Precariato scuola, sì al risarcimento anche dopo la stabilizzazione

Cassazione, i concorsi non sanano l’abuso dei contratti a termine. Quando spetta il risarcimento ai precari della scuola e perché

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Con la sentenza n. 30779/2025, la Sezione Lavoro della Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali sul tema dell’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola. Quella dell’uso sistematico dei contratti di questo tipo, per coprire esigenze permanenti, è una prassi tanto discutibile quanto diffusa. E, ora, viene nuovamente bocciata dalla Corte.

La pronuncia giunge al termine di una vicenda giudiziaria riguardante i docenti di religione cattolica (IRC), ma ha effetti che vanno ben oltre questa specifica categoria. Riguarda infatti tutta la categoria dei precari della scuola. Vediamo più da vicino.

Il caso concreto, abuso “contrattuale” e il ruolo dei concorsi

I giudici di piazza Cavour hanno affrontato la questione del concorso per docenti di religione previsto dal DL n. 126/2019, attuato con il DM n. 9/2024. In estrema sintesi, il ministero dell’Istruzione aveva fatto ricorso contro una decisione di corte d’appello. Quest’ultima, infatti, aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a una docente IRC per l’illegittima reiterazione di contratti a termine su più anni.

La Suprema Corte ha però respinto il ricorso ministeriale, confermando integralmente il diritto al pieno ristoro economico, in favore della donna. Come accennato, la portata della pronuncia va oltre il caso singolo. C’è un principio chiave che emerge: le pubbliche selezioni non sono un escamotage e, quindi, non possono mai sanare l’abuso dei contratti a tempo determinato.

In particolare, i concorsi straordinari e riservati — anche se per titoli ed esami — non sono idonei a riparare all’illecito abuso nei contratti. Il motivo è molto semplice: offrono al lavoratore solo una mera chance o possibilità di assunzione. Non un diritto soggettivo a lavorare stabilmente nella scuola. Sono un semplice “palliativo” perché, anche chi risulta idoneo ma non vincitore, non acquisisce alcun diritto all’immissione in ruolo.

A suo beneficio matura soltanto un’aspettativa legata a eventuali e futuri scorrimenti di graduatoria. Al contempo, non vengono sanati gli anni di precarietà, la mancata stabilità occupazionale, le limitazioni alla progressione economica e la perdita di opportunità di carriera.

Tutela piena del diritto al risarcimento danni per ingiusta precarietà

La Corte fuga ogni dubbio. La partecipazione a una pubblica selezione (per cui dal 2026 vale la nuova norma taglia idonei), in sé, non elimina o ripara la precarietà già subita. Né, a maggior ragione, elimina il diritto a richiedere, tempestivamente, un congruo risarcimento per l’abuso patito.

In proposito, sono limpide le parole già usate in passato dalla Cassazione (sent. 5244/2024):

il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante.

Seguendo questa linea di ragionamento e considerando il caso deciso recentemente dalla Corte:

  • la partecipazione al concorso IRC 2019, in sé, non fa perdere il diritto al pieno ristoro per il danno patito;
  • pur oggi stabilizzati, i docenti IRC che hanno superato i 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato, e che sono stati successivamente assunti in ruolo, possono comunque tutelarsi sul fronte risarcitorio.

Per la Cassazione, la sola vera sanatoria dell’abuso dei contratti a termine sarebbe la stabilizzazione automatica. Ci riferiamo cioè alla conquista della cattedra, per scorrimento diretto di graduatoria e senza alcuna (ulteriore ed eventuale) procedura selettiva. Solo in questo caso l’assunzione avrebbe natura realmente riparatoria.

La sentenza si applica a tutti i lavoratori della scuola

Non soltanto dagli insegnanti di religione. La pronuncia n. 30779 della Cassazione fa giurisprudenza e può essere utilizzata e richiamata dalla generalità dei lavoratori subordinati della scuola, che abbiano patito un’abusiva ripetizione di contratti a termine. Sono compresi anche i docenti di sostegno non specializzati e tutti gli altri precari della scuola che, per ragioni normative, non abbiano avuto accesso a concorsi tempestivi.

Attenzione però, perché la giurisprudenza della Corte indica che, per far valere questo principio giurisprudenziale, debbono essere presenti alcuni requisiti fondamentali. Anzitutto, il superamento dei 36 mesi di servizio, che rappresenta la soglia dell’illegittimità.

Ci deve essere poi lo svolgimento di un servizio “qualificato”, cioè prestato su posti vacanti e disponibili. E, inoltre, l’impossibilità di partecipare a concorsi utili all’immissione in ruolo, prima del raggiungimento dei 36 mesi.

Non solo. Il diritto al risarcimento è pur sempre subordinato alla tempestiva iniziativa del docente. Egli, infatti, deve:

  • impugnare l’ultimo contratto a termine entro 180 giorni dalla sua scadenza;
  • trasmettere l’impugnazione al Ministero con raccomandata A/R o PEC.

Se non lo fa, perde il diritto al risarcimento anche se avrebbe tutte le ragioni per rivendicarlo.

Il doppio canale di reclutamento

La sentenza in oggetto vuole voltare pagina e contribuire a superare, una volta per tutte, il nodo del precariato strutturale nella scuola. Si pensi al caso del sostegno, ad esempio. Quando un’attività lavorativa ha carattere stabile continuativo nel tempo, non può essere svolta per anni attraverso supplenze. In questi casi, il ricorso reiterato ai contratti a termine è illegale e produce un danno economico e di carriera.

Sono decine e decine di migliaia le cattedre che, annualmente, restano senza titolare di ruolo. Con un abuso vero e proprio, vengono coperte con contratti a tempo determinato perché collocate in un “organico di fatto”.

Ebbene, per la Suprema Corte, il solo strumento normativo realmente idoneo a prevenire e sanare l’abuso è il doppio canale di reclutamento. Da una parte, occorrono periodici concorsi ordinari. Dall’altra, il ricorso all’assunzione — come sostenuto dal sindacato Anief — basato su graduatorie per titoli e servizi, da cui attingere direttamente per immissioni in ruolo e stabilizzazioni certe e definitive.

Solo così l’assunzione a tempo indeterminato assumerebbe una funzione realmente riparatoria. Invece, le selezioni pur straordinarie restano invece strumenti di scelta, che non eliminano l’illegalità alla base. Il doppio canale valorizzerebbe anche le competenze e le aspirazioni degli idonei, riducendo la massa di precariato cronico.

Concludendo, è auspicabile che il principio stabilito dalla Cassazione incida davvero sul futuro del reclutamento scolastico e sulle future scelte del legislatore italiano.