Criptovalute, come devono essere gestite nella dichiarazione dei redditi

Cambia la modalità attraverso la quale le criptovalute devono essere gestite all'interno della dichiarazione dei redditi. Tutte le novità del 2024

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Come devono essere gestite le criptovalute all’interno della dichiarazione dei redditi? Con la definizione di criptovalute ci si riferisce alle valute virtuali – o, almeno più correttamente, alle rappresentazioni virtuali di valore – che vengono create da soggetti privati che siano in possesso delle adeguate capacità informatiche. E che, soprattutto, siano in grado di sviluppare la tecnologia adeguata e realizzare il software necessario per la loro creazione e il loro mantenimento.

A fornire le istruzioni necessarie per inserire nella dichiarazione dei redditi le criptovalute ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate lo scorso 28 febbraio 2024, quando ha reso disponibile i modelli e le relative istruzioni del Modello Redditi Persone Fisiche 2024. L’AdE ha sostanzialmente recepito quanto previsto dall’articolo 1, comma 126 della Legge n. 197/22, che ha ridisegnato la normativa fiscale connessa alle criptovalute, nel momento in cui le stesse sono detenute da dei soggetti residenti fiscalmente in Italia.

La nuova normativa, di fatto, ha determinato il venire meno dell’equiparazione tra le valute estere e le criptovalute. E sostanzialmente fa rientrare nei redditi diversi di natura finanziaria eventuali plusvalenze e qualsiasi altro tipo di guadagno che si ottengono attraverso il rimborso o la cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione delle valute virtuali.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa cambia per i contribuenti e come debbano gestire quest’anno la propria dichiarazione dei redditi.

Criptovalute, la loro definizione ufficiale

Ma cosa sono le criptovalute o le cripto-attività che dir si voglia? Costituiscono una rappresentazione digitale di valore o di diritti, che possono essere emessi, memorizzati o trasferiti in maniera elettronica. Le operazioni possono essere effettuate utilizzando una tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, indipendentemente da come sia denominata ufficialmente.

In estrema sintesi le criptovalute sono strettamente connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito DeFi: questo è, sostanzialmente, un nuovo mercato tecnologico, che si basa su un insieme di protocolli informatici che si vanno a basare su una serie di network decentralizzati, i quali si appoggiano sulla tecnologia blockchain. Le criptovalute possono essere emesse, registrate e trasferite in maniera decentralizzata.

Dichiarazione dei redditi: l’utilizzo del quadro RT

Ma come devono essere gestire le criptovalute all’interno del quadro RT della dichiarazione dei redditi? Il contribuente deve adottare i criteri disciplinati attraverso l’articolo 1, comma 126 della Legge n. 197/22, che ha sostituito le precedenti disposizioni di prassi che sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 72/5/2016.

Quali sono le principali novità a cui devono stare attenti i contribuenti in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi? L’aspetto più importante da tenere sotto controllo sono i proventi che derivano dal rimborso o dalla cessione a titolo oneroso delle criptovalute. Ma anche dalla loro permuta o detenzione. Gli eventuali proventi rientrano nella categoria dei redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR.

Cosa si intende per plusvalenze? A fornire delle indicazioni precise in questo senso è il successivo articolo 68, comma 10 del TUIR, il quale chiarisce che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle criptovalute permutate e il loro costo o il loro valore d’acquisto. Le eventuali plusvalenze si vanno a sommare alle minusvalenze.

Nel caso in cui le minusvalenze dovessero essere superiori alle plusvalenze per un importo di 2.000 euro, l’eccedenza può essere riportata in deduzione integrale delle plusvalenze nel corso dei periodi successivi. Ma non sarà possibile andare oltre il quarto anno. È importante, a questo punto, provvedere ad inserire sempre nella dichiarazione dei redditi le eventuali minusvalenze che sono state realizzate.

Sotto il profilo fiscale risulta essere di particolare importanza anche il passaggio tra criptovalute a valuta flat. All’interno della relazione illustrativa della legge, infatti, è stato chiarito che:

Cripto attività a valuta fiat. Nella relazione illustrativa alla legge viene precisato che “non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di un altra tipologia di cripto-attività (ad esempio, l’utilizzo di una cryptocurrency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una currency in euro o in valuta estera.

La permuta tra criptovalute, quindi, non ha alcun tipo di rilevanza fiscale. Se, invece, si effettua un passaggio a una valuta flat o si utilizzano le criptovalute per acquistare dei beni o dei servizi, l’operazione ha una rilevanza fiscale.

Criptovalute: la determinazione del valore di costo

Uno degli aspetti più importanti nella dichiarazione dei redditi è la determinazione del valore di costo delle criptovalute. Entrando nel dettaglio:

  • nel momento in cui si apre la successione si presuppone il costo che è stato dichiarato agli effetti dell’imposta di successione;
  • quando viene effettuata una donazione, si prende in considerazione il costo del donante.

Il costo, a ogni modo, deve essere opportunamente documentato con degli elementi certi e ben precisi. L’operazione deve essere effettuata a cura del contribuente. Nel caso in cui questo passaggio non venga effettuato, si presuppone che il costo sia pari a zero. I proventi percepiti vengono assoggettati a tassazione, senza poter beneficiare di alcuna deduzione.

Risulta essere molto importante la certificazione che viene rilasciata dall’intermediario attraverso il quale si effettua il trading sulle criptovalute. La dichiarazione dei redditi dovrà essere effettuata utilizzando proprio questo tipo di documentazione.

La determinazione della plusvalenza

Come si fa a determinare la plusvalenza delle criptovalute? Questa operazione è molto semplice: è sufficiente confrontare il controvalore in euro della moneta virtuale ceduta – che è accreditato sul wallet nel giorno della cessione – con il costo dell’acquisto.

La plusvalenza si realizza nel momento in cui le criptovalute vengono cedute o utilizzate per acquistare dei beni o dei servizi. Non nel momento in cui vengono utilizzate per scambiarle con altre cripto attività.

Dichiarazione dei redditi: la tassazione delle plusvalenze

Come devono essere tassate nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle criptovalute? Deve essere applicata un’imposta sostitutiva nella misura del 26%. L’operazione avviene all’interno del quadro RT del Modello Redditi PF: in questa sede deve essere utilizzato il quadro RT, sezione II-B Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività.

Attenzione, siamo davanti a una modalità di tassazione delle plusvalenze da parte del contribuente, che sostituisce – almeno per le criptovalute – il regime del risparmio amministrato. È il diretto interessato che, in sede di dichiarazione dei redditi, deve adempiere in maniera autonoma ai propri obblighi fiscali. Per farlo deve presentare il Modello Redditi Persone Fisiche e non il Modello 730.