Al via da lunedì 18 dicembre le domande per chiedere l’Assegno di inclusione, il cosiddetto ADI, che arriva dopo l’avvio del Supporto formazione e lavoro (SFL), partito il 1° settembre. L’Assegno di inclusione parte dunque in anticipo rispetto al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale messa a punto dal governo Meloni. Con questa mossa l’Esecutivo ha così anticipato il pagamento dell’agevolazione, che avverrà già a partire dalla fine di gennaio.
Le misure contenute nell’ADI, ha spiegato Palazzo Chigi, rappresentano un passaggio da un welfare passivo a uno attivo e generativo, che non si limita a fornire sostegno economico, ma punta a intercettare i bisogni individuali e a fornire gli strumenti necessari per l’inserimento sociale e lavorativo.
La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone l’ha definito “un passaggio importante, un cambio di paradigma a favore di una misura di inclusione attiva che guarda al sostegno concreto delle persone più fragili, puntando allo stesso tempo all’integrazione sociale e lavorativa. Con il nuovo Assegno di inclusione stiamo realizzando un percorso di attenzione che mette al centro le persone e le loro necessità”.
Indice
Chi può chiedere l’Assegno di inclusione: i requisiti personali e economici
L’Assegno di inclusione spetta ai nuclei familiari che presentino almeno una di queste condizioni:
- minorenne
- over 60
- una persona con disabilità
- in condizioni di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla Pubblica amministrazione
Fondamentale inoltre che:
- l’ISEE non superi la soglia di 9.630 euro.
- il patrimonio immobiliare, in Italia ed eventualmente all’estero non superi i 30mila euro
- il patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc) non superi:
– 6mila euro per i nuclei composti da 1 solo componente
– 8mila euro per i nuclei composti da 2 componenti
– 10mila euro per i nuclei composti da 3 o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
Ci sono poi altri requisiti di cui è necessario essere in possesso per poter ottenere l’aiuto:
- essere cittadini europei (o avere un familiare), essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o ancora titolare dello status di protezione internazionale, cioè avere ottenuto l’asilo politico o la protezione sussidiaria
- essere residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo
- non essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione
- non avere avuto sentenze definitive di condanna o di patteggiamento negli ultimi 10 anni.
Quanto spetta
Per capire l’importo esatto spettante viene utilizzata una scala di equivalenza che tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni o di componenti con disabilità o non autosufficienti.
L’importo massimo per l’ADI è di 6mila euro all’anno, cifra che può essere aumentata fino a 7.560 euro in base alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità abitative. L’aiuto può essere rinnovato poi per 12 mesi, dopo un mese di sospensione.
L’aiuto non può essere inferiore a 480 euro all’anno.
Nel dettaglio, l’ADI può prevedere due distinte “quote”:
- quota A: è un’integrazione al reddito familiare:
– fino a 6mila euro l’anno
– fino a 7.560 euro l’anno se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza prevista per legge che scaturisce dal proprio ISEE - quota B: è un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in case date in affitto con contratto regolarmente registrato:
– fino a 3.360 euro
– fino a 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Come viene erogato l’ADI
L’indennità ADI viene erogata attraverso la cosiddetta Carta di inclusione emessa da Poste Italiane, a differenza del Supporto Formazione Lavoro, che invece viene accreditato tramite bonifico.
La Carta di Inclusione permette di effettuare acquisti e prelievi in contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza, e anche di eseguire un bonifico mensile in favore dell’eventuale locatore indicato nel contratto di locazione.
Come fare domanda
Tutti i soggetti che rispettino i requisiti visti sopra e dunque che abbiano diritto all’aiuto possono presentare la domanda di ADI esclusivamente on line in 3 modi diversi:
- sul sito dell’INPS tramite SPID
- presso i patronati
- presso i Caf (da gennaio 2024).
Chi presenta la domanda deve anche sottoscrivere il cosiddetto Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI.
Quali documenti servono
Per presentare domanda basta avere con sé un ISEE in corso di validità. Se non lo si ha, per le domande presentate fino a febbraio 2024 la verifica dei requisiti per il pagamento dell’aiuto nei mesi di gennaio e febbraio 2024 viene effettuata sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2023.
Per le domande a partire da marzo 2024 invece è assolutamente necessario avere un ISEE valido per continuare a ricevere il beneficio, diversamente si verrà esclusi.
Cosa si è obbligati a fare per mantenere l’ADI
Una volta che si è ottenuto l’Assegno di inclusione, le persone che lo hanno ricevuto vengono inserite in percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.
I componenti del nucleo familiare beneficiario di ADI che abbiano tra i 18 e i 59 anni, che siano genitori e attivabili al lavoro, vengono indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del cosiddetto Patto di servizio personalizzato (PSP). Può anche essere richiesto loro di partecipare ai cosiddetti PUC, Progetti utili alla collettività.