Come indica la legge, e in particolare l’art. 2120 del Codice Civile, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto – Tfr. Punto di riferimento normativo in materia è la legge n. 297 del 1982, che indica le regole essenziali e include norme sulle pensioni.
Esso, detto anche liquidazione, è un elemento della retribuzione o salario posticipato quantificato per quote annuali, il cui versamento è differito alla data della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua ragione (dimissioni, licenziamento, pensionamento). Inoltre il Tfr viene stabilito e calcolato secondo un ben preciso criterio ed è erogato per la generalità dei rapporti di lavoro dipendente, inclusi i contratti a tempo parziale, di apprendistato e a termine. Matura anche per coloro che fanno il periodo di prova, e anche se la prova ha avuto esito negativo e non permette di continuare l’attività.
Tra le agevolazioni connesse al trattamento di fine rapporto, c’è anche la possibilità di riceverne un anticipo Tfr a determinate condizioni e per spese considerabili di primaria importanza. Tra queste vi sono anche quelle legate al mutuo? Si tratta di una domanda ricorrente per molti lavoratori e lavoratrici, specialmente le giovani coppie o coloro che hanno da poco acquistato una casa e stanno cercando di mantenere i conti in equilibrio, per sostenere il pagamento delle rate periodiche del mutuo.
Pertanto, il Tfr può essere anticipato per dare una mano con questa spesa indubbiamente non irrilevante per il bilancio familiare? C’è un diritto in proposito, inderogabile dal datore di lavoro? Vediamo insieme la risposta.
Indice
Anticipo Tfr, cos’è in breve
Il trattamento di fine rapporto ha la duplice funzione di costituire una misura di supporto economico nel lasso di tempo intercorrente tra la perdita del lavoro e l’individuazione di una nuova occupazione, ma è anche una sorta di strumento di premialità atto a coronare un duraturo percorso professionale in azienda. D’altronde più tempo si rimane in un luogo di lavoro, più l’importo del Tfr sarà destinato a salire – rappresentando in qualche modo una ricompensa per la fedeltà e la longevità lavorativa del singolo dipendente.
Costituendo una somma di denaro accantonata via via nel tempo, una quota del trattamento di fine rapporto può essere – per legge – anticipata, ossia versata anteriormente alla data del termine del rapporto di lavoro.
All’art. 2120 del Codice Civile è prevista infatti anche l’anticipazione della liquidazione, in quanto il legislatore ha usato queste parole:
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Attenzione però in quanto le richieste di anticipazione sono soddisfatte ogni anno, entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Inoltre, per somma massima pari al 70% si intende la somma a cui il lavoratore o la lavoratrice avrebbe diritto, se il rapporto di lavoro finisse proprio alla data della richiesta di anticipo Tfr.
Allo stesso articolo si precisa altresì che condizioni di maggior favore possono essere indicate nei contratti collettivi o negli accordi individuali.
Con il mutuo si diventa subito proprietari della casa?
Per comprendere la risposta che tra poco daremo al quesito posto in apertura, bisogna precisare un punto molto importante (scontato per alcuni ma non per tutti). Quando si sceglie la strada del mutuo per comprare un’abitazione, sostanzialmente si diventa nell’immediato proprietari dell’immobile, ossia il diritto di proprietà è acquistato nonostante il successivo pagamento periodico delle rate del mutuo.
In sintesi il quadro è il seguente:
- il mutuo consiste in un finanziamento concesso da una banca, che consente di acquistare la casa e sostenerne le spese di acquisto in modo diluito nel tempo;
- il diritto di proprietà sulla casa è immediatamente trasferito al momento stesso dell’acquisto.
Precisato ciò, non bisogna dimenticare che gli obblighi di versamento delle rate sono ‘protetti’ dall’ipoteca dello stesso istituto di credito sull’immobile acquistato. Infatti l’immobile è e resta una garanzia per il prestito legato alla compravendita e al trasferimento della proprietà.
Anticipo Tfr per pagare il mutuo possibile solo con accordo ad hoc
Oggi sono sostanzialmente questi i casi che permettono di anticipare il trattamento di fine rapporto – Tfr, ossia:
- sostenimento spese sanitarie;
- pagamento spese connesse ai congedi parentali oppure formativi;
- acquisto prima casa, documentato con atto notarile.
Ebbene proprio da quest’ultimo punto si può dedurre che la risposta alla domanda iniziale è, purtroppo, negativa. Infatti colui che ha sottoscritto l’atto di acquisto presso il notaio, è già da tempo divenuto proprietario dell’immobile e, conseguentemente, il caso in esame non rientra tra quelli per cui si ha un vero e proprio diritto all’anticipo del Tfr. L’azienda potrebbe rifiutare la richiesta.
Ma se è vero che il capo non è tenuto a dare l’anticipazione del Tfr, è pur possibile mettersi d’accordo con lui per trovare i soldi con cui estinguere – anche in via anticipata – il mutuo in corso. In sostanza il lavoratore o la lavoratrice potrà sedersi ad un tavolo con l’azienda per individuare assieme modalità e tempistiche di erogazione dell’anticipo Tfr che, lo ricordiamo, in questo caso rientra tra le scelte di discrezionalità del datore di lavoro.
Come soluzione alternativa, il mutuatario potrebbe considerare la possibilità di rivolgersi alla banca al fine di rinegoziare il mutuo, per tentare la strada della modifica delle condizioni del contratto in essere, migliorandole in senso favorevole alla propria condizione economica e al proprio bilancio familiare.