Che cos’è e come si ottiene l’aspettativa retribuita dal lavoro

L'aspettativa retribuita è un periodo di assenza del lavoratore in cui comunque percepisce uno stipendio. Ecco come ottenerla

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Redazione

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Regolamentata dalla legge, l’aspettativa retribuita permette al lavoratore – in determinati casi – di assentarsi dal lavoro per un breve periodo continuando a percepire la sua remunerazione. Ben diversa dunque dall’aspettativa non retribuita, prevede che il rapporto di lavoro si sospenda ma che il datore di lavoro continui ad adempiere ai suoi obblighi contributivi e ad erogare lo stipendio al dipendente.

Si tratta, dunque, di un’aspettativa pagata. Un’aspettativa che il lavoratore può chiedere in qualsiasi momento, qualora sopraggiungano i motivi previsti dalla legge. Vediamoli tutti.

L’aspettativa retribuita per familiari disabili

In primis, è possibile chiedere un’aspettativa dal lavoro retribuita per prendersi cura di un familiare portatore di handicap. A stabilirlo è il Decreto Legislativo 151/2011: per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la madre o il padre hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale.

La durata massima dell’aspettativa retribuita, in questo caso, è di due anni (continuativi o frazionati) nell’arco dell’intera vita lavorativa: il minore non deve però essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. In realtà, non è propriamente un’aspettativa questa: è più che altro un congedo straordinario retribuito dall’INPS, per aiutare i familiari di persone disabili. Con una regola: il limite dei due anni è un limite complessivo per tutti coloro che assistono lo stesso portatore di handicap.

Come avanzare la richiesta di aspettativa retribuita? È necessario fare domanda all’INPS tramite il portale oppure rivolgendosi a CAF o patronati. Ricordandosi che ha diritto al congedo oltre al genitore (anche di figli adottivi), il coniuge (o partner di un’unione civile), il figlio convivente (in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei genitori), il fratello o la sorella conviventi (in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei figli), parenti o affini entro il 3° grado conviventi (in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di fratelli o sorelle).

Aspettativa retribuita: gli altri casi disciplinati dalla legge

Mentre non si può parlare di aspettativa retribuita per malattia – poiché una malattia comporta un’astensione involontaria ed è coperta dal periodo di comporto (dovuto in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio) – ci sono altri casi in cui l’aspettativa dal lavoro può essere richiesta, preservando non solo il posto ma anche lo stipendio.

Ad esempio, i lavoratori invalidi civili (purché con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%), mutilati o colpiti da patologie tumorali possono usufruire di 30 giorni all’anno di congedo retribuito a carico del datore di lavoro, per sottoporsi a cure: la richiesta deve essere avanzata direttamente all’azienda, presentando un certificato medico che attesti la necessità di tali trattamenti.

Le donne vittime di violenza, e inserite in percorsi di protezione, hanno invece diritto ad un’aspettativa retribuita per un periodo massimo di tre mesi, con stipendio anticipato dall’azienda ma a carico dell’INPS. In questo caso, la lavoratrice (che deve essere inserita in percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio) deve avvertire il datore di lavoro con almeno 7 giorni d’anticipo, comunicare la data d’inizio e di fine del congedo presentando la certificazione del percorso che andrà ad affrontare e avanzare la domanda all’INPS tramite l’apposito portale o rivolgendosi al CAF o ad un patronato.

Un ulteriore caso in cui è possibile richiedere l’aspettativa pagata è rappresentato dalle attività di volontariato: in questo caso, il dipendente deve essere iscritto ad un’associazione inserita nei registri regionali e nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile. La durata del congedo retribuito è di 180 giorni l’anno, di cui 60 continuativi, per prestare soccorso durante un’emergenza nazionale; di 90 giorni l’anno, di cui 30 continuativi, in caso di operazioni di soccorso e di assistenza seguite a calamità naturali.

Infine, è possibile usufruire dell’aspettativa retribuita per partecipare alla formazione continuativa predisposta dall’azienda e per altre ragioni disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro o dallo specifico contratto aziendale: in caso la preveda, quest’ultimo deve garantirla a tutte le categorie di lavoratori presenti all’interno dell’azienda. E deve stabilire: il monte ore, la retribuzione spettante, i motivi per cui l’aspettativa può essere concessa, il numero di dipendenti che possono richiederla contemporaneamente, le modalità con cui avanzare la domanda, e le regole in merito a ferie, permessi, TFR e anzianità di servizio.