Regolamentata dalla legge n. 53 del 2000 e dai contratti collettivi di categoria, l’aspettativa retribuita permette al lavoratore – in determinate situazioni – di assentarsi dal lavoro per un breve periodo continuando a percepire la sua remunerazione.
L’aspettativa retribuita consiste in un lasso di tempo di durata variabile, in cui il rapporto di lavoro è sospeso o ‘congelato’ per differenti motivazioni ammesse dalla legge e dai Ccnl di settore. Il lavoratore o la lavoratrice può dunque assentarsi dal proprio servizio senza il pericolo di perdere il posto, né di incappare in provvedimenti disciplinari, conservando altresì il diritto allo stipendio.
Ben diversa dunque dall’aspettativa non retribuita, prevede che il rapporto di lavoro si sospenda ma che il datore di lavoro continui ad adempiere ai suoi obblighi contributivi e ad erogare lo stipendio al dipendente.
Si tratta, dunque, di un’aspettativa pagata. e di un beneficio attinente al rapporto di lavoro in essere, che il dipendente può chiedere in qualsiasi momento, qualora sopraggiungano i motivi previsti dalle norme in materia.
Vediamo più da vicino che cosa c’è da sapere a riguardo.
Indice
L’aspettativa retribuita per familiari disabili
In primis, è possibile chiedere un’aspettativa dal lavoro retribuita per prendersi cura di un familiare portatore di handicap.
La durata massima dell’aspettativa retribuita, in questo caso, è di due anni (continuativi o frazionati) nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Attenzione però, in quanto il disabile non deve però essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati – salvo che in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
In realtà, non è propriamente un’aspettativa questa: tecnicamente si tratta di un congedo straordinario retribuito dall’Inps, per aiutare i familiari di persone disabili. Tale tipo di aspettativa può essere assegnata ad un unico lavoratore per ogni persona che domanda assistenza, su domanda online all’istituto di previdenza, tramite il portale ufficiale o facendo riferimento a Caf o patronati.
Ricordandosi che ha diritto al congedo oltre al genitore (anche di figli adottivi), il coniuge (o partner di un’unione civile), il figlio convivente (in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei genitori), il fratello o la sorella conviventi (in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei figli), parenti o affini entro il 3° grado conviventi (in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di fratelli o sorelle).
Da notare altresì che – in alternativa – e sulla scorta di quanto alla legge 104, è possibile domandare – ed ottenere – fino a 3 giorni al mese di permesso retribuito per supportare da vicino un familiare con grave handicap o, in alternativa, permessi di una o due ore nell’ambito della giornata di lavoro
Aspettativa retribuita per invalidi civili
Ci sono altri casi in cui l’aspettativa dal lavoro può essere richiesta, preservando non solo il posto ma anche lo stipendio.
Ad esempio, i lavoratori invalidi civili – purché con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% – mutilati o colpiti da patologie tumorali possono usufruire di 30 giorni all’anno di congedo retribuito a carico del datore di lavoro, per sottoporsi a cure.
Attenzione però, in quanto la richiesta deve essere fatta direttamente all’azienda, presentando un certificato medico che attesti la necessità di tali trattamenti.
Da notare che tali giorni di aspettativa retribuita possono essere utilizzati in modo frazionato o continuativo. Non solo. Questo tipo di congedo è un’agevolazione che vale anche per coloro che soffrono di problemi oncologici. Al fine di utilizzarlo, gli interessati dovranno fare domanda al proprio datore, allegando la dichiarazione del medico che attesti la necessità di specifiche cure.
Aspettativa retribuita donne vittime di violenza
Le donne vittime di violenza, e inserite in percorsi di protezione, hanno invece diritto ad un’aspettativa retribuita per un periodo massimo di tre mesi, con stipendio anticipato dall’azienda ma a carico dell’Inps. Lo prevede la legge e, in particolare, il d. lgs. n. 80 del 2015 (attuativo del Jobs Act).
In questo caso, la lavoratrice (che deve essere inserita in percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio) deve avvertire il datore di lavoro con almeno 7 giorni d’anticipo, comunicare la data d’inizio e di fine del congedo presentando la certificazione del percorso che andrà ad affrontare e avanzare la domanda all’Inps tramite l’apposito portale o rivolgendosi al Caf o ad un patronato (scopri la differenza tra essi e con i sindacati).
Aspettativa non retribuita per attività di volontariato
Un ulteriore caso in cui è possibile richiedere l’aspettativa pagata è rappresentato dalle attività di volontariato: in questo caso, il dipendente deve essere iscritto ad un’associazione inserita nei registri regionali e nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile. Altrimenti il periodo di assenza non sarà retribuito.
La durata dell’aspettativa retribuita è organizzata come segue:
- 180 giorni l’anno, di cui 60 continuativi, per prestare soccorso durante un’emergenza nazionale
- 90 giorni l’anno, di cui 30 continuativi, in caso di operazioni di soccorso e di assistenza seguite a calamità naturali
- 30 giorni l’anno, di cui al massimo 10 in modo continuativo per attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione teorico-pratica. In questo caso serve altresì un preavviso di almeno 15 giorni.
Ulteriori casi di aspettativa retribuita
Inoltre, è possibile usufruire dell’aspettativa retribuita per partecipare alla formazione continuativa predisposta dall’azienda e per altre ragioni disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro o dallo specifico contratto aziendale: in caso la preveda, quest’ultimo deve garantirla a tutte le categorie di lavoratori presenti all’interno dell’azienda.
E deve stabilire: il monte ore, la retribuzione spettante, i motivi per cui l’aspettativa può essere concessa, il numero di dipendenti che possono richiederla contemporaneamente, le modalità con cui avanzare la domanda, e le regole in merito a ferie, permessi, TFR e anzianità di servizio.
Non si può, invece, parlare propriamente di aspettativa retribuita per malattia – in quanto una malattia comporta un’astensione involontaria ed è tutelata da un’indennità ad hoc e dal periodo di comporto (spettanti in ipotesi di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio).
Laddove però il periodo di assenza dovesse essere maggiore del periodo di comporto, si potrà chiedere un’aspettativa per motivi personali, ma non retribuita.
Concludendo, per tutti i dettagli in materia di aspettativa retribuita, sarà opportuno leggere con attenzione cosa prevede il proprio Ccnl. Nel testo sarà possibile leggere in merito ai propri diritti e alle modalità per esercitarli.