Nell’ambito dei Progetti di innovazione digitale 2021, si è conclusa la sperimentazione Inps in merito alla precompilazione della domanda di pensione di reversibilità, avviata presso alcune strutture già a giugno 2021 e ora estesa su tutto il territorio nazionale.
Dal 20 ottobre 2021 quindi, sarà possibile per i contribuenti procedere con l’invio della domanda precompilata della pensione di reversibilità.
Pensione reversibilità: come cambia la domanda precompilata online
Come ufficializzato dall’Inps nel messaggio n. 3555 del 19 ottobre 2021, il nuovo assetto procedurale consentirà di:
- proporre proattivamente all’utente la possibilità di accesso alla pensione di reversibilità;
- assistere l’utente nella presentazione della domanda, precompilando il modulo di domanda con tutti i dati reperibili negli archivi dell’Istituto, facilitando il completamento del modulo e rendendo informazioni di interesse nell’immediato;
- ottimizzare i tempi di definizione dell’istruttoria e di erogazione della prestazione.
Il modello della domanda precompilata per la pensione di reversibilità è stato infatti completamente reingegnerizzato al fine di incrementare l’usabilità e facilitare l’acquisizione automatica dei dati (qui tutto quello che c’è da sapere sull’assegno).
Come funziona l’invio della domanda precompilata per la pensione di reversibilità
Grazie alla nuova procedura Inps, a seguito della cessazione di una pensione per decesso, l’Istituto proporrà la domanda precompilata sull’area MyINPS del coniuge avente causa (qui le modalità di accesso senza PIN)
Nei giorni successivi all’accesso, l’utente sarà avvertito con un sms (inviato nel numero fornito nell’area personale) della possibilità di usufruire della domanda precompilata presente nella sua area riservata. Una specifica notifica, effettuato il log-in, condurrà direttamente alla compilazione della domanda (qui le istruzioni per accedere senza SPID)
Pensione reversibilità, a chi spetta
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) in favore dei familiari superstiti, pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
- il coniuge o l’unito civilmente;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
- i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
Infine, la pensione di reversibilità spetta in assenza del coniuge e dei figli (o se pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione), ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto. Viene riconosciuta anche in assenza del coniuge, dei figli o del genitore (o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti) ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.