Una novità giurisprudenziale va a tutto vantaggio dei numerosissimi lavoratori stagionali, e proprio a ridosso dell’inizio della stagione tipica degli impieghi per camerieri, cuochi o commessi. Nei contratti stagionali — spiegano i giudici — non si applica il limite massimo di durata previsto per il tempo determinato.
Per logica quindi non vale neppure il limite di quattro proroghe (contingentamento), essendo questo vincolo collegato al tetto temporale. A questi contratti a tempo determinato si applica un regime più flessibile, con esclusione anche di altri limiti tecnici come lo stop and go. Sono chiarimenti che arrivano direttamente dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 11269/2026.
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La vicenda concreta in breve e la proroga ripetuta dei contratti a termine
La disputa legale nasceva dal rapporto lavorativo tra una società attiva nella pesca e nella lavorazione del tonno e un dipendente assunto per diverse stagioni consecutive. Come accertato in aula, l’attività svolta dall’azienda rientrava tra quelle considerate stagionali dall’elenco di legge (DPR 1525/1963).
Dai fatti è emerso che l’uomo, tra 2009 e 2018, era stato contrattualizzato ogni anno durante il periodo produttivo (gennaio-settembre) legato alla lavorazione del tonno. In particolare, nel quadriennio 2015-2018 erano stati stipulati quattro contratti a termine stagionali, prorogati complessivamente sette volte. E proprio il numero delle proroghe ha dato origine alla causa con il datore di lavoro.
L’esito dei primi due giudizi è stato favorevole al lavoratore
In primo e secondo grado la magistratura si è schierata a favore del lavoratore stagionale. Secondo i giudici di merito, infatti, anche i contratti stagionali erano soggetti alla disciplina generale prevista dall’art. 21 del d. lgs 81/2015, attuativo del Jobs Act e del riordino dei contratti di lavoro. Nel testo precedente alla riforma del 2018, quello che qui interessa, consentiva un massimo di cinque proroghe nell’arco di tre anni.
Per questo motivo, il superamento del limite era stato considerato illegale e aveva comportato la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore.
È interessante notare che la corte d’appello aveva sostenuto che la legge non prevedesse un’esclusione espressa del lavoro stagionale (al cui termine può spettare la Naspi) dal limite numerico delle proroghe e che, quindi, la regola dovesse applicarsi indistintamente a tutti i contratti vincolati a una scadenza temporale.
Perché l’azienda ha fatto ricorso in Cassazione
La vicenda è arrivata fino ai giudici di piazza Cavour. Il datore si è difeso sostenendo che il lavoro stagionale rappresentasse una situazione del tutto speciale e autonoma, contenente deroghe rispetto ai normali contratti a tempo determinato, ossia:
- l’esclusione delle attività stagionali dal limite massimo di durata complessiva del rapporto (24 mesi);
- la non applicazione delle regole del cosiddetto stop and go, cioè gli intervalli obbligatori tra un contratto e l’altro;
- la possibilità di firmare nuovi contratti anche senza soluzione di continuità.
In sostanza, se la legge consente rinnovi potenzialmente illimitati per i contratti stagionali, non avrebbe senso imporre un limite rigido al numero delle proroghe.
Il ragionamento della Cassazione e la sua decisione finale: no al tetto proroghe
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’azienda e ha ribaltato completamente la decisione della corte territoriale. Il cuore della sentenza 11269/2026 riguarda il rapporto tra due regole del d. lgs. 81/2015:
- l’art. 19 comma secondo, che esclude le attività stagionali dal limite massimo di durata del contratto;
- l’art. 21 comma primo, che disciplina le proroghe.
Per i giudici, il limite numerico delle proroghe non è una regola a se stante, ma presuppone necessariamente l’esistenza di un tetto massimo alla durata del rapporto. In altre parole, la disciplina delle proroghe nasce e opera all’interno di un perimetro temporale massimo e se quest’ultimo non esiste — come accade nel lavoro stagionale — “a cascata” viene meno anche il fondamento giuridico del tetto alle proroghe.
La Corte evidenzia anche un problema di logica del sistema normativo. Sarebbe infatti contraddittorio consentire alle aziende di stipulare rinnovi illimitati di contratti stagionali e, allo stesso tempo, vietare più di cinque proroghe. Una simile “lettura” delle regole avrebbe creato un sistema facilmente aggirabile: sarebbe bastato interrompere formalmente il contratto e stipularne uno nuovo per evitare — “a monte” — il problema delle proroghe.
È stato così bocciato il ragionamento del giudice d’appello, che aveva interpretato la legge in modo troppo letterale e “isolato”. Aveva erroneamente ritenuto che l’esclusione del lavoro stagionale dal limite di durata comportasse implicitamente l’esclusione dal limite delle proroghe.
La causa è stata così rinviata alla competente corte d’appello, che ora dovrà riesaminare il caso attenendosi al principio di diritto fissato dalla Suprema Corte. Ma di fatto è già una vittoria per l’imprenditore ricorrente.
Che cosa cambia
Anche a seguito della riforma del 2018, la sentenza 11269/2026 della Cassazione dà un chiaro segnale a tutte le aziende e lavoratori che, nella prassi dei rapporti lavorativi, si servono di contratti stagionali a termine.
Punto fermo nella certezza del diritto e nell’interpretazione della legge vigente, la pronuncia è destinata ad avere effetti pratici in molti settori occupazionali che vivono di picchi e forti oscillazioni produttive annuali. Si pensi ad es. al turismo, all’agricoltura, alla pesca, all’industria alimentare o alla logistica. Ora le imprese sapranno come agire in merito alla gestione del personale, evitando possibili nuovi contenziosi.
Come visto, il lavoro stagionale — per sua natura — non rientra nel limite generale delle proroghe, valevole per gli ordinari contratti a termine. La specialità dei rapporti stagionali li distingue da tutti gli altri a tempo determinato.
Il legislatore — spiega la Corte — ha voluto riconoscere alle attività stagionali una flessibilità maggiore, proprio perché la natura stessa di queste lavorazioni è caratterizzata da esigenze cicliche e temporanee. E proprio la stagionalità dell’attività produttiva giustifica una successione di proroghe che non è abuso neanche per le norme UE. È un’esigenza contingente che autorizza ad evitare il tempo indeterminato e che, di fatto, aiuta le imprese e — in qualche modo — combatte la disoccupazione.
Infine, c’è un altro aspetto di cui tener conto. L’attività deve essere realmente qualificabile come “stagionale” secondo la legge o il Ccnl applicabile. Quindi non basta che un datore di lavoro definisca “stagionale” un contratto per evitare i limiti ordinari. Se manca una reale natura stagionale dell’attività — e questa potrebbe essere accertata in giudizio — il rapporto potrebbe essere riqualificato tornando ad applicarsi tutte le regole ordinarie sui contratti a termine.