Le criptovalute entrano nella dichiarazione dei redditi semplificata. Come gestirle

Le criptovalute devono essere gestite all'interno della dichiarazione dei redditi. Tutte le novità previste dal 2024 nella loro gestione

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Le criptovalute sbarcano nella dichiarazione dei redditi semplificata. Con un provvedimento pubblicato lo scorso 28 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ampliato le casistiche per le quali i contribuenti possono avvalersi dello strumento, adeguandosi a quanto è stato previsto attraverso il Decreto Legislativo n. 1/2024.

Questo è il motivo per cui nel Modello 730/2024 entrano ufficialmente l’Ivie, l’Ivafe e l’imposta sostitutiva sulle criptovalute. I contribuenti, in questo modo, hanno la possibilità di assolvere a tutti gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale. I diretti interessati, a questo punto, non sono più obbligati a presentare il Quadro RW del Modello Redditi per gestire eventuali investimenti o attività finanziarie detenute all’estero.

Le criptovalute entrano nella dichiarazione dei redditi

Con un provvedimento del 28 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il Modello 730/2024. Il nuovo documento costituisce a tutti gli effetti il banco di prova per l’attuazione della riforma fiscale direttamente sulla dichiarazione dei redditi.

Tra le modifiche di rilievo del 2024 c’è da segnalare la graduale estensione dei redditi che vengono inseriti direttamente all’interno del modello semplificato, che risulta essere completamente alternativo al Modello Redditi. A fornire queste indicazioni ci ha pensato direttamente l’Agenzia delle Entrate all’interno delle istruzioni allegate al Modello 730/2024, nel quale entrano ufficialmente anche Ivie, Ivafe e l’imposta sostitutiva relativa alle criptovalute.

Sostanzialmente risulta essere il nuovo quadro W a ospitare ufficialmente i dati relativi a tutte le attività detenute all’estero, che hanno una qualche natura di tipo patrimoniale o finanziaria. La loro indicazione serve per effettuare il calcolo delle imposte dovute dal contribuente, ma anche per assolvere agli obblighi connessi con il monitoraggio fiscale.

Questo significa, in estrema sintesi, che il Quadro W del Modello 730/2024 cassa l’obbligo di presentare il Quadro RW del Modello Redditi. Vengono semplificati, in questo modo, gli adempimenti necessari per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Non obbligando i contribuenti a presentare della documentazione separata per comunicare eventuali attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero.

Il Quadro W

Come ha espressamente spiegato l’Agenzia delle Entrate, il contribuente sarà tenuto a compilare il Quadro W. L’operazione permetterà di assolvere agli obblighi relativi alle comunicazioni previste per le attività finanziarie detenute all’estero. E per l’eventuale proprietà di criptovalute che siano detenute attraverso:

  • portafogli;
  • conti digitali;
  • altri sistemi di conservazione o archiviazione.

Oltre agli obblighi strettamente connessi al monitoraggio fiscale, il quadro W permette di andare a calcolare le imposte per gli investimenti detenuti all’estero:

  • l’Ivie, ossia l’imposta sul valore degli immobili all’estero;
  • l’Ivafe, l’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero;
  • l’imposta sostitutiva sul valore delle criptovalute.

Modello 730/2024: terreni e tassazione dei redditi esteri

Le novità relative alla dichiarazione dei redditi semplificata non coinvolgono unicamente le criptovalute. Oltre a quanto previsto dal Quadro W è necessario prestare attenzione al Quadro L.

I contribuenti, infatti, hanno la possibilità di determinare l’imposta relativa alla rivalutazione dei terreni e la tassazione sostitutiva dei redditi di capitale, quando risultano essere di fonte estera. E, soprattutto, nel momento in cui vengono percepiti dal contribuente senza che ci sia l’intervento di un intermediario residente.

All’interno della Sezione II rubricata come Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni i contribuenti hanno la possibilità di indicare i valori dei terreni di loro proprietà detenute all’estero a partire dal 1° gennaio 2023. All’interno della Sezione III dovranno essere indicati, invece, i redditi di capitale che sono soggetti ad imposizione sostitutiva di fonte estera. E che risultino essere differenti rispetto a quelli che costituiscono il reddito complessivo. Per i quali è necessario determinare l’imposta sostitutiva.

Società di capitale: come effettuare il versamento

Anche le società di capitale sono tenute ad effettuare il versamento dell’imposta sul valore delle criptovalute. Per farlo devono utilizzare il Modello redditi RC del 2024 – relativo all’anno d’imposta 2023 – dove è stata inserita la nuova sezione XXVI del quadro RQ.

Entrando un più nel dettaglio, in questo caso è necessario andare a compilare il rigo RQ 107 e successivi, dove dovranno essere inseriti i dati nelle seguenti colonne:

  • valore criptovalute: nel quale si dovrà indicare il valore delle criptovalute;
  • giorni: il numero di giorni che sono state detenute;
  • percentuale: che corrisponde alla quota di possesso dell’investimento (in caso di possesso esclusivo indicare 100);
  • imposta calcolata: che corrisponde all’ammontare dell’imposta da versare;
  • credito d’imposta estero: l’eventuale credito d’imposta per le patrimoniali versate all’estero;
  • imposta dovuta: l’imposta che deve essere versata, che risulta essere pari all’importo di colonna 4 meno quello di colonna 5.

Come si determina l’imposta sulle criptovalute

Attraverso l’articolo 1, comma 146, della Legge n. 197/2022 – anche nota come Legge di Bilancio 2023 – è stata introdotta l’imposta sulle criptovalute. Deve essere applicata al posto dell’imposta di bollo, indipendentemente dal fatto che questo tipo di investimento sia o meno soggetto all’obbligo del monitoraggio fiscale.

Il contribuente, quindi, è tenuto a versare l’imposta sul valore delle criptovalute, che è pari al 2 per mille – corrisponde, quindi, all’imposta di bollo che sostituisce -. Il versamento deve essere effettuato tramite intermediario o, quando questo non ci fosse, attraverso un autoliquidazione in sede di dichiarazione dei redditi, rispettando modalità e tempistiche indicate direttamente dall’Agenzia delle entrate.

L’Ade, attraverso la risoluzione 36/E/2023 ha indicato anche il codice tributo da utilizzare nel modello F24: 1727.

L’imposta deve essere calcolata sulla base imponibile che è costituita dal valore giacente delle criptovalute alla fine di ogni singolo anno solare. Quindi al 31 dicembre. O alla data nella quale è stata ceduta. Per effettuare il calcolo è necessario prendere in considerazione la quotazione rilevata dall’exchange nel quale l’investimento è custodito.

Qualora non fosse possibile ricavare il suddetto valore, lo stesso deve essere determinato andandosi a basare sul valore di mercato che può essere rilevato su una piattaforma analoga, nella quale siano negoziate le stesse criptovalute. In alternativa è possibile appoggiarsi su siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato.

L’ammontare dell’imposta, inoltre, è determinato dai giorni di detenzione della stessa nel corso dell’anno fiscale. E, soprattutto, in base alla quota di possesso.