Malattie professionali, l’elenco aggiornato al 2024

L'Inail ha aggiornato l'elenco delle malattie professionali 2024, le nuove tabelle sostituiscono quelle precedentemente approvate

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Redazione

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Con una circolare pubblicata il 15 febbraio 2024, l’Inail ha aggiornato l’elenco delle malattie professionali 2024.

L’Istituto, nello specifico, ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008.

La Circolare Inail

La Circolare Inail n. 7 del 15 febbraio 2024 ha di fatto reso operativo quanto stabilito dal decreto interministeriale 10 ottobre 2023, che ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, in linea con quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le nuove tabelle sostituiscono quelle precedentemente approvate e sono state elaborate a conclusione dei lavori di aggiornamento di quelle precedenti da parte della Commissione scientifica.

Malattie professionali, nuove tabelle

Le nuove tabelle, come spiegato da Inail, conservano la struttura a tre colonne che ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore.

Quindi, affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa. Ovvero:

  • nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems
    10th Revision);
  • nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore;
  • nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Sul piano operativo, pertanto, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

  • l’esistenza della patologia nosologicamente;
  • l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione;
  • la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L’Inail potrà superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

  • l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
  • che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
  • che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
  • che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
  • che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla.

Come cambia l’elenco delle malattie professionali, principali modifiche

Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti:

  • eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie ……” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;
  • eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall’Inail, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta;
  • introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo;
  • l’aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l’adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
  • è stato inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l’esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno);
  • sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.

Da quando si applicano le nuove tabelle

Delle nuove tabelle INAIL  si deve tenere conto per gli eventi verificatisi a partire dal 19 novembre 2023, cioè il giorno dopo della pubblicazione del decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 in GU (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023).

Quindi, il fulcro di queste modifiche, che riguarda l’introduzione di un nuovo sistema tabellare, progettato per affrontare le sfide emergenti nel contesto delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, entra in vigore per le nuove denunce di infortuni a partire dalla data sopracitata.

Tuttavia, il decreto prevede anche disposizioni specifiche per i casi che ricadono sotto il precedente sistema tabellare, ma che sono ancora in corso di valutazione. In tali situazioni, viene garantita la continuità dell’applicazione della normativa vigente al momento della presentazione della domanda, anche se il processo di istruttoria è ancora in corso. Questa misura mira a garantire una certezza normativa per gli assicurati che hanno già avviato il processo di richiesta di riconoscimento.

Un elemento cruciale di questo aggiornamento normativo è il principio del favor lavoratoris, che sottolinea l’importanza di proteggere gli interessi dei lavoratori. In questo contesto, si prevede che, per i casi non contemplati nel vecchio sistema tabellare ma inclusi nel nuovo, le richieste già in corso di trattazione verranno valutate in base alle nuove tabelle, garantendo così un equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e le nuove acquisizioni scientifiche.

Le disposizioni specifiche per i diversi stati dei casi in istruttoria includono l’applicazione delle nuove tabelle per i casi di malattia non ancora valutati e per quelli di opposizione ancora in fase di istruttoria. Per i casi in contenzioso giudiziario, si prevede un riesame alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova emersi durante il processo.

Tuttavia, è importante sottolineare che le nuove tabelle non influenzeranno i casi già definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti.

Infine, per quanto riguarda i casi in istruttoria per revisioni, ricadute e richieste di cure termali, ausili e protesi, non vi sono impatti derivanti dall’entrata in vigore delle nuove tabelle, in quanto tali casi non riguardano direttamente l’accertamento di nuove malattie.

Questo aggiornamento normativo rappresenta un passo significativo nell’adeguamento del quadro normativo italiano alle evoluzioni del mondo del lavoro e della ricerca scientifica, assicurando nel contempo la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori.