Ferie per dirigenti e manager, la Cassazione cambia le regole: il caso

La Corte tutela ferie e indennità anche nei confronti dei vertici aziendali, l'onere della prova e gli obblighi del datore

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Claudio Garau

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Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Anche dirigenti, manager e direttori generali hanno pieno diritto alle ferie annuali retribuite. E, se queste non vengono godute, spetta loro l’indennità sostitutiva alla fine del rapporto lavorativo. A ribadirlo con forza è la Cassazione, con la sentenza n. 32689 di quest’anno, la quale segna un passaggio fondamentale nell’evoluzione della giurisprudenza italiana sul diritto alle ferie.

La decisione affronta vari interessanti temi del diritto del lavoro, tra cui la natura privilegiata di alcuni crediti del dirigente, ma è soprattutto sulla tutela del riposo annuale, che la Corte offre un chiarimento di portata generale. Vediamolo più da vicino.

Il caso, ferie non godute e autonomia del dirigente

La controversia era nata dal ricorso in tribunale da parte di un dirigente industriale, contro la società datrice di lavoro. Il giudice d’appello, riformando la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto al lavoratore un credito per trasferte e missioni, ma gli aveva negato l‘indennità per ferie non godute. Al contempo, aveva ritenuto legittimo il licenziamento per superamento del limite dei 65 anni di età, previsto dal Ccnl di riferimento.

Quanto alle ferie, la magistratura aveva valorizzato la posizione di vertice del dirigente. Riteneva, cioè, che l’uomo avesse ampia autonomia nell’organizzazione del proprio tempo di lavoro e, quindi, nella scelta delle ferie. Ecco perché, in assenza di prova di esigenze aziendali imprevedibili ed eccezionali che ne avessero impedito il godimento, aveva escluso la monetizzazione del riposo annuale non fruito.

Questa impostazione si basava su un orientamento giurisprudenziale classico, secondo cui il dirigente può autodeterminarsi nelle attività e nei momenti di riposo. Quindi, non potrebbe imputare al datore di lavoro la mancata fruizione delle ferie.

Il ricorso in Cassazione e il cambio di prospettiva

Nella convinzione di non aver ottenuto giustizia, il dirigente ha impugnato la sentenza. In particolare, il lavoratore ha sostenuto che il giudice di secondo grado avesse applicato un orientamento ormai superato e contrastante con l’art. 36 della Costituzione su retribuzione e ferie, con il d.lgs. 66/2003 sull’orario di lavoro, con alcune norme UE e con gli approdi della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione.

Ebbene, la Suprema Corte gli ha dato ragione, accogliendo i motivi di ricorso e annullando la precedente sentenza. Le ferie, ribadiscono i giudici di piazza Cavour, sono oggetto di un diritto fondamentale e irrinunciabile. Non sono una semplice voce contrattuale. Sono annuali e retribuite ma, soprattutto, hanno il pregio di tutelare salute e sicurezza del lavoratore, perché consentono il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

Il cuore della decisione sta nel chiarimento su chi debba provare cosa. La Cassazione ha applicato la più recente giurisprudenza in materia, la quale ha via via rafforzato il contenuto sostanziale del diritto alle ferie e la parallela tutela dell’indennità sostitutiva.

Questi i punti chiave della sua decisione:

  • la perdita del diritto alle ferie (e alla correlata indennità) non può scattare automaticamente;
  • affinché si abbia la perdita, è l’azienda che deve dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di avvalersene, invitandolo a usare il periodo di riposo e informandolo delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione (mancata monetizzazione);
  • il meccanismo in oggetto vale anche nei confronti dei dirigenti, non potendo la loro posizione di vertice e la maggiore autonomia organizzativa tradursi in una deroga alle garanzie costituzionali a protezione della salute;
  • soltanto se il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza delle conseguenze, decide di non fruire delle ferie, può verificarsi la perdita del diritto e dell’indennità.

Ferie e indennità sostitutiva riconosciute pienamente a impiegati e dirigenti

La più recente giurisprudenza riconosce appieno il valore delle ferie, e non distingue tra dipendenti comuni e dirigenti. Autonomia nella gestione del tempo di lavoro e autodeterminazione delle ferie, da parte del manager, non giustificano più la perdita del diritto all’indennità sostitutiva, qualora non vi sia la dimostrazione, da parte dell’azienda, dell’adempimento dei propri obblighi informativi e organizzativi.

Oggi non è più sufficiente affermare che il dirigente fosse libero di organizzare il proprio tempo, per escludere il diritto a queste tutele. Per la Cassazione, infatti, autodeterminazione non equivale a rinuncia implicita.

Parallelamente, nella pronuncia la Corte ha anche interpretato l’art. 7 del Ccnl Dirigenti di aziende industriali, che prevede:

  • un diritto annuale ad almeno 35 giorni di ferie;
  • la monetizzazione delle ferie eccedenti le quattro settimane, se non godute entro determinati termini.

Ebbene, per la Cassazione, la clausola va letta alla luce del principio di irrinunciabilità delle ferie. Perciò, la monetizzazione scatta quando il datore non dimostra di aver consentito la regolare fruizione.

Bocciato, invece, il reclamo relativo al licenziamento per superamento dell’età, perché la Cassazione ha giudicato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione delle prove.

Ricapitolando, la Corte ha così annullato la sentenza di secondo grado e rinviato la causa al giudice d’appello. Quest’ultimo, in diversa composizione, accerterà:

con onere della prova a carico del datore di lavoro, se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse.

Che cosa cambia per i manager e i dirigenti in Italia

Quello delle ferie è un argomento molto comune nella giurisprudenza sui rapporti di lavoro. Si pensi ad esempio alla decisione con cui la Corte ha ribadito che la busta paga spetta per intero o a che cosa serve sapere per richiedere l’indennità sostitutiva.

La nuova sentenza n. 32689/2025 della Cassazione segna un punto fermo. Infatti, anche dirigenti, direttori e top manager hanno pieno diritto alle ferie e alla loro tutela effettiva. Per questo, ogni azienda o datore di lavoro deve adottare, sempre e in ogni caso, un comportamento attivo, organizzativo e informativo. La Corte è molto chiara sul punto: l’autonomia del dirigente non esonera mai l’azienda dalle sue responsabilità.

Con questo nuovo approdo giurisprudenziale, l’istituto delle ferie si allinea definitivamente al diritto europeo, rafforzando la tutela della salute anche nei livelli più alti dell’organizzazione aziendale. Un messaggio chiaro: le ferie non sono un optional, nemmeno per chi sta ai vertici.