Modello 730, detrazione al 19% dei premi delle assicurazioni: limiti e regole previste

Per i premi delle assicurazioni è possibile ottenere una detrazione del 19% nel Modello 730. Ma ci sono delle regole e dei limiti da rispettare

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Anche i costi sostenuti per pagare l’assicurazione possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Le spese relative alle polizze assicurative, infatti, possono essere inserite all’interno del Modello 730 e, nella misura del 19%, sono detraibili dall’IRPEF.

Entrando un po’ più nel dettaglio, le agevolazioni spettano per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il decesso o l’infortuni, o di non autosufficienza nel normale compimento degli atti quotidiani. È importante, però, che la compagnia assicuratrice non abbia la possibilità di recedere dal contratto.

All’interno del Modello 730 queste detrazioni devono essere inserite all’interno dei righi da E1 a E10. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo come si devono muovere correttamente i contribuenti.

Assicurazioni, come portarle in detrazione

I contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione, direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi, gli importi pagati relativi ai premi delle assicurazioni. Le agevolazioni spettano quando i contratti hanno le seguenti caratteristiche:

  • hanno come oggetto il rischio morte o invalidità permanente o di non autosufficienza nello svolgimento dei normali atti quotidiani. Le polizze devono essere stata stipulate o rinnovate entro il 1° gennaio 2001;
  • sulla vita e contro gli infortuni. In questo caso devono essere state stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000;
  • abbiano come oggetto il rischio morte e devono essere finalizzate alla tutela delle persone con una disabilità grave (a partire dal 2016);
  • hanno come oggetto i rischi connessi agli eventi calamitosi. Devono essere stipulate a partire dal 2018 e devono coinvolgere gli immobili a uso abitativo.

Perché sia possibile accedere alla detrazione del 19% è necessario che il contraente e l’assicurato coincidano, indipendentemente da chi sia il reale beneficiario. La detrazione spetta anche quando il familiare fiscalmente a carico risulti essere il contraente della polizza assicurativa e l’assicurato. È indispensabile che sia lui a sostenere la spesa.

Modello 730: le polizze vita, morte e non autosufficienza

I contribuenti hanno la possibilità di beneficiare delle detrazioni al 19% direttamente nel Modello 730 sulle assicurazioni sulla vita quando si vengono a verificare determinate condizioni. In relazione alle polizze sulla vita e contro gli infortuni:

  • per i contratti che sono stati stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000. In questo caso il limite massimo di spesa è pari a 530 euro, anche se sono state sottoscritte più polizze. La detrazione spetta anche quando il contratto è sottoscritto con una compagnia estera e per gli infortuni al conducente, che è aggiunta all’assicurazione obbligatoria Rc Auto. Le detrazioni, però, non spettano quando coprono il rischio di invalidità temporanea, anche se totale. Il contratto deve avere una durata non inferiore a cinque anni;
  • per i contratti che sono stati stipulati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2001. In questo caso è possibile portare in detrazione i premi che hanno come oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. Anche quando sono state sottoscritte più polizze, il limite massimo di spesa è pari a 530 euro.

Risultano essere detraibili anche le polizze assicurative per rischio mancata autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In questo caso il limite massimo è pari a 1.299,11 euro. Sono detraibili, inoltre, le assicurazioni a tutela delle persone con grave disabilità. Il limite massimo di spesa è pari a 750 euro.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Alcuni importanti chiarimenti della detraibilità nel Modello 730 delle assicurazioni sono arrivati direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Scopriamoli punto per punto:

  • premi assicurazione infortuni conducente auto. Sono delle vere e proprie assicurazioni che sono state sottoscritte in aggiunta alla Rc Auto obbligatoria. Questi costi sono detraibili nel caso in cui siano state stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 (come indicato nella circolare n. 95/E/2000);
  • premi assicurazione rischio morte e invalidità del conducente terzo di veicoli. Questa spesa non è detraibile: il soggetto assicurato, in questo caso, non è chiaramente individuato (riferimento circolare n. 7/E/2021);
  • premi di assicurazione pagato in unica soluzione. È possibile portare in detrazione il premio, anche quando è pagato in un’unica soluzione per tutta la durata del contratto, ma solo nei limiti degli importi che è possibile portare in detrazione nel Modello 730 (riferimento circolare n. 101/E/2000).

Assicurazione: chi è il beneficiario della detrazione

Per poter accedere alla detrazione del 19% previste per le assicurazioni nel Modello 730 i soggetti coinvolti devono essere necessariamente tre:

  • il contraente;
  • l’assicurato;
  • il beneficiario.

L’agevolazione fiscale spetta nel caso in cui esista una coincidenza tra il contraente e l’assicurato. Indipendentemente da chi sia il beneficiario, che può essere, a questo punto, anche una persona diversa. È possibile accedere alla detrazione anche quando il familiare a carico, che presenta la dichiarazione dei redditi, risulti essere il contraente della polizza e l’assicurato. È indispensabile, però, che sia lui a sostenere la spesa.

Un contribuente ha la possibilità di accedere alla detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi nel caso in cui dovessero sussistere i seguenti requisiti:

  • il contribuente deve essere il contraente e l’assicurato;
  • il contribuente risulti essere il contraente, mentre un familiare a carico è l’assicurato;
  • un familiare a carico risulti essere il contraente e il soggetto assicurato;
  • un familiare a carico risulti essere in contraente e un altro familiare a carico il soggetto assicurato.

Modello 730, la documentazione da conservare

Per potere in detrazione l’assicurazione del Modello 730 il contribuente deve certificare il versamento delle somme corrisposte per i premi assicurativi. Questa operazione può essere effettuata conservando la seguente documentazione:

  • le ricevute dei pagamenti dei premi versati. In alternativa è necessaria una dichiarazione dell’assicurazione, con la quale venga attestato il versamento dei premi, operazione che deve essere effettuata con una modalità di pagamento tracciabile;
  • il contratto di assicurazione, dal quale si deve evincere la modalità di pagamento, i dati del contraente e dell’assicurato. Oltre che la tipologia e la decorrenza del contratto. Per quanto riguarda i premi assicurativi che servono a tutelare le persone con delle disabilità, è indispensabile autocertificare che il beneficiario è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/92.