Auto, quali costi si possono detrarre e come fare: la guida

Quando e in che modo l'assicurazione auto può essere portata in detrazione direttamente dal Modello 730? Ecco le regole che devono essere rispettate

Pubblicato: 28 Febbraio 2023 09:26Aggiornato: 23 Gennaio 2024 15:17

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Una delle domande, che molti automobilisti si pongono è se l’assicurazione auto si possa detrarre dal Modello 730? Giusto per capirci meglio, ci vogliamo soffermare sulla polizza di responsabilità civile, quella che è comunemente nota come Rc Auto. Gli automobilisti sanno che sottoscrivere l’assicurazione auto è un obbligo di legge: in caso contrario la vettura non può essere messa su strada.

A differenza di altre assicurazioni, come quella sulla vita o sugli infortuni, l’Rc Auto è un adempimento obbligatorio. Una condizione senza la quale è impossibile circolare su strada: data questa premessa, la domanda sorge spontanea: la posso detrarre dal 730? Rispondiamo velocemente ai nostri lettori che no, non è possibile farlo. Nel 730 è possibile detrarre particolari prodotti, ma non l’assicurazione auto. Ma scopriamo cosa prevede la legge e come si devono muovere i contribuenti per non sbagliare la dichiarazione dei redditi.

Assicurazione auto, cosa è cambiato

Probabilmente i contribuenti con qualche anno in più, si ricorderanno che un tempo era possibile detrarre l’assicurazione auto dal 730. Fino al 2014, infatti, era possibile portare in detrazione la polizza RC Auto per la quota spettante il contributo SSN. È anche vero, comunque, che oggi come oggi, è ancora possibile beneficiare della detrazione ancora su qualche costo. Ma cerchiamo di capire meglio.

La normativa attualmente in vigore permette ai contribuenti di detrarre alcune spese assicurative direttamente dal Modello 730 o dal Modello Unico. È possibile farlo per i costi vincolati al pagamento delle polizze sul rischio infortuni: queste particolari coperture danno la possibilità di usufruire di una detrazione Irpef, anche se per quanto riguarda l’assicurazione auto è possibile usufruire di queste detrazioni solo per quel che riguarda alcune garanzie accessorie.

Cosa è possibile portare in detrazione

Come abbiamo visto l’Rc Auto non può essere portata in detrazione. Discorso a parte, invece, è quello delle varie assicurazioni che completano la polizza obbligatoria, come è, ad esempio, la polizza infortuni del conducente.

Prima di proseguire è necessario ricordare che la normativa è cambiata nel 2014: prima di questa data, i contribuenti avevano la possibilità di dedurre dal Modello 730 la quota dell’assicurazione auto relativa al Servizio Sanitario Nazionale. Dal 2014 in poi, invece, questa possibilità è stata completamente cassata: non è più possibile scaricare l’SSN dall’assicurazione auto. Rimangono valide, invece, le agevolazioni fiscali che spettano per le eventuali coperture sugli infortuni.

Ricordiamo che questa particolare polizza è facoltativa a tutti gli effetti. Gli automobilisti hanno la possibilità di stipularla con la propria compagnia per completare il pacchetto di garanzie messe a disposizione dall’Rc Auto obbligatoria. Questa, infatti, non include le protezioni assicurative per le eventuali lesioni fisiche riportate dal conducente durante un sinistro.

Assicurazione auto, importi e limite detrazione

Come abbiamo visto, per quanto riguarda l’assicurazione auto, la detrazione nel 730 riguarda unicamente la polizza rischio infortuni. Questa permette di ottenere una detrazione del 19% del premio assicurativo versato annualmente.

La quota del 19% si riferisce unicamente alla polizza infortuni. Non dovrà essere calcolato sull’intero ammontare dell’Rc Auto. Attenzione, questo risulta essere particolarmente importante, perché prima di richiedere la detrazione, in contribuente deve verificare l’ammontare del costo della polizza infortuni direttamente sulla propria copia del contratto di assicurazione.

