Nuovo accordo Italia-Svizzera sui frontalieri: cosa cambia

Italia e Svizzera hanno siglato un nuovo accordo per i lavoratori frontalieri. Cosa cambia e chi è coinvolto dalle novità

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

A seguito della pubblicazione della Legge n. 83/2023 l’Italia ha approvato ufficialmente l’accordo dei frontalieri con la Svizzera. I due paesi hanno previsto la tassazione concorrente ed una franchigia di 10.000 euro: il nuovo accordo entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2024. Per il momento si rimane ancora in attesa di un accordo per lo smart working.

Con la pubblicazione nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023 del nuovo accordo dei lavoratori frontalieri con la Svizzera si è finalmente concluso il processo di approvazione degli accordi tra i due paesi, che era iniziato con il protocollo siglato a Roma il 23 dicembre 2020.

Il nuovo accordo va sostanzialmente a modificare quello che era stato siglato nel corso del 1974 e che dopo quasi cinquant’anni era necessario rivisitare. L’obiettivo, che si sono prefissate le parti, è quello di andare a disciplinare in maniera più chiara chi siano i lavoratori frontalieri. Ma soprattutto come devono essere tassati i redditi. Prima di proseguire è bene sottolineare che l’accordo risulta essere entrato in vigore lo scorso 17 luglio 2023, anche se sarà applicato a partire dal prossimo 2024. Ogni cinque anni, inoltre, l’intesa sarà sottoposta ad un riesame, mentre una clausola prevede che siano previste delle consultazioni e degli adeguamenti periodici per quanto riguarda lo smart working. Ma entriamo un po’ più nel dettaglio.

Frontalieri con la Svizzera, il nuovo accordo

L’Italia ha recepito ufficialmente l’Accordo sui frontalieri tra Italia e la Svizzera, che era stato sottoscritto lo scorso 23 dicembre 2020. Lo stesso documento prevede disposizioni molto precise per la sua entrata in vigore. L’articolo 8, ad esempio, dispone che le nuove disposizioni vengano applicate dal 1° gennaio dell’anno civile successivo rispetto a quello della sua entrata in vigore. Questa è, invece, fissata nella data di approvazione dell’ultima delle notifiche attraverso le quali Italia e Svizzera hanno comunicato alla controparte di avere completato l’iter di recepimento. Questo adempimento è avvenuto lo scorso 17 luglio 2023: questo significa, in estrema sintesi, che l’applicabilità concreta dell’accordo avverrà a partire dal prossimo 1° gennaio 2024.

Per tutto il 2023 continueranno a rimanere in vigore le disposizioni sui lavoratori frontalieri previste dagli accordi sulle doppie imposizioni sottoscritte tra Italia e Svizzera nel corso del 1974. È bene rammentare che questi accordi prevedevano che il reddito dei lavoratori, che hanno la residenza in Italia e che siano residenti fino a 20 chilometri dal confine, venisse tassato esclusivamente in Svizzera. I frontalieri al di fuori da questa fascia hanno una tassazione concorrente del reddito, con una franchigia pari a 7.500 euro. Ai lavoratori, inoltre, viene riconosciuta un credito d’imposta pari alle tasse che sono state versate in Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Chi è il lavoratore frontaliere

Il nuovo accordo sottoscritto tra Italia e Svizzera ha il merito di fornire anche la definizione ufficiale di lavoratore frontaliere, che viene definito in maniera molto più specifica rispetto a quella previgente. L’articolo 2, lettera b) definisce frontaliere qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui territorio si trova a venti chilometri dal confine con l’altro Stato contraente. Risultano, quindi, essere aree di frontiera:

  • per l’Italia: Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano;
  • per la Svizzera: Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.

Il frontaliere svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio, al proprio domicilio principale di residenza quotidianamente. Questa definizione si applica a tutti i frontalieri nuovi ed attuali, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

L’accordo si sofferma anche a dare delle indicazioni relativamente al ritorno presso il domicilio: lo status di frontaliere non viene meno nel caso in cui il soggetto non dovesse rientrare al proprio domicilio – per motivi professionali – per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia.

