Cos’è la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

La Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è documento molto importante per il disoccupato. La guida rapida.

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, conosciuta anche con l’abbreviazione DID, è un atto che formalizza l’inizio dello stato di disoccupazione di un lavoratore, e che gli permette di accedere ai servizi finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro.

Ma chi può presentare la DID e come si richiede? Scopriamolo insieme nella nostra pratica e sintetica guida.

Cos’è la Dichiarazione di immediata disponibilità e a che cosa serve

Il D.Lgs. 150/2015 – recante disposizioni per il riordino della normativa in campo di servizi per il lavoro e politiche attive – ha così definito il profilo dei cittadini che possono usufruire dello stato di disoccupazione: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

In sostanza con la Dichiarazione di Immediata Disponibilità:

  • si dichiara formalmente di essere privi di impiego
  • e, conseguentemente, di essere subito disponibili non soltanto allo svolgimento di una nuova attività lavorativa, ma anche a partecipare in modo effettivo alle iniziative volte alla ricerca di un impiego

Non un mero ‘pezzo di carta’ dunque, ma un rilevante documento scritto che acclara la reale volontà del disoccupato, o della disoccupata, di ricercare un nuovo lavoro, partecipando a corsi, tirocini, eventi, incontri e colloqui volti alla firma di un nuovo contratto. Si tratta insomma delle misure di politica attiva, previste per legge a favore di chi dichiara la propria disoccupazione con la DID. Incaricate a svolgere queste misure sono i Centri per l’impiego, che hanno il compito di agevolare il (re)inserimento del disoccupato, o della disoccupata, nel mercato del lavoro.

Chi può presentare la DID

Come sopra accennato, la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è parte integrante, necessaria ed iniziale, dello stato di disoccupazione e può essere presentata, per usufruire dei servizi di reinserimento, da coloro che non hanno un impiego e, quindi, una retribuzione, oltre che dai lavoratori subordinati che hanno ricevuto la lettera di licenziamento.

In base alle norme vigenti possono altresì ottenere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro coloro che svolgono un’attività di lavoro da cui deriva un reddito annuo al di sotto dei:

  • 8.500 euro se di tipo subordinato o parasubordinato
  • 5.500 se di tipo autonomo

Invece non possono avvalersi della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro coloro che superano i limiti di reddito appena menzionati, e coloro che non stanno effettivamente cercando un’occupazione, ma intendono fare domanda per prestazioni ed agevolazioni di carattere sociale.

Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro: come si attiva?

La DID è un documento che viene prodotto con procedura online. Premesso che, per esigenze di praticità, è possibile rilasciare un’unica e sola DID sull’intero territorio nazionale, qui di seguito elenchiamo gli strumenti e i luoghi fisici dove compilarla:

  • sul portale Anpal, accedendo all’area riservata MyAnpal tramite Spid, Cns o Cie
  • sui portali regionali, qualora già previsto dai sistemi informativi regionali (ad es. è possibile sulla piattaforma regionale PiemonteTU)
  • recandosi presso il Centro per l’Impiego territoriale
  • recandosi ai patronati abilitati che svolgeranno attività di intermediazione tra utente e istituzioni

Il metodo di registrazione diretta da parte del cittadino / lavoratore prevede l’accesso al portale MyAnpal dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro. Al fine di emettere la DID sarà necessario registrarsi al portale e immettere le informazioni richieste, circa le esperienze professionali e lavorative, utili anche a dare luogo ad una profilatura che darà un indicatore sul grado di maggior o minor occupabilità del cittadino.

Da notare che, a seguito della soppressione di Anpal, questo il relativo portale non è più aggiornato, tuttavia i servizi di MyANPAL – compresi quelli legati alla DID – e i documenti di AnpalDocs sono tuttora raggiungibili secondo le classiche modalità.

Firma del Patto di servizio personalizzato

La procedura di rilascio della DID è agevole: compilati tutti i campi richiesti, si può scaricare il certificato della DID in formato PDF per presentarlo in caso di richiesta. Esso contiene tutte le informazioni sulle agevolazioni di tipo contributivo e i dati del Centro per l’Impiego di riferimento.

Dopo la presentazione della DID online sul sito Anpal, ti verrà richiesto di fissare un appuntamento conoscitivo presso il Centro per l’Impiego territoriale per un’analisi del profilo professionale e delle competenze lavorative, al fine di individuare il percorso più efficace per la ricerca di una nuova occupazione.

In questa occasione, il disoccupato o la disoccupata confermerà la DID e sottoscriverà, in modo obbligatorio, il cd. Patto di Servizio personalizzato o Patto per il Lavoro. Esso include la definizione delle attività e dei percorsi da attivare, in modo da favorire un veloce inserimento nel mondo del lavoro.

Detto Patto consiste in un accordo formale tra la persona cui la Dichiarazione di immediata disponibilità si riferisce e il locale Centro per l’impiego. Con esso saranno stabilite le azioni che il disoccupato, o la disoccupata, dovrà intraprendere per la ricerca attiva del lavoro.

In caso di NASpI non serve la DID: ecco perché

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, erogata dall’Inps su domanda dell’interessato e istituita dall’articolo 1 del D.L. 4 marzo 2015. Tale indennità ‘copre’ gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati dal 1° maggio 2015.

Ebbene, secondo quanto stabilito dalla legge chi percepisce la NASpI non deve richiedere che sia rilasciata la DID, in quanto documenti corrispondenti nella sostanza.

A coloro che percepiscono un’indennità di disoccupazione come la NASpI – o anche la DIS-COLL – non è richiesto il possesso della Dichiarazione, poiché la domanda di sostegno al reddito effettuata nei confronti dell’istituto di previdenza, di fatto sostituisce e equivale al rilascio della DID.