Imprese, via libera al nuovo Codice di proprietà industriale: cosa cambia per marchi e brevetti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale creato nel 2005

Novità in arrivo in merito alla proprietà industriale. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale creato nel 2005. Il disegno di legge rientra nella riforma del sistema della proprietà industriale prevista dal PNRR.

Qui cosa prevede il nuovo decreto approvato dal governo Meloni sulla tutela degli interessi nazionali

Cos’è la proprietà industriale

Spieghiamo intanto cos’è esattamente il Codice della proprietà industriale e come funziona. Intanto, va precisato che l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori – i cosiddetti segreti commerciali – e nuove varietà vegetali.

I diritti di proprietà industriale si acquistano soprattutto mediante brevetto o registrazione. Sono oggetto di brevetto le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, mentre possono essere registrati i marchi, i disegni e modelli, e le
topografie dei prodotti a semiconduttori.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano essenziali a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Il Codice della proprietà industriale, CPI, è stato creato nel 2005, quando nel nostro ordinamento è stata introdotta una disciplina semplificata e aggiornata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, che è andata a riordinare e accorpare oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti, in particolare come effetto dell’adeguamento delle norme italiane ai regolamenti Ue e internazionali.

In particolare, il Codice richiama e fa propri i principi generali e i contenuti della Convenzione di Parigi del 1883, il primo trattato internazionale sui brevetti che ancora oggi rappresenta, per i 157 Stati aderenti, uno dei principali punti di riferimento per la disciplina internazionale della proprietà industriale.

La Convenzione è stata aggiornata più volte, l’ultima nel 1967 con la Convenzione di Stoccolma che ha portato alla costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede in Ginevra.

Qui dal Difensore civico al Codice degli appalti, tutte le novità per il mondo delle imprese e delle PMI.

Cosa prevede la legge in materia di diritto di proprietà industriale

Ai cittadini dei Paesi che rientrano nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e ai cittadini di Stati che non ne fanno parte ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato aderente viene concesso lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani.

Ai cittadini di Stati che non fanno parte della Convenzione viene concesso il trattamento accordato ai cittadini italiani se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato di una convenzione internazionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta a ottenere un titolo di proprietà industriale, ha diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio.

Il termine di priorità è di 12 mesi per i brevetti d’invenzione e i modelli di utilità e le varietà vegetali, di 6 mesi per i disegni o modelli e i marchi.

Le facoltà collegate al diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Questa limitazione non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà sono regolate dalle disposizioni del Codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

In caso di diritto appartenente a più soggetti, possono essere effettuati da ciascun soggetto, nell’interesse di tutti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevetto o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi .

Cosa cambia per la proprietà industriale con il decreto Meloni

Con il nuovo decreto varato dal governo Meloni, arrivano importanti novità sulla proprietà industriale. Il termine di realizzazione per dare attuazione al provvedimento è fissato al terzo trimestre 2023.

Il disegno di legge, che si compone di 31 articoli, punta al rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà intellettuale, alla semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure ed a stabilire norme di coordinamento e di adeguamento dell’intera disciplina.

In particolare, introduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi dell’Unione europea, il ribaltamento del cosiddetto Professor privilege, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore. Il testo passerà ora all’esame del Parlamento.

Ecco le principali novità:

  • introduzione del divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta
  • ok a protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali
  • i diritti nascenti dalle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore e, al contempo, si riconosce l’autonomia di università, enti pubblici di ricerca e IRCCS per disciplinare le premialità connesse all’attività inventiva
  • più controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese e accelerazione delle procedure
  • tempi più veloci dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi
  • stop all’obbligo di trasmettere all’UIBM la documentazione cartacea depositata presso le Camere di commercio
  • ruolo di tutela del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in assenza di Consorzi di tutela
  • riduzione da 18 a 12 mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale
  • la regolarizzazione dei pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale ora è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.