Il tema del licenziamento del dipendente è sempre molto delicato, poiché molto spesso le motivazioni non sono ben definite e il lavoratore stesso può impugnare la decisione del datore di lavoro al fine di tutelare i propri interessi.
È dunque importante definire cosa si intende con l’espressione “licenziamento per giustificato motivo soggettivo“, per comprendere più nello specifico a quali fattispecie si fa riferimento con questa formula.
Di seguito tutte le informazioni utili in materia, per fugare il campo da possibili dubbi e se del caso, tutelarsi nelle opportune sedi contro un licenziamento ritenuto illegittimo.
Indice
Differenze tra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
Il diritto del lavoro è fatto anche di distinzioni tra categorie, come ad esempio in materia di recesso datoriale. Infatti le norme di legge prevedono:
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il licenziamento collettivo, adottati per ragioni legate alla sopravvivenza aziendale
- il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e il licenziamento per giusta causa, legati al comportamento adottato dal lavoratore subordinato
Qui interessano in particolare le ultime due tipologie di recesso, perché hanno direttamente a che fare con ciò che il dipendente assunto fa, o non fa, all’interno del luogo di lavoro.
In particolare, il licenziamento per giusta causa riguarda tutti i casi in cui il dipendente si comporta in modo così grave da non poter permettere la prosecuzione dell’esperienza lavorativa. Ecco perché si parla di licenziamento in tronco, immediato, senza preavviso né indennità.
Si tratta di casi come ad es. l’insubordinazione, la diffamazione dell’azienda, il furto di materiale aziendale o le molestie sul luogo di lavoro.
Diverso e più complesso è il caso del giustificato motivo, che a sua volta può essere oggettivo o soggettivo. Il giustificato motivo oggettivo si lega a una oggettiva difficoltà per il datore di lavoro a continuare il rapporto, per esempio per problemi economici dimostrabili, ad es. crisi economica dell’azienda o ristrutturazione della stessa. Talvolta le difficoltà sono così gravi che occorre procedere al licenziamento collettivo.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, invece, è una fattispecie dai confini molto più labili, che spesso nell’ambito del lavoro subordinato si presta a interpretazioni diverse.
Cause del licenziamento per motivo soggettivo
Il licenziamento soggettivo ha come motivazione un’inadempienza da parte del lavoratore, non grave come quella prevista nella giusta causa ma comunque in grado di incrinare il rapporto lavorativo.
La fattispecie si lega dunque sempre a un comportamento del dipendente, ma la diversa valutazione della gravità dello stesso può rendere più difficile capire la reale liceità del provvedimento.
L’inadempimento da parte del dipendente deve essere non di scarsa importanza e deve riguardare un obbligo contrattuale, oltre a essere lesivo di un interesse rilevante per il datore di lavoro. Si deve trattare dunque di una violazione che non rende possibile una diversa sanzione disciplinare, come ad es. la multa o la sospensione.
Esempi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Per comprendere meglio cosa si intende per licenziamento per giustificato motivo soggettivo può essere utile fare degli esempi pratici, che meglio rendano l’idea delle tipologie di comportamenti per i quali è possibile interrompere il rapporto di lavoro. Ad aiutare in ciò c’è la copiosa giurisprudenza della Cassazione.
Negligenza e scarso rendimento
Negligenza e scarso rendimento, per esempio, possono essere motivazioni sufficientemente gravi da spingere il datore di lavoro a licenziare il dipendente, ritenuto evidentemente non più idoneo.
Si può parlare di negligenza in caso di mancata colposa custodia di beni patrimoniali dell’azienda, oppure di sinistro stradale nello svolgimento delle mansioni di autista, mentre si ha scarso rendimento quando risulti una enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati e quanto realmente prodotto dal lavoratore, ovviamente purché le cause siano imputabili a quest’ultimo.
Assenza ingiustificata
Tra le cause di licenziamento è possibile citare anche l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, una fattispecie che può dar vita anche al licenziamento per giusta causa se si tratta di assenze non comunicate o giustificate con informazioni non veritiere, che arrechino un danno al datore di lavoro.
Mancato rispetto direttive
Il mancato rispetto delle direttive del datore di lavoro può essere un’altra causa di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in particolare se:
- il lavoratore, dopo essersi opposto alla richiesta di svolgere lavoro straordinario, reagisce sia fisicamente che verbalmente nei confronti del responsabile, non restituisce le lettere di contestazione, e permane presso i locali aziendali, dopo il provvedimento di sospensione dal servizio (come specificato dalla Cassazione nella sentenza n. 8938/2009)
- il lavoratore manifesta un ripetuto e ingiustificato rifiuto di recarsi in trasferta, nell’ipotesi in cui l’attività dell’azienda sia svolta su scala internazionale e la disponibilità alle trasferte costituisca elemento essenziale della prestazione lavorativa
- il lavoratore, nonostante la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, si rifiuta di lasciare il posto di lavoro ignorando i ripetuti inviti ricevuti.
Falsificazione e divulgazione di documenti e dati aziendali
Come abbiamo accennato, sono i casi pratici giunti all’attenzione dei giudici a delineare il perimetro del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Rientrano tra le relative cause anche i comportamenti che hanno per oggetto la falsificazione di documenti e dati aziendali, oppure la divulgazione all’esterno di informazioni private legate all’attività lavorativa. Similmente, può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo anche il dipendente che ometta di fornire al datore di lavoro informazioni rilevanti sull’attività svolta, la cui mancata conoscenza può provocare un danno all’azienda. Tuttavia il dipendente deve essere tenuto a dare queste informazioni, in virtù del ruolo ricoperto.
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo e preavviso
In tutti i casi citati, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento del dipendente, fermi restando i termini di preavviso previsti dal contratto stesso.
Infatti solo in caso di giusta causa (e ricordiamo ci si può dimettere anche per giusta causa), il licenziamento può essere immediato; in tutti gli altri casi di giustificato motivo, soggettivo o oggettivo, è necessario rispettare il preavviso per non incorrere nel pagamento di un’indennità per il mancato rispetto delle disposizioni di legge. Questo periodo di preavviso sarà utile al dipendente per avviare subito la ricerca di un nuovo lavoro.