Chi sceglie la pensione integrativa non dovrà rinunciare a tutto il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ma potrà destinare al fondo pensione solo una percentuale, anche minima, in base agli accordi presi con l’azienda. È una delle novità in materia di previdenza integrativa contenute nel maxiemendamento del Governo al Ddl concorrenza (Art. 16 del Ddl n. 2085/2017) approvato dal Senato in questi giorni.
Finora il dipendente doveva decidere, in fase di assunzione, se destinare il proprio TFR all’azienda, per riscuoterlo poi nel momento in cui si fosse interrotto il rapporto di lavoro, o ad una pensione integrativa, scegliendo il fondo pensione complementare nel quale far confluire nella sua totalità il Trattamento di Fine Rapporto.
Questa seconda opzione scatta in automatico nel caso in cui il lavoratore non manifesti alcuna preferenza e il TFR viene destinato nel fondo pensione aziendale o settoriale o, in loro assenza, a FondINPS, il fondo pensione dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
D’ora in poi il lavoratore potrà decidere di destinare solo una percentuale di TFR ad un fondo pensione complementare, lasciando il resto in azienda.
Viene inoltre prevista la possibilità di anticipare la prestazione, in caso di disoccupazione superiore a 24 mesi.
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