Contributi Inps, interessi e sanzioni sui ritardi più cari dal 16 settembre

Dal 16 settembre cambiano interessi e sanzioni sui contributi Inps: ecco le nuove aliquote per omissioni, rateazioni ed evasione

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

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Dal 16 settembre 2026 diventano più onerosi i ritardi nei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. La modifica è legata alla decisione della Banca centrale europea di aumentare di 25 punti base i tre principali tassi di interesse di riferimento. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali sale così al 2,65%. A recepire la variazione è la circolare Inps n. 98 dell’11 settembre 2026.

Cambiano sia gli interessi applicati alle rateazioni e ai differimenti, sia le sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva. Restano invece invariati i piani di ammortamento già notificati o emessi sulla base delle regole precedenti.

Perché cambiano gli importi

Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso il 10 settembre di aumentare di 25 punti base i tre principali tassi di interesse di riferimento. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è stato fissato al 2,65%, con efficacia dal 16 settembre 2026. La variazione del tasso di riferimento incide anche sul calcolo degli interessi applicati dall’Inps alle somme contributive. In particolare, riguarda:

  • gli interessi di dilazione, applicati a chi paga i debiti contributivi a rate;
  • gli interessi di differimento, dovuti quando viene autorizzato il rinvio del termine di versamento;
  • le sanzioni civili in caso di contributi omessi o pagati in ritardo.

Le nuove regole riguardano i contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali obbligatorie. Sono quindi interessati, tra gli altri, lavoratori autonomi, professionisti iscritti alla Gestione separata, artigiani e commercianti.

Per le rateazioni richieste dal 16 settembre 2026, il tasso dell’interesse di dilazione sale al 4,65% annuo. La percentuale è data dal tasso Bce del 2,65% più una maggiorazione di due punti percentuali.

Omissione contributiva, la sanzione è all’8,15%

Per il mancato o ritardato pagamento di contributi il cui importo risulta dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie, la sanzione civile passa all’8,15% annuo. Il calcolo è il seguente:

  • 2,65%: tasso di riferimento Bce;
  • 5,5%: maggiorazione prevista per l’omissione contributiva;
  • 8,15%: sanzione complessiva applicabile dal 16 settembre.

La sanzione non può comunque superare il 40% dell’importo dei contributi non versati entro la scadenza prevista dalla legge.

Ravvedimento entro 120 giorni

Per chi si mette rapidamente in regola è prevista una disciplina più favorevole. La sanzione può essere calcolata al solo tasso del 2,65%, senza la maggiorazione di 5,5 punti percentuali, ma soltanto se ricorrono contemporaneamente tre condizioni:

  • il pagamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza;
  • il versamento viene effettuato in un’unica soluzione;
  • il contribuente agisce spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Se anche una sola di queste condizioni non viene rispettata, si applica la sanzione ordinaria dell’8,15%. Il termine dei 120 giorni assume quindi un’importanza decisiva. Superato questo limite, il pagamento non beneficia più della riduzione e la sanzione viene calcolata secondo il regime ordinario previsto per il periodo di ritardo.

Il caso dell’evasione contributiva

L’evasione contributiva è una fattispecie più grave rispetto alla semplice omissione. Si verifica quando denunce, registrazioni o dichiarazioni sono omesse o non veritiere con l’intento di sottrarsi al pagamento dei contributi. Può avvenire, per esempio, attraverso l’occultamento di rapporti di lavoro o di elementi rilevanti ai fini della determinazione della contribuzione, come retribuzioni o redditi. In questo caso la sanzione ordinaria è pari al 30% annuo, con un limite massimo del 60% dei contributi non pagati.

È tuttavia possibile beneficiare di una sanzione ridotta attraverso la denuncia spontanea, purché questa venga effettuata entro 12 mesi dalla scadenza e prima di eventuali contestazioni. Sono previste queste sanzioni:

  • evasione contributiva ordinaria: sanzione del 30% annuo;
  • denuncia spontanea e pagamento entro 30 giorni: sanzione dell’8,15% annuo;
  • denuncia spontanea e pagamento entro 90 giorni: sanzione del 10,15% annuo.

Anche in questi casi il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione. Per l’evasione denunciata spontaneamente, il limite massimo della sanzione scende al 40% dei contributi non versati.