Denaro contante, le regole per trasferirlo oltre frontiera. Quando deve essere dichiarato

L'Agenzia delle Dogane, in una circolare, spiega come deve essere gestito il denaro contante alla frontiera e quali controlli ci sono

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Nuova stretta al trasporto di denaro contante oltre confine. A fornire indicazioni sui nuovi controlli messi in atto ci ha pensato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso la circolare n. 12 del 7 maggio 2024. Le nuove indicazioni riguardano direttamente i soggetti che si portano dietro del denaro contante nel momento in cui attraversano la frontiera per entrare o uscire dall’Italia.

Le indicazioni fornite dalle Dogane servono a far chiarezza in relazione alle disposizioni previste dall’Italia e dall’Unione europea in materia di movimentazione transfrontaliera di denaro contante, soprattutto quando le persone fisiche – in entrata o in uscita da un qualsiasi Paese membro dell’UE – si portano dietro liquidi per un importo pari o superiore a 10.000 euro.

Nello specifico, nel momento in cui si devono effettuare delle movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea – vedasi, in questo senso, l’articolo 3 Reg (UE) 2018/1672 – oppure da e per il territorio nazionale, il contribuente è tenuto a presentare una specifica dichiarazione al primo ufficio doganale di confine. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non dovesse essere presentata, è prevista una sanzione amministrativa che prescinde da eventuali illeciti o attività criminose che possono essere collegate anche al trasferimento di somme che risultino essere inferiori a 10.000 euro.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono le novità più importanti per chi si sposta in Europa con molto denaro contante nella valigetta.

Dichiarazione valutaria, l’obbligo di presentazione

La circolare n. 12 del 7 maggio 2024 dell’Agenzia delle Dogane chiarisce che, nel momento in cui si presenta una dichiarazione valutaria per importi che partono da 10.000 euro – benché manchi una precisa coincidenza tra la normativa italiana e quella dell’Unione europea – è stato predisposto un unico modello di dichiarazione valutaria. Il documento deve essere compilato in maniera differente, a seconda che il contribuente stia entrando nel nostro paese o si stia dirigendo verso un paese dell’UE o uno extra UE.

La circolare, se non altro, ha avuto il merito di chiarire alcuni dubbi interpretativi, che sono stati sollevati da alcune strutture territoriali, tra i quali ci sono:

  • la definizione di denaro contante;
  • l’oro da investimento;
  • il frazionamento elusivo;
  • il trasferimenti per se stesso e per conto di accompagnatori;
  • i soggetti minorenni;
  • i termini per effettuare la contestazione negli accertamenti ex post;
  • la gestione delle somme che sono state sequestrate.

Denaro contante, la definizione corretta

La circolare individua ufficialmente le tipologie di trasferimenti che rientrano nella definizione di denaro contante, sia in relazione alla normativa italiana che per quella dell’Unione europea. Entrando nello specifico, l’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/1672 risulta essere applicabile direttamente nell’ordinamento nazionale. La normativa italiana dispone che – per quanto riguarda i trasferimenti tra il nostro Paese e quelli membri dell’UE – in base a quanto è stabilito dall’articolo 1, lettera c) del DLGS n. 195/2008, nella definizione di denaro contante rientrano solo e soltanto:

  • le monete metalliche e le banconote in corso legale;
  • gli strumenti negoziabili al portatore, tra i quali rientrano quelli monetari emessi al portatore come per esempio i traveller’s cheque. In questo elenco rientrano gli strumenti negoziabili, come gli assegni, gli effetti all’ordine e mandati di pagamento, che siano stati emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore del beneficiario.

La definizione di oro

Non risultano soggetti all’obbligo di dichiarazione – almeno per il momento – l’oro da investimento e le monete che non hanno valore legale.

Le movimentazioni dell’oro intra ed extra Unione europea sono soggette alla Legge n. 7/2000 e al provvedimento dell’Uic – adesso diventata Uif, Unità d’Informazione Finanziaria – del 14 luglio 2000. Le due norme prevedono l’obbligo di dichiarare tutte le operazioni effettuate con l’oro e gli eventuali trasferimenti effettuati dall’estero o verso un paese straniero. La comunicazione scatta nel momento in cui si procede a movimentare dell’oro per un valore pari o superiore a 12.500 euro.

Smurfing, ossia il frazionamento elusivo

La circolare pone attenzione anche al fenomeno dello smurfing, ossia del frazionamento elusivo. Sono state differenziate due diverse tipologie elusive degli obblighi dichiarativi valutari:

  • il frazionamento della somma in denaro contante – che complessivamente risulterebbe essere pari o superiore a 10.000 euro – in più movimentazione molto ravvicinate, ognuna delle quali ha un importo inferiore a 10.000 euro;
  • la ripartizione della somma complessiva in più componenti di un gruppo, che fanno parte, per esempio, dello stesso nucleo familiare.

In entrambi i casi, deve essere rammentato il principio messo più volte in rilievo dalla giurisprudenza di merito: l’operazione risulta essere unica quando il frazionamento al passaggio della frontiera è effettuato con l’unico ed evidente scopo di eludere la normativa in vigore. La norma ha una finalità ben precisa: contrastare l’introduzione dei proventi delle attività illecite nel sistema economico nazionale. L’intento viene perseguito attraverso il monitoraggio e la sorveglianza dei movimenti che vengono effettuati attraverso la frontiera.

La circolare, a questo punto, sottolinea come sia coerente dare la priorità alla movimentazione del denaro contante in sé, indipendentemente dal fatto che parte delle somme siano state affidate a degli accompagnatori per eludere la legge.

Denaro contante, trasferimento per se stessi o per gli accompagnatori

La circolare dell’Agenzia delle Dogane si sofferma anche sul trasporto del denaro contante da parte di un soggetto per un importo uguale o superiore a quello stabilito. Operazione effettuata non solo per se stesso, ma anche per chi lo sta accompagnando.

Viene richiamata, in questo caso, la definizione di portatore, così come viene riportata all’interno del regolamento UE. Viene chiarito che, quando si verifica questo caso, il funzionario deve procedere con l’accertamento della violazione. Questo deve essere fatto indipendentemente dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme agli altri soggetti accompagnatori.

Qualora dovesse essere rinvenuto sul passeggero o nel suo bagaglio del denaro contante per un importo uguale o superiore a 10.000 euro, il funzionario dovrà procedere con l’accertamento della violazione, a prescindere dalla titolarità di una parte delle somme agli altri accompagnatori.

I termini per effettuare le contestazioni degli accertamenti ex post

L’atto di contestazione delle violazioni delle norme valutarie deve essere consegnato immediatamente. Nel caso in cui questo non sia possibile, l’atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall’articolo 14 della Legge n. 689/1981.

Il denaro sequestrato finisce all’interno del Fondo Unico di Giustizia.

In sintesi

Attraverso una circolare l’Agenzia delle Dogane ha fornito dei chiarimenti ufficiali per la gestione del denaro contante nel momento in cui si supera la frontiera. Quando si devono trasferire delle somme superiori a 10.000 euro è necessario compilare una dichiarazione valutaria, in modo da rendere trasparente l’operazione.

Il trasferimento di oro non prevede la compilazione di alcuna documentazione.