730, si può pagare a rate: il calendario con date e importi

Tutti i contribuenti hanno la possibilità di pagare a rate quanto dovuto al Fisco a seguito di presentazione del modello 730 (sia precompilato che ordinario)

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi possono essere versati dal contribuente al Fisco sotto forma di pagamento a rate. Tale possibilità è riconosciuta sia in caso di 730 precompilato (qui tutte le novità della Precompilata 2022) che ordinario. I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica. I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Di seguito il calendario con tutte le date (e gli importi maggiorati) di cui tenere conto in caso di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate.

Modello 730, come funziona il pagamento a rate: date e importi 2022

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF (qui cosa cambia nel 2022) e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa, ma tutti i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.

Va specificato subito, però, che la rateizzazione in questo caso non è a tasso zero. Infatti, sugli importi pagati a rate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

I contribuenti titolari di partita IVA possono  effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno, oppure entro il 30 luglio maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si deve tenere conto delle seguenti scadenze (e dei relativi interessi sui pagamenti):

  • 2ª rata in scadenza il 16 luglio con 0,18% di interessi, pagamento entro il 20 agosto con 0,18% di interessi;
  • 3ª rata in scadenza il 20 agosto con 0,51% di interessi, pagamento entro il 16 settembre con 0,51% di interessi;
  • 4ª rata in scadenza il 16 settembre con 0,84 di interessi, pagamento entro il 16 ottobre con 0,84% di interessi;
  • 5ª rata entro il 16 ottobre con 1,17% di interessi, pagamento entro il 16 novembre con 1,17% di interessi;
  • 6ª rata entro il 16 novembre con il 1,50% di interessi.

Per i contribuenti senza partita IVA, invece, interessi a scadenza della prima rata sono confermati (ovvero 30 giugno/30 luglio con 0,40 per cento di interessi), mentre per le rate seguenti vale quanto segue:

  • 2ª rata in scadenza il 16 luglio con 0,18% di interessi, pagamento entro il 20 agosto con il 0,18% di interessi;
  • 3ª rata in scadenza il 20 agosto con 0,51% di interessi, pagamento entro il 16 settembre con il 0,51% di interessi;
  • 4ª rata in scadenza il 16 settembre con 0,84% di interessi, pagamento entro il 16 ottobre con 0,84% di interessi;
  • 5ª rata in scadenza il 16 ottobre con 1,17% di interessi, pagamento entro il 16 novembre 1,17% di interessi;
  • 6ª rata in scadenza il 16 novembre con 1,50% di interessi.

Queste date sono confermate salvo interventi e proroghe del governo, che potrebbe rivedere i termini e le modalità di versamento.

Vai allo speciale di QuiFinanza “Dichiarazione dei redditi 2022”

 

Rate 730/2022: come effettuare i versamenti tramite F24

I contribuenti titolari di partita IVA (qui le nuove regole sulla fatturazione elettronica), come già accennato sopra, sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica. Se agiscono senza intermediario, ovvero direttamente, il pagamento può avvenire:

  • mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
  • i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Se si rivolgono ad un intermediario abilitato, tramite professionisti, associazioni di categoria, Caf etc. che:

  • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”)
  • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007)
  • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

Nel modello F24 necessario per il pagamento bisogna indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • presso gli uffici postali;
    con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

  • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
  • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
  • l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.

In caso di utilizzo di crediti in compensazione, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, coloro che intendono utilizzare:

  • il credito IVA;
  • i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta;
  • i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che, nel modello F24 “a saldo zero”, l’importo complessivo dei crediti compensati è pari all’importo complessivo dei debiti pagati e dunque il saldo finale del modello F24, dato dalla differenza di tali importi, è pari a zero.