È necessario, inoltre, stare attenti al fatto che sono previsti dei limiti o delle restrizioni, che sono condizionati da particolari aspetti della polizza stessa. Nel caso in cui la persona assicurata dovesse presentare una condizione di grave disabilità, la normativa permette di sottoscrivere una polizza contro il rischio di morte, che permette di una detrazione fino a 750 euro, nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto dopo il 1° gennaio 2016. Nel caso in cui la polizza infortuni sia stata stipulata prima del 31 dicembre 2000 o dopo questa data per coprire il rischio morte od invalidità permanente, il limite della detrazione è pari a 530 euro.

Detrazioni: quando spettano

La normativa impone alcune limitazioni per poter portare in detrazione l’assicurazione auto (ovviamente nei limiti della polizza infortuni). L’assicurato ed il contrante della polizza devono essere la stessa persona: questa significa, in estrema sintesi, che i due nominativi devono coincidere. È possibile portare la polizza in detrazione nel caso in cui l’assicurato sia un familiare a carico del contraente la polizza.

Dichiarazione dei redditi: come deve essere compilata

La polizza può essere portata in detrazione nel momento in si provvede alla compilazione del Modello 730 o del Modello Unico. In estrema sintesi la richiesta di portare la polizza in detrazione viene effettua nel momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi: la detrazione del 19% sulle polizze infortuni deve essere calcolata sull’imponibile Irpef.

All’interno della compilazione della dichiarazione dei redditi è necessario usare i codici giusti per indicare il tipo di agevolazione richiesta. In particolare queste sono le sigle indicate dall’Agenzia delle Entrate:

  • codice 37 (E8/E12) – polizze rischio non autosufficienza;
  • codice 36 (E8/E12) – polizze rischio morte o invalidità permanente;
  • codice 36 (E8/E12) – polizze vita o infortuni.

Ricordiamo che nel primo caso la detrazione massima è di 1.291,14 euro, mentre con la seconda e la terza opzione la soglia riconosciuta è di 530 euro. La documentazione da allegare riguarda una copia del pagamento della polizza, oltre al contratto assicurativo con i dati del contraente e dell’assicurato, i quali devono coincidere per accedere al beneficio. La polizza per poter essere detraibile deve avere come oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%.

Per ottenere la detrazione dovrai presentare la ricevuta del versamento e una copia del contratto da cui poter ricavare le generalità dell’assicurato e tutti i dati rilevanti della polizza.

Gli altri costi auto, quando sono deducibili

Le vetture, che vengono utilizzate dai professionisti e dalle imprese, possono essere distinte in due diverse categorie:

  • i veicoli a deducibilità integrale;
  • i veicoli a deducibilità limitata.

Le auto, che rientrano nella prima categoria, sono disciplinate direttamente dall’articolo 164, comma 1, lettera a) del DPR n 917/86 (TUIR), mentre per quelli che appartengono alla seconda categoria è necessario fare riferimento all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del DPR n 917/86 (TUIR). Volendo sintetizzare al massimo quanto è contenuto in queste disposizioni di legge, possiamo affermare che il legislatore distingue espressamente:

  • i veicoli per i quali costi e le spese sostenute risultano essere deducibili completamente (ossia al 100%). Si tratta di mezzi esclusivamente strumentali dall’attività svolta e vi rientrano anche quelli adibiti ad uso pubblico, come sono, ad esempio i taxi;
  • i veicoli per i quali le spese risultano essere deducibili parzialmente. Tra questi rientrano i veicoli aziendali (i quali hanno una deducibilità al 20%), i veicoli utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio, con una deducibilità all’80% ed i veicoli che sono concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali è prevista una deducibilità al 70%.

Le disposizioni, che abbiamo appena visto, riguardano sia il reddito di impresa che quello relativo al lavoro autonomo. In quest’ultimo caso, comunque, il legislatore ha espressamente previsto una limitazione numerica ai mezzi di trasporto e alla loro deducibilità.

Auto a deducibilità integrale

Entriamo un po’ più nel dettaglio e cerchiamo di analizzare quali sono le vetture i cui costi risultano essere integralmente deducibili. Tra questi rientrano:

  • i mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali. Sono i veicoli necessari ed indispensabili per lo svolgimento di una qualsiasi attività, senza i quali la stessa non risulterebbe essere configurabile. Il classico esempio è costituito dalle autovetture per le imprese di autonoleggio e per le autoscuole;
  • mezzi adibiti ad uso pubblico. In questo caso ci riferiamo ai veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuto da un atto, che arriva direttamente dalla pubblica amministrazione. Ne sono un esempio le vetture utilizzate dai taxisti o dalle imprese che svolgono l’attività di noleggio con conducente;
  • veicoli strumentali per natura. Questi mezzi risultano essere completamente ed interamente deducibili, purché risultino essere inerenti all’attività d’impresa. Sono dei veicoli strumentali per natura, come possono essere, ad esempio, gli autocarri.

