuto del testamento stesso che non può, per esempio, avere come beneficiario il notaio o i testimoni. Esistono infine casi in cui l’impugnazione può riguardare vizi di volontà, nei casi in cui la redazione del testamento sia frutto di violenza, errore e dolo, e vizi di difetto della capacità, che si hanno quando il testore non ha la capacità legale di disporre il testamento (minori, incapaci, ecc.).

Quando sussiste una di queste condizioni, chiunque possa averne interesse diretto può impugnare il testamento per invalidità, citando eredi e legatari e promuovendo un giudizio dinanzi al Tribunale competente per richiederne la nullità o l’annullabilità.

Impugnare un testamento olografo: quando è possibile farlo

Mancando la certificazione da parte del notaio, il testamento olografo è sicuramente quello più soggetto a impugnazione da parte degli eredi danneggiati, che potrebbero puntare l’attenzione su uno dei vizi descritti in precedenza. Se, per esempio, vi sono dubbi in merito alle reali volontà del defunto, è possibile impugnare il documento per procedere a ulteriori verifiche sull’effettiva redazione manu propria del testamento, oppure su eventuali influenze e forzature da parte di terze persone che potrebbero aver diretto il testore verso un contenuto non veritiero, oppure ancora per verificare l’effettiva capacità di intendere e di volere al momento della scrittura del testamento, per esempio se si tratta di un soggetto gravemente ammalato.

Casi di questo tipo possono portare all’impugnazione del testamento e, qualora il giudice accerti la presenza di uno dei vizi descritti, potrà dichiararne la nullità o l’annullabilità.

Testamento pubblico: impugnazione e richiesta di annullamento

Sebbene meno attaccabile rispetto a quello olografo, anche il testamento pubblico è passibile di impugnazione. L’erede che si trovi a ricevere in eredità una quota inferiore rispetto a quanto atteso può infatti agire dinanzi al giudice per richiedere una verifica della correttezza del documento. Può infatti accadere che il testore agisca sotto l’influenza di altri soggetti oppure che il testamento venga redatto in un momento di infermità poco compatibile con l’espressione di tali volontà, per questo motivo l’impugnazione resta una strada percorribile anche se il testamento è già stato interessato dall’attività del notaio.

Tutti i vizi sopra descritti valgono tanto per il testamento olografo quanto per quello pubblico e possono portare all’annullamento del testamento qualora ne venga dimostrata la sussistenza.