Congedo parentale, le novità per i genitori dipendenti: un mese in più indennizzato all’80%

I genitori che hanno completato il congedo obbligatorio di maternità potranno usufruire di due mesi di congedo parentale retribuito all’80%

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Pubblicato: 14 Febbraio 2024 10:43

Nel quadro delle nuove disposizioni lavorative introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, una delle principali innovazioni riguarda la regolamentazione del congedo parentale. Il legislatore ha deciso di aumentare al 80% l’indennità prevista per il congedo parentale fino a un massimo di un ulteriore mese, estendendo tale beneficio fino al sesto anno di vita del bambino.

Tale misura è valida esclusivamente per l’anno 2024 e si applica ai genitori che hanno concluso il periodo di congedo di maternità o paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. Per gli anni successivi, l’indennità sarà fissata al 60% della retribuzione.

Indennità di congedo parentale: come funziona

La normativa sull’indennità per il congedo parentale è così definita. Per le madri lavoratrici, è previsto un congedo indennizzato di 3 mesi al 30% fino al dodicesimo anno di età del figlio, o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. In alternativa, l’indennità può essere elevata fino al 80% della retribuzione per un massimo di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino (a partire dagli anni successivi al 2024, un mese sarà indennizzato all’80% e un mese al 60%).

Per i padri lavoratori, è previsto un congedo di 3 mesi al 30% fino al dodicesimo anno di età del figlio, o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Anche per loro, l’indennità può essere elevata fino all’80% della retribuzione per un massimo di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino (a partire dagli anni successivi al 2024, un mese sarà indennizzato all’80% e un mese al 60%).

Altri mesi di congedi subordinati a condizioni reddituali

La normativa prevede ulteriori periodi di congedo che si aggiungono a quelli descritti precedentemente, per i quali è garantita un’indennità economica pari al 30% della retribuzione. Questi periodi aggiuntivi sono concessi:

  • Fino al dodicesimo anno di vita del bambino;
  • A condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria.

Il reddito individuale considerato di riferimento è quello soggetto a imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), escludendo l’indennità per congedo parentale, percepito dal genitore richiedente nell’anno in cui inizia la prestazione o la frazione della stessa. Non vengono considerati per la determinazione del reddito:

  • I trattamenti di fine rapporto, indipendentemente dalla denominazione;
  • Il reddito proveniente dalla casa di abitazione;
  • I redditi derivanti da competenze arretrate, soggetti a tassazione separata;
  • I redditi esenti e quelli già tassati completamente alla fonte.

I dubbi della Manovra: i due mesi spettano anche al solo genitore?

Il genitore solo ha diritto a un periodo di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione per un totale di 9 mesi fino ai 12 anni di età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia del figlio in caso di adozione o affidamento. La condizione di genitore solo si verifica nei casi di morte dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

La normativa non specifica esplicitamente se la misura di due mesi indennizzati all’80% (per gli anni successivi al 2024, un mese all’80% e un mese al 60% della retribuzione) spetti anche al genitore solo.

Tuttavia, si ritiene generalmente che questa disposizione, essendo rivolta in alternativa al padre o alla madre, possa essere applicabile anche al genitore solo, purché soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa (termine della fruizione del congedo di paternità o maternità obbligatorio in data successiva al 31 dicembre 2023 e fruizione del congedo parentale entro il sesto anno di vita del bambino). Si attendono comunque chiarimenti ufficiali da parte degli istituti competenti per una corretta interpretazione e applicazione della misura.

Come si calcola l’indennità per congedo parentale

L’indennità economica fornita dall’Inps per i periodi di assenza a titolo di congedo parentale costituisce un sostegno fondamentale per i lavoratori che necessitano di prendersi cura dei propri figli. Questa indennità viene calcolata in base alla retribuzione media globale giornaliera (RMG), che rappresenta il compenso medio percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l’inizio del congedo.

Una volta determinata la RMG, essa viene percentualizzata al 30% o all’80% a seconda delle disposizioni normative specifiche, e successivamente moltiplicata per il numero di giornate indennizzabili durante il periodo di assenza. È importante sottolineare che l’Inps riconosce come indennizzabili tutte le giornate incluse nell’arco temporale di fruizione del congedo.

Tuttavia, va precisato che alcune giornate non sono considerate indennizzabili: si tratta delle festività e delle domeniche per gli operai, e delle festività che cadono di domenica per gli impiegati. Queste eccezioni sono stabilite per garantire un trattamento equo e coerente con le disposizioni contrattuali e normative applicabili a ciascuna categoria lavorativa.

Il congedo parentale in sintesi

Il periodo massimo di congedo parentale per ciascun genitore rimane invariato. Per la madre lavoratrice, il congedo può durare fino a 6 mesi fino al dodicesimo anno di età del figlio o fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il padre lavoratore può usufruire di un congedo massimo di 6 mesi entro il dodicesimo anno di età del figlio. È importante notare che il padre può ottenere un mese aggiuntivo di congedo, portando il totale a 7 mesi, se si astiene per almeno 3 mesi consecutivi o frazionati. Il genitore solo ha diritto a un periodo di congedo di 11 mesi.

Va sottolineato che i limiti di durata individuali stabiliti dalla normativa devono essere coordinati con il periodo massimo di congedo fruibile dai genitori insieme. Il Testo Unico delle disposizioni per la tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri (D.Lgs. n. 151/2001) stabilisce che il periodo massimo di congedo tra madre e padre sia di 10 mesi (estesi a 11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi).

In sintesi, per i congedi parentali disciplinati dall’articolo 34 del D.Lgs n. 151/2001:

  • L’indennità è elevata all’80% della retribuzione per un massimo di un mese, alternativamente tra i genitori.
  • Questa elevazione è disponibile per un massimo complessivo di due mesi.
  • Tale misura si applica fino al sesto anno di vita del bambino.
  • Il primo mese è indennizzato all’80% della retribuzione, mentre il secondo mese è indennizzato al 60% della retribuzione (al 80% solo per il 2024).
  • Questa disposizione si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.

In totale, il congedo parentale può durare fino a 7 mesi, con un’indennità al 30% della retribuzione.