La deducibilità limitata

Nel caso in cui le auto non dovessero rientrare nell’elenco effettuato nel paragrafo precedente, le spese risultano essere deducibili in misura limitata. L’eventuale percentuale di deducibilità varia sulla base dell’uso e dell’utilizzo che viene fatto del veicolo. Per i veicoli non esclusivamente strumentale esiste un doppio limite di deducibilità, che nello specifico è costituito da:

  • un vero e proprio limite di deducibilità percentuale, che nella generalità dei casi si ferma al 20%, mentre per gli agenti e rappresentanti arriva all’80%;
  • un tetto massimo al valore, che viene riconosciuto fiscalmente.

Facendo riferimento a quest’ultimo punto, il legislatore ha previsto i seguenti limiti al costo d’acquisto:

  • per quanto riguarda autovetture e autocaravan il tetto massimo è fissato a 18.075,99 euro, importo che viene elevato a 25.822,84 euro per i mezzi di rappresentanti ed agenti;
  • l’importo massimo per i motocicli è pari a 4.131,66 euro;
  • per i ciclomotori il tetto massimo è fissato a 2.065,82 euro.

Costi auto, come gestire l’acquisto

Nel momento in cui l’impresa dovesse essere proprietaria di un veicolo, vengono applicati due limiti:

  • il tetto massimo di deducibilità, che è pari al 20%;
  • il limite sul costo di acquisto, che – come abbiamo visto in precedenza – varia a seconda del tipo di veicolo.

Per verificare se si siano superati i limiti, che abbiamo elencato nel paragrafo precedente, è necessario fare riferimento al costo del veicolo complessivo degli oneri accessori di diretta imputazione, tra i quali rientrano anche l’Iva indetraibile e la tassa di immatricolazione.

Il limite del 20% deve essere applicato anche alle quote di ammortamento del veicolo, che sono deducibili in misura non superiore all’importo che risulta dall’applicazione del coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988, pari al 25%, ridotto alla metà nel primo esercizio.

Costi auto, le spese di impiego

Tra i costi auto rientrano anche le cosiddette spese d’impiego, tra le quali ci sono il carburante, l’assicurazione, il bollo auto, il parcheggio e gli eventuali pedaggi autostradali. Queste spese risultano essere deducibili nei seguenti modi:

  • al 100% quando il veicolo viene utilizzato solo e soltanto come un bene strumentale. O è stato adibito ad uso pubblico;
  • all’80% quando ad usare il veicolo sono degli agenti o dei rappresentanti;
  • al 70% nel caso in cui il veicolo sia stato assegnato ai dipendenti in uso promiscuo;
  • al 20% negli altri casi.

Per quanto riguarda le spese di impiego non sono previsti dei limiti d’importo. Una nota particolare, comunque, è necessario fare per le spese di manutenzione: queste sono le spese che permettono al veicolo di continuare la propria funzionalità nel corso del tempo. Questo tipo di spese sono soggette non solo al limite percentuale di deducibilità previsto per i veicoli a cui si riferiscono (quindi: 100%, 80%, 70% o 20%); ma sono sottoposte ad un ulteriore limite del 5% del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili che risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili senza considerare i beni acquistati o ceduti in corso d’anno.

L’eventuale eccedenza rispetto al plafond è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Rimborsi chilometrici dei costi auto

Un caso particolare deve essere analizzato in questa sede. Nel caso in cui dovessero essere erogati dei rimborsi chilometrici dei costi auto ai lavoratori dipendenti, gli importi erogati non concorrono a formare il reddito. Le spese, però, devono essere rimborsate sulla base di dettagliata e ben specifica documentazione fornita dal dipendente. Questa regola generale, comunque, non si applica nel caso in cui i rimborsi chilometrici siano relativi a trasferte effettuate all’interno del territorio comunale.

Il rimborso chilometrico non è quindi soggetto a tassazione in capo al dipendente, in quanto non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa.