Bar e ristoranti, il ministero chiarisce la sicurezza antincendio dopo Crans Montana

Circolare ministeriale 674/2026, quando bar e ristoranti diventano locali di pubblico spettacolo. Gli obblighi antincendio

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Il ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato la circolare 674/2026, un documento che vuole fare chiarezza su un tema che, negli anni, ha generato dubbi applicativi. Quando un bar o un ristorante deve essere trattato come un semplice pubblico esercizio e quando, invece, va considerato un locale di intrattenimento o di pubblico spettacolo, ai fini della prevenzione incendi?

In considerazione dei tragici fatti di Crans Montana, una risposta precisa è quanto mai doverosa, anche perché la distinzione non è, di certo, soltanto teorica. Anzi, dalla corretta classificazione dell’attività dipendono differenti obblighi, adempimenti e responsabilità.

La circolare si propone proprio di garantire un’applicazione uniforme delle norme antincendio su tutto il territorio nazionale, offrendo indicazioni operative ai Comandi dei Vigili del Fuoco. È, al contempo, uno strumento utile per esercenti, tecnici e semplici cittadini, che vogliono saperne di più su temi che hanno direttamente a che fare con salute e sicurezza nei luoghi pubblici. Vediamola più da vicino.

Bar, ristoranti e applicazione del regolamento prevenzione antincendi

Il punto di riferimento centrale è il regolamento DPR 151/2011, che individua nel suo Allegato I le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Ebbene, la circolare n. 674 richiama un chiarimento ufficiale del 2011 dei Vigili del Fuoco: bar e ristoranti, in quanto tali, non sono inclusi nell’Allegato I e quindi, di regola, non sono attività soggette agli specifici adempimenti antincendio dell’appena citato regolamento.

Attenzione però, questa esclusione non è assoluta. Infatti, gli obblighi scattano quando:

  • il bar o ristorante è inserito in una struttura già soggetta a specifiche regole tecniche antincendio (ad esempio centri commerciali o edifici complessi)
  • sono presenti impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW

In questi casi, l’attività rientra negli adempimenti previsti dal DPR, anche se si tratta formalmente di un esercizio di somministrazione.

Quando un locale diventa “pubblico spettacolo”

La vera linea di confine riguarda il passaggio da semplice esercizio pubblico a locale di intrattenimento, o pubblico spettacolo. In proposito, il riferimento normativo di base è il Regio Decreto 773/1931, ossia il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Tulps. All’interno dei suoi articoli, troviamo anche quelli sui locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici e relativa verifica di agibilità.

In ambito antincendio, per questi spazi valgono un insieme di regole stratificate nel corso del tempo, come il citato DPR n. 151 o il decreto 3 agosto 2015 del Viminale. Tra i principali criteri di riferimento troviamo sia la capienza dei locali, sia la loro superficie.

Sono locali di pubblico spettacolo, ad esempio, discoteche e sale da ballo, dove l’intrattenimento è l’attività prevalente e le persone rimangono a lungo in condizioni di elevato affollamento. Ebbene, la recente circolare n. 674 chiarisce che non basta la presenza di musica, per trasformare un bar in una discoteca. Infatti, occorre valutare la natura effettiva e prevalente dell’attività.

Un punto particolarmente delicato riguarda musica dal vivo e karaoke. La legge esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi con strumenti musicali, in assenza di attività danzante o di spettacolo vero e proprio. Ma sono esclusi anche i locali con karaoke, a patto che:

  • l’attività non si svolga in sale appositamente allestite per esibizioni;
  • la capienza non superi le cento persone.

In questi casi, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante. La situazione, invece, cambia quando l’intrattenimento diventa l’attività principale, altera la funzione del locale, oppure comporta modifiche strutturali o organizzative (layout, impianti, gestione dell’affollamento).

Perciò, in presenza di una vera e propria “trasformazione funzionale“, l’attività deve essere riesaminata alla luce del Tulps e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo, con possibile applicazione degli obblighi di prevenzione antincendio del DPR 151/2011.

Nessuna regola tecnica specifica per bar e ristoranti: che cosa significa?

A differenza delle discoteche, bar e ristoranti non sono disciplinati da una regola tecnica verticale dedicata. In parole semplici, questo significa che le misure di sicurezza antincendio devono essere individuate con la valutazione del rischio incendio, secondo i criteri stabiliti dal DM 3 settembre 2021 — il cosiddetto “Decreto minicodice”.

In breve, il datore di lavoro può applicare il Codice di prevenzione incendi del 2015, oppure — per i luoghi di lavoro a basso rischio — utilizzare l’Allegato I dell’appena citato “minicodice”.

Attenzione però, questa valutazione riguarda specificamente la sicurezza antincendio. Non sostituisce la valutazione dei rischi prevista dal d. lgs. 81/2008.

DVR e piano di emergenza, due piani distinti

La circolare dello scorso gennaio dedica ampio spazio a un chiarimento fondamentale. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la gestione dell’emergenza antincendio non coincidono. Infatti, il DVR tutela i lavoratori e deve considerare aspetti come i rischi professionali, l’organizzazione del lavoro o le mansioni svolte. Tuttavia, può tener conto dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico.

Sotto altro piano, la normativa sulla prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività (lavoratori subordinati, clienti, visitatori ecc.), indipendentemente dal loro ruolo. E quando si parla di gestione della sicurezza antincendio, il riferimento diretto va al DM 2 settembre 2021.

La circolare spiega che il datore di lavoro deve adottare il piano di emergenza, quando:

  • sono presenti almeno 10 lavoratori
  • il luogo di lavoro è aperto al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente
  • l’attività rientra tra quelle soggette al DPR 151/2011

Il principio di fondo è, infatti, quello dell’inclusività del piano di emergenza. Come intuibile, questa impostazione comporta per gli esercenti una responsabilità organizzativa concreta. Il dimensionamento corretto delle vie di uscita e fuga, la formazione del personale, la predisposizione di procedure chiare sono oggetto di obblighi di legge.

Il ruolo degli addetti antincendio

La circolare richiama anche il ruolo molto importante degli addetti al servizio antincendio, di cui al Testo unico salute e sicurezza del 2008. Non si tratta solo di persone addestrate a usare estintori. Infatti, questi addetti devono anche:

  • garantire le corrette condizioni di esercizio
  • gestire l’emergenza
  • salvaguardare tutti gli occupanti
  • prevenire comportamenti a rischio (uso di fiamme libere, violazione del divieto di fumo)

Non solo. La loro presenza numerica deve essere coerente con lo scenario di rischio e con il piano di emergenza adottato.

Perché questa circolare è importante

La circolare n. 674/2026 non introduce nuove norme. Anche alla luce di prassi difformi emerse negli anni (si pensi alla chiusura del Piper a Roma), ha il pregio di chiarire l’ambito di applicazione delle regole esistenti, distinguendo nettamente bar e ristoranti dai locali di pubblico spettacolo. Al contempo, rafforza l’attenzione sul concetto di affollamento e sulla tutela di tutti i presenti.

Per chi intende aprire un bar e per gli esercenti e datori di lavoro, significa maggiore certezza giuridica ma anche maggiore consapevolezza delle responsabilità organizzative nella gestione delle attività. Per i clienti, rappresenta una garanzia: la sicurezza antincendio non è un adempimento formale, ma un sistema di misure concrete pensate per proteggere la vita in ogni situazione e nei luoghi della quotidianità.