La tassazione del reddito

L’imposizione dei lavoratori frontalieri, in base all’articolo 3, paragrafo 1 dell’accordo, deve essere effettuata seguendo il criterio della tassazione concorrente. Deve essere effettuata, quindi, sia nello Stato nel quale il lavoratore presta la propria attività professionale che in quello nel quale ha la residenza.

Il paese nel quale viene svolta l’attività lavorativa provvede ad effettuare una ritenuta alla fonte, che deve coprire fino ad un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sui redditi delle persone fisiche, comprese le eventuali imposte locali. Il paese nel quale il lavoratore risiede provvede a tassare, a sua volta, il reddito per interno, provvedendo, però, ad eliminare la doppia imposizione giuridica, secondo quanto è stato previsto direttamente dalle convenzioni in vigore tra Italia e Svizzera.

L’accordo, inoltre, al paragrafo 2 dell’articolo 3 prevede esplicitamente che il carico fiscale complessivo non dovrà essere inferiore rispetto all’imposta che sarebbe applicata nel caso in cui trovasse applicazione l’accordo siglato nel 1974.

Quanti entrano nel mercato del lavoro come frontalieri in un momento successivo rispetto all’entrata in vigore dell’accordo – quindi dopo il 17 luglio 2023 – vengono considerati a tutti gli effetti come nuovi frontalieri. Dalla stessa data, inoltre, entrano in vigore le seguenti disposizioni:

  • passa da 7.500 a 10.000 euro il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente in zona frontaliera è soggetto a tassazione;
  • i contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri sono deducibili;
  • esenzione Irpef degli assegni familiari.

Frontalieri: eliminazione della doppia imposizione

L’accordo per i frontalieri tra Italia e Svizzera ha confermato ufficialmente l’eliminazione della doppia imposizione. Per quanto riguarda lo Stato di produzione del reddito si va ad applicare il cosiddetto metodo di esenzione con riserva della progressività. Un lavoratore frontaliere vedrà la propria imposizione nel paese nel quale lavora ridotta del 20% (80% delle aliquote).

Nel paese di residenza fiscale, invece, attraverso il meccanismo del credito per imposte estere viene eliminata la doppia imposizione. Il lavoratore italiano in Svizzera, in questo modo, ha la possibilità di portare a credito le imposte pagate oltre confine a titolo definitivo.

Il regime transitorio

Attraverso l’articolo 9 è prevista l’applicazione di un regime transitorio, che viene applicato ai redditi percepiti dai lavoratori frontalieri. Nello specifico il suddetto articolo 9 prevede quanto segue:

Nonostante il paragrafo 1 dell’articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera.

In estrema sintesi è necessario andare ad individuare i vecchi ed i nuovi frontalieri. I lavoratori che nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 ed il 17 luglio 2023 hanno svolto un’attività di lavoro dipendente oltre frontiera possono applicare il regime transitorio, grazie al quale i redditi sono imponibili solo e soltanto in Svizzera. il nuovo accordo vale esclusivamente per i lavoratori che entrano nel regime dei frontalieri dopo il 17 luglio 2023.

Lo smart working

L’accordo prevede che vengano anche raggiunti degli accordi per quanto riguarda la regolamentazione dello smart working per i frontalieri. L’obiettivo è quello di salvaguardare il lavoro agile, stabilendo che il lavoro svolto con questa modalità fino al 40% del tempo complessivo di lavoro nel proprio Stato di residenza non faccia perdere lo status di frontaliere. La clausola, però, è scaduta lo scorso 30 giugno 2023.

Per il momento non sono previste delle nuove clausole a salvaguardia dello smart working per i frontalieri, che devono rispettare le ordinarie disposizioni. Sul lavoro agile, comunque vada, Italia e Svizzera sono chiamate a chiudere un nuovo accordo, che potrebbe replicare le condizioni previste transitoriamente e che prevedano, quindi, la possibilità di non perdere i benefici dei lavoratori frontalieri nel caso in cui si svolga il 40% del lavoro in smart working.