Come funziona il blocco licenziamenti e fino a quando dura

Scopri cos'è e chi riguarda il blocco licenziamenti: tutte le informazioni utili

Il Decreto Fiscale 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre ha disposto un’ulteriore proroga della Cassa integrazione Covid, stabilendo il blocco dei licenziamenti dei lavoratori in tutte le aziende che richiedono la Cig. La misura, introdotta per preservare i posti di lavoro in un periodo di difficoltà economica per il Paese, continua a dividere e ad accendere il dibattito.

Cassa integrazione e blocco licenziamenti sono i temi su cui lo scontro tra sindacati e associazioni di imprenditori è più acceso. Vediamo in cosa consiste e quali sono le novità previsti dalla Legge di Bilancio.

Blocco licenziamenti come funziona

Il datore di lavoro che ha più di 15 dipendenti e che intenda licenziare un lavoratore assunto precedentemente al 7 marzo 2015, per motivi economici e organizzativi, deve inviare una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro in cui dichiara l’intenzione di procedere al licenziamento e i motivi che lo spingono a farlo.

A quel punto l’ispettorato convoca le parti per provare a risolvere la controversia e, se non ci riesce, il lavoratore può essere licenziato.

Il blocco licenziamenti è stato introdotto il 17 marzo 2020 con l’articolo 41 del DL/18 2020 “Decreto Cura Italia”, per ragioni straordinarie ed eccezionali in merito alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Covid. Il fine è quello di preservare il livello occupazionale, vietando di procedere a licenziamenti giustificati da motivo oggettivo.

Ai datori di lavori è fatto divieto di intraprendere procedure volte all’individuazione di lavoratori da mettere in mobilità, nonché dare atto a licenziamenti collettivi, né recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Stop anche alle procedure di conciliazione obbligatoria per i lavoratori che non rientrano nelle categorie normate con il “jobs act”.

Il datore di lavoro che abbia licenziato per giustificato motivo oggettivo uno o più lavoratori nel periodo 23 febbraio – 17 marzo 2020 può revocare il provvedimento senza essere sottoposto a scadenze temporali del 15 gg, purché richieda contestualmente un trattamento di integrazione in deroga per i lavoratori interessati dalla data di efficacia del provvedimento di licenziamento. In quel caso, il rapporto di lavoro viene ripristinato, senza soluzione di continuità e senza onere o sanzione in carico al datore di lavoro.

Con la proroga del 30 giugno 2021, il blocco dei licenziamenti è stato esteso solo per i lavoratori di terziario e artigianato e alle aziende del comparto industriale più in crisi, ovvero tessile, abbigliamento e pelletteria. Per gli stessi, sono state introdotte diciassette settimane di cassa integrazione gratuita da utilizzare fino al 31 ottobre 2021. Tredici settimane di CIG straordinaria gratuita sono state istituite per le aziende che avevano esaurito gli ammortizzatori di emergenza COVID.

Viene anche istituito un «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» (FPCRP) per iniziative di formazione dei lavoratori in cassa integrazione per almeno 30% e dei percettori di NASPI.

Blocco licenziamenti 2021 eccezioni

Le continue proroghe hanno reso necessario apportare alcune modifiche alla misura, rendendo possibili i licenziamenti in alcuni casi specifici. Il blocco licenziamenti non è applicabile nel caso in cui vi sia la cessazione definitiva dell’attività d’impresa o la cessazione definitiva dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione senza prosecuzione dell’attività.

Non rientrano nella misura nemmeno gli accordi aziendali di incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro sottoscritto con le organizzazioni sindacali, i licenziamenti per giusta causa, i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare, per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, i licenziamenti determinati dal superamento del periodo di comporto, i licenziamenti per inidoneità, i licenziamenti dei dirigenti determinati da “giustificatezza”, i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, i licenziamenti dei lavoratori domestici che sono “ad nutum”, la risoluzione del rapporto di apprendistato.

