L’imposta di bollo è una delle principali voci di costo legate ai prodotti di risparmio come il libretto postale. Spesso ci si accorge della presenza di questa tassa solo al momento dell’addebito, senza sapere quali sono le regole che la determinano.
Nel caso dei libretti, segue delle regole precise che ruotano attorno alla giacenza media e a una soglia ben definita. Non è quindi una spesa legata alle operazioni effettuate ma alla presenza del denaro depositato.
Quali sono dunque i casi in cui scatta, quanto si paga e come è possibile evitarla?
Indice
Cos’è l’imposta di bollo sul libretto di risparmio postale
L’imposta di bollo si applica ai principali strumenti di deposito del risparmio come i libretti di risparmio postale e i conti deposito.
Non si tratta di una commissione legata ai servizi bancari ma di un’imposta patrimoniale ovvero collegata al valore del denaro che si possiede.
Per i libretti postali, il criterio di calcolo non si basa su quanti movimenti vengono effettuati nel tempo ma sulla giacenza media annua oppure al momento della chiusura del rapporto. Ciò significa che quello che conta non è l’utilizzo quotidiano del libretto ma il tempo in cui le somme restano depositate. Solo in quel momento, infatti, viene analizzata la giacenza media e stabilito se l’imposta è dovuta oppure no.
Quanto si paga per l’imposta di bollo
Il corrispettivo dovuto a titolo di imposta di bollo è uguale a 34,20 euro annuo per le persone fisiche. Ciò, solo nel caso in cui la giacenza media complessiva, che è quella che si ottiene come media dei saldi giornalieri registrati nel periodo in cui il libretto è attivo, supera i 5.000 euro. Se invece il valore resta uguale o è più basso di questa soglia, non si paga nulla.
Supponiamo che il proprio libretto abbia un saldo fisso di 7.000 euro tutto l’anno. Dato che la giacenza media supera la soglia di esenzione di 5.000 euro i 34,20 euro si devono pagare. Se invece il saldo fisso è di 4.000 euro tutto l’anno non si deve sostenere alcun costo.
Le persone giuridiche pagano invece un’imposta di bollo di 100 euro senza alcuna soglia di esenzione che viene applicata al 31 dicembre di ogni anno oppure quando si chiude il rapporto.
Nel caso di estinzione anticipata, l’importo si calcola in proporzione al periodo effettivo di durata del libretto.
Se si possiedono più libretti che succede?
Se più libretti sono intestati alla stessa persona, la giacenza media complessiva viene considerata in modo cumulativo. Significa che se il titolare supera la soglia prevista ovvero i 5.000 euro di giacenza media, l’imposta viene applicata a ciascun libretto, anche se singolarmente presenta importi inferiori.
Supponiamo che una persona abbia tre libretti di risparmio intestati a suo nome: il primo con 6.000 euro, il secondo con 3.000 euro e il terzo con 500 euro, tutti depositati il 1° gennaio e mantenuti costanti per tutto l’anno. Anche se solo il primo supera i 5.000 euro, il calcolo dell’imposta di bollo non si ferma a quel singolo rapporto in quanto si considera la situazione cumulativa.
Come funziona per i minori
Anche sul libretto postale per minori si applica l’imposta di bollo. L’importo è di 34,20 euro che non si paga nel caso in cui la giacenza media annua complessiva sia più bassa di 5.000 euro.
Per i titolari di libretti postali dedicati ai minori attivi al 31 dicembre 2019, Poste Italiane ha previsto la restituzione della tassa addebitata per quell’anno. Il rimborso è però limitato al 2019, secondo la normativa allora vigente e non si applica ai titolari che sono diventati maggiorenni in quell’anno.
Le regole fiscali: cosa è cambiato negli anni
Le norme fiscali della Legge di Stabilità 2014 hanno introdotto delle modifiche riguardanti l’imposta di bollo sui prodotti finanziari e di investimento come i buoni fruttiferi postali, i conti deposito, i fondi, il deposito titoli e le polizze assicurative. Dal primo gennaio 2014, infatti, su questi prodotti si applica una tassazione del 2 per mille. Precedentemente, invece, era più bassa ovvero:
- 1 per mille nel 2012;
- 1,5 per mille nel 2013.
Supponendo di avere su un conto deposito investiti 10.000 euro, l’imposta di bollo è uguale allo 0,2% annuo per cui si pagano 20 euro all’anno. Nel caso, invece, si abbiano 4.000 euro, la tassa è sempre dello 0,2% annuo, quindi 8 euro, in quanto non c’è alcun limite di esenzione.
Un’altra importante modifica avvenuta sempre nel 2014, è l’eliminazione dell’imposta minima che fino al 2013 era uguale a 34,20 euro.
Inoltre, è aumentato a 14.000 euro il tetto massimo dell’imposta per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Infine, dal 3 gennaio 2018, la rendicontazione è diventata trimestrale a seguito dell’introduzione della normativa Mifid2. Proprio per questo anche l’imposta di bollo viene calcolata ogni tre mesi e poi rapportata al periodo effettivo di detenzione del prodotto.
Le regole che si applicano ai libretti di risparmio postale, invece, non sono cambiate. Significa che per le persone fisiche, l’imposta di bollo è sempre di 34,20 euro all’anno e si applica soltanto se la giacenza media complessiva dei libretti intestati supera i 5.000 euro nel periodo di rendicontazione.
Come si applica invece sui Depositi e sulle offerte Supersmart
L’imposta di bollo si paga anche sulle offerte Supersmart e sui Depositi Supersmart collegati al libretto postale. Non si tratta però di un importo fisso in quanto il calcolo segue un criterio proporzionale legato agli accantonamenti attivi e al tempo nel quale i risparmi restano investiti fino al 31 dicembre.
Inoltre, si applica solo se il singolo accantonamento è attivo alla fine dell’anno. In tal caso, viene calcolata sul saldo e rapportata ai giorni trascorsi dall’attivazione fino alla fine dell’anno secondo un criterio proporzionale.
Le somme accantonate sono poi soggette a un’imposta di bollo pari allo 0,2% annuo che varia in funzione del valore investito e del tempo di permanenza dell’importo.
Nel caso in cui al 31 dicembre non risultino accantonamenti attivi, ma siano comunque avvenute operazioni durante l’anno, come accantonamenti scaduti o chiusi, viene comunque applicata un’imposta minima pari a 1 euro.
Il calcolo viene effettuato a fine anno oppure alla chiusura del rapporto, considerando l’intero periodo di riferimento. Anche in caso di chiusura anticipata, resta comunque dovuta l’imposta minima prevista.