I rider sono lavoratori subordinati, la Cassazione rivoluziona il food delivery

Con una sentenza la Cassazione conferma la decisione della Corte d’appello di Torino stabilendo che per i rider il contratto autonomo non esclude le protezioni del lavoro dipendente

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Pubblicato: 1 Novembre 2025 12:07

I rider devono essere considerati collaboratori etero-organizzati e, di conseguenza, a loro si applicano le tutele proprie del lavoro subordinato.

A stabilirlo è la sentenza n. 28772/2025 della Corte di Cassazione, depositata il 31 ottobre, che conferma integralmente la decisione della Corte d’appello di Torino.

Rider come lavoratori subordinati

La Suprema Corte ribadisce così un orientamento già consolidato, secondo cui il contratto formalmente autonomo non impedisce l’applicazione della disciplina del lavoro dipendente quando sussistono determinate condizioni: continuità, prevalenza personale della prestazione e organizzazione da parte del committente.

La decisione si fonda sull’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, che introduce un meccanismo definito “rimediale”. Tale disposizione stabilisce che alle collaborazioni continuative, prevalentemente personali e organizzate dal committente si applicano le norme del lavoro subordinato.

Questo sistema crea una dissociazione tra la forma giuridica del contratto (formalmente autonomo) e la disciplina sostanziale (quella del lavoro subordinato), con l’obiettivo di evitare abusi nelle collaborazioni e garantire tutele più solide ai lavoratori della gig economy.

L’azienda di consegne coinvolta nel ricorso aveva sostenuto che l’uso della bicicletta di proprietà dei rider fosse un elemento distintivo del lavoro autonomo. Ma la Cassazione ha respinto con decisione questa argomentazione, ritenendola irrilevante: la disponibilità del mezzo non incide sulla qualificazione del rapporto, che resta formalmente autonomo ma disciplinato come subordinato quando il potere organizzativo appartiene al committente.

Il carattere personale della prestazione, sottolineano i giudici, viene meno solo se il lavoratore può delegare ad altri l’esecuzione della consegna, eventualità esclusa nei contratti dei rider.

Conta la non occasionalità delle prestazioni

La Corte d’appello, confermata dalla Cassazione, ha riconosciuto la natura continuativa della collaborazione sulla base della non occasionalità delle prestazioni. Non è rilevante la media mensile dei turni effettivamente svolti, ma anche quelli opzionati dal lavoratore, poiché l’azienda aveva la facoltà di assegnare la consegna a un rider diverso da quello prenotato.

Questo elemento, per la Cassazione, dimostra l’esistenza di un rapporto costante, reiterato nel tempo, e dunque compatibile con le caratteristiche del lavoro subordinato.

Il ruolo dell’algoritmo

Un passaggio cruciale della sentenza riguarda l’etero-organizzazione, cioè il potere del committente di determinare tempi e luoghi di lavoro.

Nel caso specifico, la società utilizzava un algoritmo per assegnare le consegne, fissando anche i tempi di esecuzione: ogni ordine doveva essere completato entro 30 minuti, e chi non ci riusciva andava incontro a penalizzazioni o riduzione delle future opportunità di lavoro.

Secondo la Cassazione, questo meccanismo dimostra in modo evidente il controllo esercitato dall’azienda sulle modalità operative del rider, configurando così un vero e proprio potere direttivo.

In pratica, la Cassazione ha ribadito il principio chiave: non conta la forma contrattuale, ma la sostanza del rapporto. E quando l’organizzazione, i tempi e i luoghi del lavoro sono imposti dal committente, che sia derivante da scelte umane o da un algoritmo, il collaboratore ha diritto alle stesse garanzie di un dipendente.

La pronuncia n. 28772/2025, come detto, conferma l’orientamento già espresso con la sentenza n. 1633/2020. Si attendono ora gli sviluppi: le aziende di food delivery potrebbero decidere di cambiare modalità operative per difendere i fatturati.