È possibile licenziare anche se il personale impiegato in appalto viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

In seguito alle varie proroghe dello stato di emergenza, anche il blocco licenziamenti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. A beneficiare della proroga sono i lavoratori che operano in aziende con almeno 250 dipendenti. Fanno eccezione solo le aziende in cui sono stati riscontrati squilibri patrimoniali o economico-finanziari.

A oggi, il blocco di licenziamenti ha evitato la perdita di circa 440 mila posti di lavoro solo nel 2020 ma questo non ha impedito che se ne perdessero comunque 935 mila.

La situazione fino al 31 dicembre 2021

Nella seduta del 15 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Fiscale che ha introdotto la proroga di tredici settimane di cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario, utilizzabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, e la proroga di nove settimane per la cassa integrazione ordinaria per i datori di lavoro delle industrie sartoriali e tessili, utilizzabili sempre dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021. La cassa integrazione guadagni procede di pari passo con il Covid, seguendo la curva di contagio della pandemia.

Insieme alla proroga degli ammortizzatori sociali, è stata prevista anche una proroga del blocco licenziamenti.

I datori di lavoro che richiedono le settimane aggiuntive di CIG non possono avviare procedure di licenziamento collettivo né recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, per tutta la durata della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale. Restano sospese anche le procedure di conciliazione.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha comunque parlato di una graduale uscita dal blocco dei licenziamenti e ha evidenziato che, in assenza di una proroga degli ammortizzatori emergenziali, sussiste un’alta probabilità che molti dei lavoratori attualmente beneficiari del sostegno al reddito possano essere licenziati per motivi economici.

Grazie al blocco dei licenziamenti, nell’ultimo semestre la disoccupazione è calata drasticamente, ma è probabile che a partire da gennaio 2022 ci sarà un’impennata nella perdita di posti di lavoro, che probabilmente rallenterà parecchio la ripresa.

Blocco licenziamenti e cassa integrazione 2022

Il governo ha introdotto nella Legge di Bilancio un’ulteriore proroga del blocco licenziamenti fino ad aprile 2022, al fine di salvaguardare il tessuto occupazionale e produttivo italiano.

Il divieto è la conseguenza dell’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare il licenziamento al lavoratore con 90 giorni di anticipo. La norma si riferisce solo a quelle imprese che intendono «procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomi situato sul territorio nazionale» e intendono licenziare almeno 50 dipendenti.

Con l’approvazione di questo emendamento, i datori di lavoro hanno l’obbligo di inserire nella comunicazione le ragioni del licenziamento, se di natura economica, finanziaria, tecnica oppure organizzativa. Entro 60 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro è tenuto a elaborare un piano «per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura».

Le comunicazioni di licenziamento vanno comunicate per iscritto alle rappresentanze sindacali, alle regioni interessate, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In caso di accordo sindacale, il piano verrebbe firmato e il datore di lavoro sarebbe tenuto a rispettare gli impegni previsti, versando ai lavoratori un contributo di licenziamento in forma ordinaria. Se l’accordo sindacale non venisse raggiunto, viene aumentato del 50% l’importo del ticket di licenziamento.

Legge di Bilancio 2022, gli altri provvedimenti

La Legge di Bilancio 2022 si propone di investire la riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, la riforma dei servizi per la promozione dell’occupazione, nonché il reddito di cittadinanza.

L’accordo di transizione occupazionale, chiamato a definire «le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali la formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi professionali», prevede che i lavoratori beneficiari della cassa siano ammessi a un periodo aggiuntivo di integrazione salariale, fino a un massimo di 12 mesi “non prorogabili”.

Per il reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2022 è prevista l’interruzione dell’erogazione dopo due proposte di lavoro rifiutate, invece che tre. Inoltre, dopo il primo rifiuto ci sarà una piccola diminuzione mensile e l’obbligo di partecipare ad attività nei Centri per l’Impiego. Non saranno processate le domande che non contengano le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro.

La legge prevede anche uno sconto dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti con redditi bassi, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Le aziende con meno di 9 dipendenti possono ottenere uno sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato di primo livello per i giovani under 25.

Tra le altre novità della Legge di Bilancio, anche la CIG estesa ai lavoratori a domicilio e la Naspi allargata ai lavoratori discontinui.